Civile Ord. Sez. 6 Num. 32376 Anno 2018 Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: SPENA FRANCESCA
Civile Ord. Sez. 6 Num. 32376 Anno 2018 Presidente: CURZIO PIETRO Relatore:
SPENA FRANCESCA Data pubblicazione: 13/12/2018
Rilevato
che con sentenza in data 11 - 18 maggio 2016 numero 172 la Corte d'Appello di
Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Taranto, che aveva respinto la
domanda proposta da G.M., dipendente della società NUOVA SIET S.p.A. dal 5
settembre 1974 al 28 settembre 1999, nei confronti della società datrice di
lavoro, per il risarcimento del danno differenziale derivato da malattia
professionale (ipoacusia bilaterale da rumore);
che a fondamento della decisione la Corte territoriale riteneva maturata la
prescrizione del diritto, il cui termine decorreva dal 23 giugno 1988, data in
cui al G.M., all'esito di un accertamento di carattere preventivo, era stata
diagnosticata una «ipoacusia trasmissiva».
Disattendeva la prospettazione del lavoratore secondo cui egli non avrebbe
potuto avere una ragionevole percezione della malattia prima della
certificazione medica del 7 novembre 1998, ove si rilevava un «traumatismo
acustico cronico»; sul punto osservava trattarsi di mero aggravamento della
patologia già esistente e nota;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso G.M., articolato in un unico motivo,
cui ha opposto difese la società nuova SIET S.p.A. con controricorso;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti ? unitamente al
decreto di fissazione dell' adunanza camerale? ai sensi dell'articolo 380 bis
codice di procedura civile;
che la società controricorrente ha depositato memoria.
Considerato
che con l'unico motivo il ricorrente ha denunziato ? ai sensi dell'articolo 360
numero 3 codice di procedura civile? violazione e falsa applicazione degli
articoli 2087, 2935, 2946 e 2697 codice civile.
Con il motivo si censura la individuazione nella sentenza impugnata del momento
di decorrenza della prescrizione, fatto coincidere con il rilascio del
certificato del medico aziendale attestante una lieve ipoacusia.
Il ricorrente ha dedotto che il decorso della prescrizione deve individuarsi in
ragione del momento di conoscibilità della natura professionale della malattia
(ovvero del collegamento tra il danno e la attività lavorativa).
Ha assunto, inoltre, la violazione del secondo comma dell'articolo 2697 cod.civ.,
per non avere il datore di lavoro dimostrato, pur avendone l'onere, il momento
di conoscenza dell'origine professionale della malattia.
Ha comunque esposto che la conoscenza del nesso eziologico era documentata
soltanto dall'anno 2002 ( con il deposito della consulenza tecnica d'ufficio nel
giudizio proposto nei confronti dell' INAIL) o al più dal 25 febbraio 1999 (data
della domanda amministrativa all'INAIL) ovvero dal 7 novembre 1998 ( data di
redazione della certificazione medica ritenuta irrilevante dalla sentenza
impugnata).
Ha, altresì, dedotto la violazione dell'articolo 2935 codice civile, per non
avere la Corte territoriale considerato, nell'individuare il dies a quo della
prescrizione, il carattere permanente dell' illecito datoriale sicché la
prescrizione decorreva dalla data di cessazione della condotta inadempiente.
Nella fattispecie di causa la condotta della NUOVA SIET S.p.A., violativa degli
obblighi di cui all'articolo 2087 cod.civ., si era protratta fino alla
cessazione del rapporto di lavoro, nell'anno 1999, nonostante la conoscenza del
suo deficit uditivo.
che ritiene il collegio si debba accogliere il ricorso;
che questa Corte, a partire dall'arresto di Cass. civ. sez. lav. 08/05/2007 nr.
10441, ha enunciato il principio secondo cui in materia di prescrizione del
diritto al risarcimento del danno non patrimoniale dipendente da malattia
professionale trova applicazione il medesimo criterio relativo alla azione
diretta a conseguire la rendita per inabilità permanente nei confronti
dell'INAIL, per la quale si è affermato che la prescrizione decorre dal momento
in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza della conoscibilità da
parte dell'assicurato: dello stato morboso, della sua eziologia professionale e
del raggiungimento della misura minima indennizzabile.
