Regione Marche, Reg. reg. 13 novembre 2018, n. 7
Regione Marche, Reg. reg. 13 novembre 2018, n. 7 - Misure di prevenzione e
protezione dai rischi di caduta dall?alto, in attuazione della l.r. 22 aprile
2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta
dall?alto ...
Regione Marche
Regolamento regionale n. 7 del 13 novembre 2018, concernente:
Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall?alto, in attuazione
della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e
protezione dai rischi di caduta dall?alto da predisporre negli edifici per
l?esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di
sicurezza)
B.U.R. 22 novembre 2018, n. 103
Il Presidente della Giunta regionale
Visto l?articolo 121, comma 4, della Costituzione;
Visto l?articolo 35, commi 2 e 5, dello Statuto della Regione;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1473 del 12 novembre 2018;
emana il seguente regolamento:
Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall?alto, in attuazione
della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e
protezione dai rischi di caduta dall?alto da predisporre negli edifici per
l?esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di
sicurezza)
Art. 1
(Oggetto)
1. Questo regolamento detta le disposizioni necessarie all?attuazione della
legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e
protezione dai rischi di caduta dall?alto da predisporre negli edifici per
l?esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di
sicurezza), nei casi previsti all?articolo 2 della legge regionale medesima e in
particolare:
a) individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di
prevenzione e protezione indicate all?articolo 4, comma 1, lettera a), della
L.r. 7/2014;
b) specifica la documentazione di cui all?articolo 4, comma 1, lettera b), della
l.r. 7/2014, nonché le modalità di presentazione della medesima.
2. Le disposizioni di cui alla l.r. 7/2014 e di questo regolamento non
sostituiscono gli obblighi disposti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell?articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), a carico delle
imprese affidatarie ed esecutrici nonché dei lavoratori autonomi, di cui
all?articolo 89, comma 1, lettera d), del medesimo decreto, relativi
all?adozione delle idonee misure preventive e protettive nello svolgimento di
lavori sulle coperture dei fabbricati.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini di questo regolamento si intende per:
a) accesso permanente alla copertura: il punto di accesso alla copertura,
comprensivo del percorso interno o esterno al fabbricato, in grado di consentire
il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuale materiale e
utensili di lavoro;
b) transito sulla copertura: il percorso sicuro sulla copertura individuato in
sede di progettazione;
c) elaborato tecnico della copertura: il documento di cui all?articolo 4, comma
1, lettera b), della L.r. 7/2014;
d) sistema permanente di protezione collettiva dalla caduta dall?alto: il
complesso delle opere fisse di sicurezza di protezione dalla caduta dall?alto,
quali parapetti e passerelle permanenti;
e) sistema provvisorio di protezione collettiva dalla caduta dall?alto: il
complesso delle opere provvisionali di sicurezza di protezione dalla caduta
dall?alto, quali parapetti e passerelle provvisionali;
f) sistema permanente di protezione individuale contro la caduta dall?alto:
l?insieme di elementi fissati permanentemente sulla copertura atti ad assicurare
una persona che indossa un?imbracatura del corpo e il collegamento al sistema
stesso, in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza la caduta
dall?alto secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento;
g) sistema provvisorio di protezione individuale contro la caduta dall?alto:
l?insieme di elementi fissati provvisoriamente sulla copertura atti ad
assicurare una persona che indossa un?imbracatura del corpo e il collegamento al
sistema stesso, in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza la
caduta dall?alto secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento;
h) sistema di arresto della caduta: l?insieme di opere atte a impedire al
lavoratore, che indossa un dispositivo di protezione individuale, l?impatto su
un piano stabile sottostante la copertura conforme alle norme tecniche di
riferimento;
i) sistema di trattenuta della caduta: l?insieme di opere atte a impedire al
lavoratore, che indossa un dispositivo di protezione individuale, di raggiungere
le zone dove esiste il rischio di caduta dall?alto.
