Decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - prot. n. 213
Min. Interno-VVF, dec. 13 settembre 2018, prot. n. 213 - Approvazione dei
requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalit‡ di
effettuazione dei corsi di addestramento ex par. 6.1, sez. VI dell'allegato al
d.m. 3 febbraio 2016
Decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile
ìApprovazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle
modalit‡ di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale
addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densit‡ non
superiore a 0,8 e di biogas, ai sensi del paragrafo 6.1, della sezione VI
dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2016."
Ministero dellíInterno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE
VISTO l'articolo 3 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito in
legge, con modificazioni, dallíarticolo l, comma l, della legge 28 novembre
1996, n. 609;
VISTO il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, recante "Attuazione della
direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione
professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per
ferrovia o per via navigabile di merci pericolose" e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229î; e in
particolare líarticolo 27 concernente gli introiti derivanti dai servizi a
pagamento, da convenzioni e dalla attivit‡ di vigilanza;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione
dellíarticolo l della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoroî;
VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato internoî;
VISTO il decreto del Ministro dellíinterno 3 febbraio 2016 recante "Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione
e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densit‡ non superiore a 0,8 e dei
depositi di biogas, anche se di densit‡ superiore a 0,8î, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 35 del 12 febbraio 2016, che al
punto 6.1 della sezione VI dell'allegato, dispone che il personale addetto alle
operazioni di carico e scarico deve aver frequentato uno specifico corso di
addestramento;
ATTESO che il richiamato punto 6.1 prevede che i predetti corsi di addestramento
sono organizzati da organismi qualificati e che i requisiti degli organismi, le
modalit‡ di effettuazione dei corsi ed i relativi programmi sono stabiliti dal
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile;
RITENUTO di dover dare attuazione a quanto previsto dal richiamato punto 6.1
della sezione VI dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio
2016;
CONSIDERATA la necessit‡ di prevedere un addestramento adeguato e uniforme sul
territorio nazionale degli addetti alle operazioni di carico e scarico di gas
naturale c di biogas sugli aspetti connessi alla sicurezza antincendio;
SENTITO il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, di
cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Decreta
Art. 1.
Soggetti formatori
l. A norma del punto 6.1 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 3
febbraio 2016 sono soggetti formatori, abilitati ad effettuare corsi di
addestramento, per quanto attiene la sicurezza antincendio, al personale addetto
alle operazioni di carico e scarico di gas naturale e di biogas:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) i privati, gli enti o le societ‡, di seguito denominati "organismi
formatori", in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
Art. 2
Requisiti degli organismi formatori
1. Gli organismi formatori devono disporre di un corpo docente formato da unit‡
in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale o triennale ad indirizzo tecnico o diploma di scuola
secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico, propedeutici all'esercizio di
una professione, unitamente ad una comprovata esperienza, almeno biennale, nel
settore del gas naturale o biogas, maturata attraverso lo svolgimento di
prestazioni tecniche presso enti, societ‡ o studi professionali;
b) iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 16
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
c) certificato dÏ formazione professionale rilasciato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000,
n. 40 con specifico riferimento alla gestione delle operazioni di carico,
scarico e trasporto delle merci pericolose.
2. Gli organismi formatori devono, altresÏ, disporre di uníadeguata struttura
logistica e gestionale per garantire lo svolgimento delle esercitazioni pratiche
e per assicurare l'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto.
Art. 3
Programmi e modalit‡ di svolgimento dei corsi di addestramento
l. Per ogni corso líorganismo formatore nomina un direttore del corso, che cura
il corretto svolgimento del programma didattico, i cui contenuti minimi sono
indicati nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto,
e provvede alla tenuta del registro delle presenze, verificando la regolare
partecipazione dei discenti.
2. Il corso, della durata di almeno sedici ore, Ë costituito da una parte
teorica ed una pratica e si conclude con una verifica finale.
3. A ciascun corso non puÚ partecipare un numero di discenti superiore a venti.
4. Il soggetto formatore fornisce ai discenti il materiale didattico inerente
gli argomenti trattati.
5. Per i discenti in possesso del certificato di formazione professionale ADR,
in corso di validit‡, per il trasporto di merci pericolose in cisterna, il corso
potr‡ avere durata ridotta ad otto ore e il relativo programma include i
contenuti minimi di cui all'allegato l.
6. Al fine di consentire gli eventuali controlli, l'organismo formatore
comunica, almeno 15 giorni prima di dare inizio all'attivit‡ di formazione, il
possesso dei requisiti previsti all' articolo 2 e le informazioni relative al
corso di addestramento, alla Direzione regionale dei vigili del fuoco competente
per territorio in relazione alla sede di svolgimento del corso. Detta
comunicazione deve contenere:
a) dati identificativi dellíorganismo formatore;
b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi di legge, attestante il possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2;
c) il programma del corso;
d) il nominativo e i recapiti del direttore del corso;
e) il calendario delle lezioni, la sede di svolgimento e i relativi docenti;
f) i nominativi dei componenti della commissione esaminatrice, la sede e la data
di svolgimento della verifica finale;
g) líelenco nominativo dei discenti.
7. La Direzione regionale dei vigili del fuoco, puÚ comunicare eventuali
elementi ostativi e puÚ disporre, per il tramite del Comando dei vigili del
fuoco competente per territorio, eventuali controlli, anche con metodo a
campione, della regolare esecuzione dei corsi di addestramento.
8. Al termine del corso, líorganismo formatore comunica alla stessa Direzione
regionale dei vigili del fuoco líelenco nominativo degli attestati di proficua
frequenza, di cui allíarticolo 4, rilasciati.
