Decreto del Ministero dell'interno
Ministero dell'interno, Dec, 25 gennaio 2019 - Modifiche ed integrazioni
all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di
sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione
Ministero dell'interno
Decreto 25 gennaio 2019
Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n.
246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile
abitazione.
G.U. 5 febbraio 2019, n. 30
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto
delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29
luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni, e in particolare l'art.
16, comma 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art.
49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, recante
«Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione
incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 12 dicembre 1983, n. 339;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246,
recante «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile
abitazione» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 27 giugno 1987, n. 148;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, recante
«Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 aprile 1998, n. 81;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2005, recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani
degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 5 ottobre 2005, n. 232;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione
da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 29 agosto 2012, n. 201;
Tenuto conto dell'evoluzione dei criteri e della normativa di
prevenzione incendi avvenuta nell'ultimo trentennio con particolare
riferimento alle misure inerenti la gestione della sicurezza sia in
condizioni ordinarie che in caso di emergenza ed ai requisiti di
sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili;
Ritenuto necessario integrare la vigente normativa per gli edifici di
civile abitazione di grande altezza, con idonee misure di esercizio
commisurate al livello di rischio incendio ragionevolmente credibile e
con l'indicazione degli obiettivi che devono essere valutati ai fini
della sicurezza in caso di incendio dalle facciate degli edifici;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico
per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE)
2015/1535;
Decreta:
Art. 1
Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio
1987, n. 246
1. È approvato l'allegato 1 che costituisce parte integrante del
presente decreto e che modifica le norme tecniche contenute
nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n.
246, sostituendo il punto «9. Deroghe» e introducendo, dopo il punto 9,
il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio».
2. Le disposizioni contenute nell'allegato 1 al presente decreto si
applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed a
quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
secondo le modalità previste dall'art. 3.
Art. 2
Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di
civile abitazione
1. Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di
prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate
sono valutati avendo come obiettivi quelli di:
a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato
all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che
fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata,
interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata
o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata,
con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si
sviluppino in senso orizzontale che verticale, all'interno della
costruzione e inizialmente non interessati dall'incendio;
b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva
propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna
(incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o
alla base dell'edificio);
c) evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di
facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o
incendiate) che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli
occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.
2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al comma 1, nelle
more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale dei
requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili,
la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate
negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15
aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza
tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e
della difesa civile, del Ministero dell'interno può costituire un utile
riferimento progettuale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici di civile
abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano
oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle
facciate per una superficie superiore al 50% della superficie
complessiva delle facciate.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per gli edifici di
civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del
presente decreto siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di
realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto
approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco ai sensi dell'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,
ovvero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano
già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti
autorità.
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono adeguati alle disposizioni
dell'allegato 1 del presente decreto entro i seguenti termini:
a. due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le
disposizioni riguardanti l'installazione, ove prevista, degli impianti
di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme
vocale per scopi di emergenza;
b. un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le
restanti disposizioni.
2. Per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto soggetti agli adempimenti di prevenzione
incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco
l'avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti al comma 1, all'atto
della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di
conformità antincendio, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 25 gennaio 2019
Il Ministro: Salvini
Allegato 1
(Art. 1)
Modifiche ed integrazioni all'Allegato al decreto del Ministro
dell'interno 16 maggio 1987, n. 246
9. - Deroghe
Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non
fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle
presenti norme potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure
di cui all?articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151.
9-bis. - Gestione della sicurezza antincendio
9-bis.1 - Definizioni:
Ai fini del presente decreto, si definisce:
- EVAC (Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza): impianto
destinato principalmente a diffondere informazioni vocali per la
salvaguardia della vita durante un?emergenza;
- GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio): insieme delle misure di
tipo organizzativo - gestionale finalizzate all?esercizio dell?attività
in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di
emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che
prevede compiti, azioni e procedure; essa si attua attraverso l?adozione
di misure antincendio preventive e di pianificazione dell?emergenza;
- Misure antincendio preventive: misure tecnico - gestionali,
integrative di quelle già previste nelle norme di sicurezza allegate al
D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che completano la strategia antincendio da
adottare per l?attività, al fine di diminuire il rischio incendio;
- L.P.: Livello di prestazione;
- h: altezza antincendi dell?edificio, di cui al D.M. 30 novembre 1983.