Art. 3
(Documentazione da presentare)
1. L?elaborato tecnico della copertura di cui all?articolo 4 della L.r. 7/2014,
redatto in fase di progettazione da un professionista abilitato, contiene i
seguenti documenti:
a) relazione tecnica illustrativa di cui al comma 2 di questo articolo;
b) elaborati grafici della copertura di cui al comma 3 di questo articolo;
c) relazione di calcolo strutturale dei sistemi permanenti di accesso e di
protezione collettiva o della sola protezione collettiva di cui al comma 4 di
questo articolo;
d) relazione di calcolo strutturale dei fissaggi degli elementi del sistema
permanente di protezione individuale dalla caduta dall?alto a parti strutturali
della copertura di cui al comma 4 di questo articolo;
e) dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento del sistema
permanente di protezione individuale dalla caduta dall?alto o dei sistemi di
ancoraggio di cui al comma 5 di questo articolo;
f) dichiarazione di corretta installazione del sistema permanente di protezione
individuale dalla caduta dall?alto di cui al comma 6 di questo articolo;
g) manuale d?uso, manutenzione e programma di manutenzione del sistema di
protezione permanente collettiva o individuale dalla caduta dall?alto.
2. La relazione tecnica illustrativa di cui al comma 1, lettera a), descrive le
soluzioni progettuali adottate per la protezione contro la caduta dall?alto
delle coperture, in particolare evidenziando in modo puntuale il rispetto delle
misure preventive e protettive in conformità alle norme vigenti e considerando i
seguenti aspetti:
a) accesso sicuro alla copertura;
b) transito sicuro sulla copertura;
c) protezione dei bordi e delle superfici fragili per sfondamento della
copertura.
3. Gli elaborati grafici della copertura di cui al comma 1, lettera b), redatti
in scala adeguata, indicano l?ubicazione e specificano le caratteristiche degli
accessi e degli elementi protettivi per il transito e l?esecuzione dei lavori di
copertura. Nel caso di installazione di un sistema di protezione permanente
individuale contro la caduta dall?alto, gli elaborati grafici riportano in scala
opportuna la configurazione geometrica e i dettagli del sistema, conformemente
alle norme tecniche di riferimento.
4. Le relazioni di calcolo di cui al comma 1, lettere c) e d), sono redatte da
un professionista abilitato competente per materia e sono comprensive della
verifica statica o della dichiarazione di idoneità statica della struttura di
supporto, conformemente alle norme tecniche di riferimento.
5. La dichiarazione di conformità alla normativa tecnica vigente del sistema di
protezione permanente individuale dalla caduta dall?alto e dei sistemi di
ancoraggio, di cui al comma 1, lettera e), è acquisita presso il produttore.
6. La dichiarazione di corretta installazione del sistema di protezione
permanente individuale dalla caduta dall?alto, di cui al comma 1, lettera f), è
redatta dall?installatore nel rispetto delle norme di buona tecnica, delle
indicazioni del fabbricante, del progetto della configurazione del sistema di
ancoraggio e del progetto strutturale dei fissaggi alla struttura.
7. La redazione dell?elaborato tecnico della copertura costituisce attestazione
di conformità del progetto alle disposizioni di cui alla L.r. 7/2014.
8. L?elaborato tecnico della copertura è conservato in cantiere per tutta la
durata dei lavori di cui all?articolo 2, comma 1, della L.r. 7/2014 ed è messo a
disposizione nei luoghi di lavoro di cui all?articolo 13 del d.lgs. 81/2008
degli organi di vigilanza, nonché di tutti i soggetti, quali utilizzatori,
imprese esecutrici, lavoratori autonomi, che accedono alla copertura a qualsiasi
titolo.
9. L?elaborato tecnico della copertura è aggiornato in occasione di interventi
di manutenzione straordinaria sugli elementi che costituiscono il sistema di
accesso e protezione contro le cadute dall?alto.