Successivamente le Sezioni Unite di questa Corte, nell'arresto dell'11 gennaio
2008 nr. 576, nel pronunziarsi sull'esordio della prescrizione del diritto al
risarcimento del danno in caso di patologie contratte per fatto doloso o colposo
di un terzo, hanno parimenti riferito alla azione risarcitoria (ivi in
discussione) i principi elaborati dalla sezione lavoro per il conseguimento
della prestazioni assicurative per malattia professionale: nella motivazione si
condivide l'orientamento (Cass. n. 2002 del 2005; Cass. n. 19575 del 2004; Cass.
n. 23110 del 2004) secondo cui la «manifestazione del danno» da cui decorre il
termine di prescrizione è comprensiva anche della conoscenza della causa
professionale della lesione ( S.U., sent.cit, punti 10.3.e 10.4).
Le Sezioni Unite nel citato arresto hanno enunciato, in tema di responsabilità
aquiliana per malattie riconducibili al fatto doloso o colposo di un terzo, i
principi della «conoscibilità del danno» e della «rapportabilità causale»,
specificando che tali principi non aprono la strada alla rilevanza della mera
conoscibilità soggettiva del danneggiato. La conoscibilità deve essere
saldamente ancorata a due parametri oggettivi, uno interno e l'altro esterno al
soggetto leso ovvero, rispettivamente, la ordinaria diligenza ed il livello di
conoscenze scientifiche dell'epoca. In relazione al soggetto leso l'ordinaria
diligenza si esaurisce nel portarsi presso una struttura sanitaria per gli
accertamenti sui fenomeni patologici avvertiti mentre l'elemento esterno va
apprezzato in relazione alla comune conoscenza scientifica che era ragionevole
richiedere in una data epoca in merito alla patologia manifestatasi ai soggetti
cui la persona lesa si è rivolta o avrebbe dovuto rivolgersi .
In coerenza con tali principi questa Corte (Cass. civ. sez. lav. 31/05/2010 nr.
13284 ) ha affermato anche in relazione alla responsabilità ex contractu del
datore di lavoro, che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno
conseguente a malattia causata al dipendente nell'espletamento del lavoro dal
comportamento colposo del datore di lavoro decorre dal momento in cui l'origine
professionale della malattia può ritenersi oggettivamente conoscibile dal
danneggiato, indipendentemente dalla valutazioni soggettive dello stesso.
La sentenza impugnata non si è adeguata a tali principi, in quanto pur
richiamando correttamente gli arresti di questa Corte sulla irrilevanza delle
concrete valutazioni soggettive del danneggiato, nella sua indagine ha fatto
coincidere il decorso della prescrizione con la diagnosi della malattia e fatto
riferimento alla «esatta percezione del danno».
In tal modo il giudice del merito non ha dato affatto conto della conoscibilità,
parimenti necessaria, della origine professionale della malattia, omettendo di
verificare se I' origine professionale, in ragione della patologia diagnosticata
(ipoacusia trasmissiva), fosse desumibile alla stregua delle normali conoscenze
scientifiche dell'epoca.
Deve altresì rilevarsi che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno
alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione da parte
del datore di lavoro di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro,
ai sensi dell'articolo 2087 cod. civ., decorre dal momento in cui il danno si è
manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile nei sensi sopra detti, solo
se l'illecito sia istantaneo (ancorché con effetti permanenti) ovvero si
esaurisca in un tempo definito mentre ove l'illecito si sia protratto nel tempo,
ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a
decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente
(Cass. sez. lav. 16/04/2018 nr. 9318; Cass. sez. lav. 30/03/2011 nr. 7172).
La Corte territoriale, pur dando conto di un aggravamento della malattia
rispetto alla diagnosi del 23.6.1988, rilevabile dalla certificazione medica del
7.11.1998 , non si è fatta carico di verificare se, alla stregua delle
risultanze di causa, la condotta inadempiente si fosse esaurita al momento della
prima diagnosi della malattia o se, piuttosto, essa si fosse protratta, potendo
l'aggravamento assumere rilievo indiziante in tal senso, sì da procrastinare,
per quanto qui rileva, il decorso del termine di prescrizione;
che, pertanto, in conformità alla proposta del relatore, la sentenza impugnata
deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio ex articolo 375
cod.proc.civ. e la causa rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte
di Appello di Bari affinchè provveda ad un nuovo esame degli atti ed alla
applicazione dei principi di diritto sopra esposti;
che il giudice del rinvio provvederà altresì alla disciplina delle spese del
presente grado
P.Q.M
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia - anche per le spese - alla Corte d'Appello
di Bari
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 25.10.2018
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