9-bis.2- Attribuzione dei L.P.:
Ai fini del presente decreto, i L.P. devono essere attribuiti secondo lo
schema di seguito indicato:
- L.P. 0 -> per edifici di tipo a) (altezza antincendi da 12 m a 24 m);
- L.P. 1 -> per edifici di tipo b) e c) (altezza antincendi oltre 24 m a
54 m);
- L.P. 2 -> per edifici di tipo d) (altezza antincendi oltre 54 m fino a
80);
- L.P. 3 -> per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m);
- Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano
presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e
comunicanti con l?edificio stesso ma ad esso non pertinenti e
funzionali¹, dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore,
indipendentemente dal tipo di comunicazione.
_______
¹Per
attività pertinenti e funzionali all?edificio si intendono, ad esempio,
impianti produzione calore, autorimesse, gruppi elettrogeni ecc...
9-bis. 3 - Misure gestionali in funzione dei L.P.
Ai fini del presente decreto, il responsabile dell?attività deve
adottare quanto previsto dal corrispondente livello di prestazione:
9-bis.3.1 - L.P.O (12 m ≤
h < 24 m)
|
Compiti e
funzioni |
Responsabile
dell'attività |
? identifica le
misure standard da attuare in caso d?incendio; (come sotto
dettagliata)
? fornisce informazione agli occupanti sulle misure da
attuare in caso d?incendio;
? espone un foglio informativo riportante divieti e
precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione
dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire
l?esodo in caso d?incendio, come previsto nelle misure da
attuare in caso d?incendio;
? mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature
e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di
controllo ed interventi di manutenzione; |
Occupanti |
In condizioni
ordinarie:
? osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni
riportati nel foglio informativo;
? non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l?efficacia
delle misure di protezione attiva e passiva;
In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nel foglio
informativo; |
Misure da attuare
in caso d?incendio (Nota 0) |
Le misure standard
da attuare in caso d?incendio consistono nell?informazione agli
occupanti sui comportamenti da tenere:
? istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da
fornire per consentire un efficace soccorso;
? azioni da effettuare per la messa in sicurezza di
apparecchiature ed impianti;
? istruzioni per l?esodo degli occupanti, anche in relazione
alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove
presenti;
? divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in
caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori
antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15
settembre 2005; |
Nota 0: In attività
caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei
sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività
diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività
devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le
attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste
planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d?esodo,
installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. |
Tabella 0: Misure
gestionali per il livello di prestazione 0 |
9-bis.3.2 - L.P.1 (24 m < h ≤
54 m)
|
Compiti e
funzioni |
Responsabile
dell'attività |
Organizza la GSA
attraverso:
? predisposizione e verifica periodica della pianificazione
d?emergenza; (come sotto dettagliata)
? informazione agli occupanti su procedure di emergenza da
adottare in caso d?incendio e sulle misure antincendio
preventive che essi devono osservare;
? mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi,
attrezzature e delle altre misure antincendio adottate,
effettuando verifiche di controllo ed interventi di
manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli;
? esposizione di foglio informativo e cartellonistica
riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici
per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante
istruzioni per garantire l?esodo in caso d?incendio; tali
istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente,
su esplicita richiesta dell?assemblea dei Condomini o qualora
l?Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte
anche in altre lingue fermo restando l?utilizzo di
cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente;
? verifica, per le aree comuni, dell'osservanza dei divieti,
delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
? adozione delle misure antincendio preventive, (come sotto
dettagliato) |
Occupanti |
In condizioni
ordinarie, osservano le disposizioni della GSA, in particolare:
? osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal
Responsabile dell'attività;
? non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e Pefficacia
delle misure di protezione attiva e passiva;
In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nella
pianificazione di emergenza, in particolare:
? attuano le procedure di allarme e comunicazioni;
? attuano l?evacuazione secondo le procedure della
pianificazione di emergenza; |
Misure antincendio
preventive (Nota 1) |
Le misure
antincendio previste consistono in:
? corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili,
delle sostanze infiammabili liquide e gassose;
? mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e
sicuramente fruibili;
? corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra
compartimenti;
? riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell?
uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di
fumo in aree ove sia vietato, divieto di impiego di
apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente
impiegate,...);
? gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle
sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare: operazioni
pericolose (es. lavori a caldo, ...), temporanea disattivazione
impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità
di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele
pericolose (es. solventi, colle, infiammabili);
? valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche
alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate,
all?isolamento termico e acustico e agli impianti; |
Pianificazione
dell?emergenza (Nota 2) |
La pianificazione
dell'emergenza può essere limitata all'informazione agli
occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni
potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in
bacheca, ove presente, o secondo le modalità ritenute più
opportune.
