Penale Sent. Sez. 3 Num. 56119 - Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: GALTERIO DONATELLA
Penale Sent. Sez. 3 Num. 56119
Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza:
14/11/2018
Fatto
1. Il Tribunale di Pescara, con sentenza emessa in data 6 novembre 2017, ha
condannato G.A. alla pena di euro 2.500,00 di ammenda in quanto colpevole del
reato contravvenzionale previsto e prescritto dall'art. 158 comma 1 in relazione
dell'art. 91 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/08, per non avere, in qualità di
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di un cantiere
edile, alla data dell'accertamento redatto il piano di sicurezza e coordinamento
con individuazione dei rischi concreti.
2. Avverso tale pronuncia l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione articolando in un unico motivo con il quale lamenta
l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 159 comma 1
lett. b) e art 91 comma 1 lett. a) D. Lgs. n. 81/08. Deduce che nel corso
dell'istruttoria era emerso come l'G.A. fosse stato nominato in data 13.1.2014
coordinatore della sicurezza del cantiere da parte del committente dei lavori,
tale M.V., solo in seguito all'accertamento della violazione, ovverosia
sopralluogo eseguito in data 9.1.2014 e che di ciò costituiva riscontro anche il
passaggio della sentenza impugnata laddove si riporta, tra le varie violazioni
riscontrate in sede del sopralluogo effettuato dal personale della ASL il 9
gennaio 2014, anche l'assenza della nomina di un responsabile per il
coordinamento per la sicurezza, per sopperire alla quale il M.V. aveva nominato
in data 13 gennaio 2014 l'imputato. Censura pertanto la responsabilità ascritta
all'imputato per un reato che si configura come proprio, nonostante al momento
del fatto costui non rivestisse la qualifica soggettiva attiva richiesta dalla
norma incriminatrice.
Diritto
Il ricorso deve ritenersi fondato.
La contestazione mossa all'imputato, secondo quanto risulta dal capo di
imputazione, consiste nella mancata redazione del piano di sicurezza in qualità
di coordinatore della sicurezza nel corso dei lavori svoltisi all'interno di un
cantiere edile nella città di Pescara. Con tale inadempimento accertato in data
9.1.2014 nulla ha a che vedere la successiva vicenda su cui si incentra, invece,
la motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale l'G.A., nominato
coordinatore in data 13.1.2014, e dunque successivamente all'accertamento
conseguito al sopralluogo degli ispettori ASL, risulta aver redatto il piano di
sicurezza, che ha inviato il 5.5.2014 all'ufficio competente, ma che, a seguito
delle irregolarità riscontrate per la mancata individuazione, analisi e
valutazione rischi, ha poi provveduto a regolarizzare, senza tuttavia versare
l'oblazione cui era stato ammesso. Tale illecito, consistito nell'irrituale
redazione del piano di sicurezza senza che ad esso abbia fatto seguito, secondo
quanto ritenuto dal Tribunale, il versamento dell'oblazione, è un fatto che
quand'anche penalmente rilevante, è del tutto diverso da quello contestato
all'Imputato, avuto riguardo sia alla condotta, costituita, come sopra
evidenziato, nella mancata redazione di tale piano, sia al tempo della sua
consumazione risalente al 9.1.2014. Del resto la divergenza tra il fatto
contestato e quello invece ascritto al prevenuto si ricava dalla stessa sentenza
impugnata laddove il giudice di merito parifica, nel tentativo di trovare una
quadratura del cerchio, il non compiuto adempimento da parte del coordinatore
all'obbligo di redigere il piano di sicurezza all'inadempimento assoluto,
incorrendo tuttavia in un evidente travisamento delle risultanze istruttorie
atteso che alla data dell'accertamento l'G.A. non rivestiva affatto tale ruolo.
La natura di reato proprio che riveste la contravvenzione di cui all'art 158,
comma 1 d. lgs. 81/2008, che presuppone in capo all'agente la qualifica
soggettiva di coordinatore per la progettazione dei lavori, impone l'assoluzione
dell'imputato a norma dell'art. 530 cod. proc. pen. per non aver commesso il
fatto.
La sentenza del Tribunale abruzzese deve perciò essere annullata senza rinvio
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere il ricorrente commesso
il fatto.
Così deciso il 14.11.2018
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