10. L?elaborato tecnico della copertura è redatto anche nei casi di varianti che
prevedono i lavori di cui all?articolo 2, comma, 1 della L.r. 7/2014 non
contemplati nel progetto iniziale.
11. La modulistica per la compilazione e la presentazione della documentazione
progettuale per la prevenzione delle cadute e la realizzazione delle opere in
sicurezza è predisposta con decreto del dirigente della struttura organizzativa
regionale competente entro centoventi giorni dall?entrata in vigore di questo
regolamento.
Art. 4
(Realizzazione dei sistemi di protezione)
1. Nella realizzazione dei sistemi di protezione si applicano le norme tecniche
di riferimento europee e statali.
2. Le scelte progettuali devono essere orientate, quando possibile, alla
realizzazione di coperture intrinsecamente sicure, senza dover ricorrere per
l?accesso e il transito di persone su di esse alla predisposizione di
particolari mezzi o misure di sicurezza provvisorie di protezione dalla caduta
dall?alto e dal rischio di scivolamento.
3. Nella scelta delle misure più appropriate di protezione dalla caduta
dall?alto va data priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a
quelle di protezione individuale, in base a quanto stabilito dal d.lgs. 81/2008.
4. Nel caso in cui non siano adottabili misure permanenti di protezione dalla
caduta dall?alto, in particolare in presenza di dichiarati vincoli costruttivi
derivanti da norme urbanistico-edilizie o di tutela del patrimonio storico e
paesaggistico o di impedimenti tecnici che non consentono l?adozione di misure
fisse di prevenzione e protezione, l?elaborato tecnico della copertura specifica
le ragioni ostative all?adozione di tali misure e individua sistemi adeguati di
protezione. In tal caso, devono essere progettate le misure provvisorie di
protezione dalla caduta dall?alto, sostitutive di quelle permanenti, quali ad
esempio parapetti provvisori da fissare all?occorrenza ad ancoraggi presenti
permanentemente sulla copertura.
5. I sistemi di protezione permanente collettiva o individuale contro le cadute
dall?alto devono essere sottoposti a regolare manutenzione periodica, secondo le
norme di buona tecnica, del manuale d?uso e manutenzione e del programma di
manutenzione, al fine di garantirne l?efficienza e l?efficacia per tutta la
durata del sistema di protezione.
Art. 5
(Sistemi di accesso alle coperture dei fabbricati)
1. L?accesso alla copertura, lo spostamento e lo svolgimento di attività che
espongano la persona al rischio di caduta richiedono la predisposizione
all?interno o all?esterno dell?edificio, quando realizzabili, di opere fisse
quali:
a) aperture di accesso;
b) percorsi verticali;
c) percorsi orizzontali.
2.1 sistemi di accesso di cui al comma 1 devono essere conformi alle norme
tecniche di riferimento europee e statali.
Art. 6
(Sistemi di protezione per il transito)
1. Il transito sulle coperture, a partire dal punto di accesso, deve avvenire in
condizioni di sicurezza.
2. Le passerelle, i camminamenti e le andatoie per il transito di persone e
materiali sulle parti non portanti della copertura (ad es. coperture fragili,
lucernari, cupolini, ecc.) e per passaggi sul vuoto, nonché le reti permanenti
predisposte al di sotto delle parti non portanti della copertura stessa (ad es.
lucernari, cupolini, ecc.) devono essere conformi alle norme tecniche di
riferimento.
3. Sono ammessi piani di camminamento e scalini posapiede realizzati e
installati conformemente alle norme tecniche di riferimento.
4. Qualora non sia possibile predisporre, in tutto o in parte, le misure di
protezione collettiva di cui ai commi 2 e 3, è necessario predisporre strutture
quali, ad esempio, elementi di appoggio delle passerelle, che consentono
all?occorrenza la facile applicazione di apprestamenti di sicurezza provvisori.