Essa deve riguardare:
? istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da
fornire per consentire un efficace soccorso;
? informazioni da fornire alle squadre di soccorso
intervenute sul posto
? azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di
apparecchiature ed impianti; |
|
Compiti e
funzioni |
|
? istruzioni per
l?esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di
persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
? divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in
caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori
antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15
settembre 2005;
? Ove presente rimpianto rivelazione automatica o manuale
dell?incendio, dovranno essere previste apposite istruzioni di
impiego e attivazione dell?allarme. |
Nota 1 : Sono fatti salvi eli adempimenti
previsti dalla normativa vigente. per le aree indicate al punto
3 del D.M. 16 maggio 1987 n. 246, individuate quali luoghi di
lavoro;
Nota 2: In attività caratterizzate da
promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie
d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le
pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere
conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività
limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie
per gli occupanti indicanti le vie d?esodo, installate in punti
opportuni ed essere chiaramente visibili. |
Tabella 1: Misure gestionali per il livello di prestazione 1
9-
bis.3.3
- L.P. 2 (54m <h
≤
80 m)
|
Compiti e
funzioni |
Responsabile
dell'attività |
Come per il livello
di prestazione 1 ed in aggiunta:
? Prevede l?installazione di un impianto di segnalazione
manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed
acustico, realizzato a regola d?arte; |
Occupanti |
Come per il livello
di prestazione 1 |
Misure antincendio
preventive |
Tutti gli
adempimenti del livello di prestazione 1 ed in aggiunta i
seguenti:
? impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con
indicatori di tipo ottico ed acustico; |
Pianificazione
dell?emergenza |
? In aggiunta a
quanto previsto per il livello di prestazione 1, la
pianificazione dell'emergenza deve contenere le procedure di
attivazione e diffusione dell?allarme; |
|
Tabella 2: Misure gestionali per il livello di prestazione 2
9-bis.3.4 - L.P. 3 (oltre 80 m)
|
Compiti e
funzioni |
Responsabile
dell'attività |
Come per il livello
di prestazione 2 ed in aggiunta:
? predispone centro di gestione dell'emergenza conforme a
quanto sotto dettagliato;
? designa il Responsabile della GSA;
? designa il Coordinatore dell?emergenza (soggetto in
possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza
di corso di rischio elevato ex D.M. 10 marzo 1998);
? prevede l?installazione di un impianto EVAC a regola
d?arte; |
Responsabile della
GSA (Nota 3) |
Pianifica e
organizza le attività della GSA, di seguito indicate:
? predispone le procedure gestionali ed operative, relative
alle misure antincendio preventive;
? aggiorna la pianificazione dell?emergenza;
? effettua il controllo periodico delle misure di prevenzione
adottate
? fornisce al Coordinatore dell?emergenza le necessarie
informazioni e procedure da adottare previste nella
pianificazione dell?emergenza;
? segnala al Responsabile dell'attività le non conformità e
le inadempienze di sicurezza antincendio; |
Coordinatore
dell?emergenza |
Sovrintende
all?attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure
di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili
delle squadre dei soccorritori.
? se presente in posto, collabora alla gestione
dell?emergenza presso il centro di gestione dell'emergenza;
? se non presente in posto, deve essere immediatamente
reperibile secondo le procedure di pianificazione di emergenza |
Occupanti |
Come per il livello
di prestazione 2 |
Misure antincendio
preventive |
Tutti gli
adempimenti del livello di prestazione 2 ed in aggiunta i
seguenti:
? centro di gestione dell'emergenza;
? Sistema EVAC realizzato a regola d?arte; |
Pianificazione
emergenza |
? In aggiunta a
quanto previsto per il LP2, la pianificazione dell'emergenza
deve contenere le procedure di attivazione del centro di
gestione dell'emergenza; |
Centro di gestione
dell'emergenza |
Il centro di
gestione dell?emergenza è un locale utilizzato per il
coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di
emergenza e può essere realizzato in locale anche ad uso non
esclusivo (es. portineria, reception, centralino,...).
Il centro di gestione dell? emergenza deve essere fornito
almeno di:
? informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es.
pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti,
numeri telefonici...);
? centrale gestione sistema EVAC;
? centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini
antincendio, ove presenti;
Il centro di gestione dell'emergenza deve essere chiaramente
individuato da apposita segnaletica di sicurezza. |
Nota 3: Il
responsabile della GSA può coincidere anche con il Responsabile
dell'attività |
Tabella 3: Misure gestionali per il livello di prestazione 3
|