Art. 7
(Sistemi di protezione dei bordi)
1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il lavoro sulla
copertura devono essere previsti:
a) elementi permanenti di protezione;
b) elementi che favoriscono la posa in opera e l?utilizzo di elementi
provvisori.
2. I parapetti permanenti di protezione dei bordi prospicienti il vuoto delle
coperture e sul perimetro delle parti non portanti della copertura (ad es.
lucernari, cupolini, ecc.) devono resistere ai carichi orizzontali di esercizio
secondo quanto stabilito dalle norme tecniche per le costruzioni in funzione
della destinazione d?uso dell?opera e avere caratteristiche geometriche e dei
materiali conformi alle norme tecniche di riferimento.
3. Qualora non sia possibile predisporre, in tutto o in parte, misure di
protezione collettiva (ad es. parapetti, ecc.), è necessario predisporre
strutture, quali elementi di aggancio dei parapetti, che consentono
all?occorrenza la facile applicazione di apprestamenti di sicurezza provvisori.
Art. 8
(Sistemi di protezione individuale)
1. Nei casi in cui non è ottenibile in tutto o in parte la dovuta protezione
contro la caduta dall?alto mediante misure di protezione collettiva, si devono
adottare misure permanenti di protezione individuale. In tal caso il
professionista abilitato che redige l?elaborato tecnico della copertura deve
indicare nella relazione tecnica i motivi che impediscono l?adozione di misure
di protezione collettiva in luogo di quelle individuali.
2. Nella progettazione dei sistemi permanenti di protezione individuale dalla
caduta dall?alto, si devono preferire, nei limiti del possibile, le soluzioni di
sistemi di trattenuta della caduta in luogo di quelli con arresto della caduta.
3. Nella configurazione del sistema di protezione individuale contro la caduta
dall?alto i dispositivi devono:
a) avere una dislocazione che consente di procedere in sicurezza su qualsiasi
parte della copertura, a partire dal punto di accesso fino al punto più lontano;
b) essere chiaramente identificabili per forma o colore o con altro mezzo
analogo;
c) essere utilizzabili in modo da consentire l?ancoraggio senza rischio di
caduta;
d) possedere i requisiti previsti dalle norme tecniche di riferimento;
f) garantire nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità;
g) essere oggetto di periodiche verifiche e manutenzioni a cura del proprietario
dell?immobile secondo le indicazioni del costruttore. Degli interventi eseguiti
deve essere data apposita attestazione nel programma di manutenzione.
4. In caso di adozione di sistemi di protezione individuale dalla caduta
dall?alto, in prossimità delle aperture di accesso alla copertura e in un punto
ben visibile devono essere apposti cartelli su un supporto che consenta di
mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di visibilità e leggibilità e
riportanti almeno le seguenti indicazioni:
a) obbligo dell?uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta,
identificazione e posizione dei dispositivi fissi ai quali ancorarsi e modalità
di ancoraggio;
b) numero massimo dei lavoratori collegabili ai dispositivi d?ancoraggio;
c) necessità o divieto di utilizzare assorbitori di energia;
d) dispositivi di protezione individuale che devono essere utilizzati
(dispositivi anticaduta compatibili con il sistema di ancoraggio, calzature con
suola in gomma antiscivolo, elmetto di protezione, ecc.);
e) raccomandazioni del costruttore del sistema anticaduta (ad es. eventuali
scadenze, manutenzioni e loro periodicità, ecc.).
Art. 9
(Informazione, formazione e addestramento)
1. I lavoratori di cui all?articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008 e
i lavoratori autonomi di cui all?articolo 89, comma 1, lettera d), del d.lgs.
81/2008 addetti alle operazioni di installazione e di utilizzo dei sistemi di
prevenzione e protezione dai rischi di cadute dall?alto sulle coperture devono
essere adeguatamente informati, formati e addestrati riguardo alla loro
installazione e al loro utilizzo, nonché all?utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale di terza categoria.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come
regolamento della Regione Marche.
Ancona, 13 novembre 2018
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli
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