Art. 4
Verifica finale e attestalo di proficua frequenza
1. Al termine del corso, il discente che ha frequentato il corso di
addestramento con assenze non superiori al venti per cento della durata dello
stesso, Ë ammesso alla verifica finale.
2. La Commissione per la verifica finale Ë composta da almeno tre componenti, di
cui uno anche con funzioni di segretario. Per i corsi organizzati dagli
organismi formatori, i componenti, con esclusione del segretario, devono essere
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1.
3. La verifica prevede la compilazione di un questionario, a risposta multipla,
di venti domande e lo svolgimento di almeno due esercitazioni pratiche previste
dal programma formativo di cui allíallegato 1.
4. La verifica finale si intende superata se il candidato risponde correttamente
ad almeno quattordici domande e riporta una valutazione almeno sufficiente nelle
esercitazioni pratiche.
5. A seguito del superamento della verifica finale, il soggetto formatore
rilascia l'attestato di proficua frequenza riportante il numero progressivo
annuale nonchÈ le generalit‡ del discente, la tipologia del corso, la sede, il
calendario delle lezioni e la composizione della commissione di verifica.
6. In caso di non superamento dell'esame finale, i candidati possono richiedere
di essere sottoposti a nuova verifica, trascorso almeno un mese.
7. I candidati che superano la verifica finale sono inseriti in un apposito
elenco di addetti alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con
densit‡ non superiore a 0.8 e di biogas, ai sensi del paragrafo 6.1
dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 3 febbraio 2016. Gli
organismi formatori curano la tenuta e líaggiornamento dellíelenco.
8. In caso di inattivit‡ prolungata per oltre cinque anni nelle mansioni di
carico e scarico, il personale Ë tenuto a frequentare il corso di addestramento
ridotto di cui allíallegato I e a sottoporsi a una nuova verifica di cui al
comma l, prima di essere nuovamente incaricato delle operazioni di carico e
scarico.
9. Líorganismo formatore puÚ chiedere al Comando dei vigili del fuoco competente
per territorio in relazione alla sede di svolgimento del corso o alla sede
dell'azienda da cui dipende il discente, l'effettuazione della verifica finale.
10. Al fine di consentire gli eventuali controlli da parte dell'autorit‡
competente, líorganismo formatore conserva, per ogni corso effettuato, tutta la
documentazione inerente i requisiti e l'organizzazione dei corsi di cui al
presente decreto.
11. Nel caso di corsi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
líelenco di cui al comma 7 Ë tenuto dal Comando dei vigili del fuoco
organizzatore del corso.
Art 5.
Disposizione finali
1. Ai sensi degli articoli 14, 23 e 26-ter del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139, le attivit‡ di formazione e verifica finale svolte dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco previste nel presente decreto sono rese a titolo oneroso e
con le stesse modalit‡ previste dall'articolo 3 del decreto legge 1 ottobre
1996, n. 512 e dal decreto del Ministro dellíinterno 10 marzo 1998.
2. Il Comando dei vigili del fuoco effettua i corsi e la verifica finale di cui
al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della
richiesta completa.
Roma, 13 settembre 2018
IL CAPO DIPARTIMENTO
Frattesi
Allegato I
(Articolo 3)
PROGRAMMA DEI CORSI DI ADDESTRAMENTO PER ADDETTI ALLE OPERAZIONI Di CARICO E
SCARICO DEI DEPOSITI Di GAS NATURALE E BIOGAS E LORO DERIVATI
a) CORSO COMPLETO DI 16 ORE
L Nozioni fondamentali sulle caratteristiche chimico-fisiche del gas metano, del
biogas e delle loro miscele (2 ore):
- composizione;
- odore caratteristico;
- potere calorifico;
- peso specifico e densit‡;
- azione chimica e infiammabilit‡;
2. Modalit‡ díuso e precauzioni di esercizio (2 ore) :
- combustione e fonti di innesco;
- ventilazione, aerazione dei locali a scarico dei fumi;
- rischio dei gas compressi;
- apparecchiature di controllo e di sicurezza;
- distanze di sicurezza (interne, di protezione ed esterne);
- bonifica dei serbatoi e procedure di emergenza.
3. Operazioni di carico e scarico in condizioni di sicurezza (3 ore):
- cenni alla normativa tecnica di riferimento (sezioni V e VI dellíallegato al
D.M. 3 febbraio 2016)
- Valutazioni preventive all'avvio delle operazioni di carico e di scarico;
- apparecchiature e attrezzature di normale impiego (regolatori di pressione e
materiali vari);
4. Istruzioni per l'utente e situazioni di emergenza (2 ore):
- corretto utilizzo del gas e degli accessori del relativo stoccaggio;
- comportamento in caso di perdita di gas o anomalie varie;
- comportamento in caso di incendio.
5. Nozioni sulla etichettatura e cartellonistica di sicurezza (1 ora):
- generalit‡ e varie tipologie.
6. Esercitazioni pratiche (3 ore):
- prove di collegamento delle varie apparecchiature e attrezzature;
- controllo sui corretti collegamenti impiantistici;
- corretta esecuzione di tutte le operazioni in caso di emergenza.
7. Mezzi di estinzione dell'incendio e loro utilizzo (3 ore):
- elementi teorici sui mezzi di estinzione dell'incendio e sul relativo
utilizzo;
- presa visione e illustrazione dei mezzi di estinzione pi? diffusi;
- esercitazione pratica sullíutilizzo degli estintori.
b) CORSO RIDOTTO DI 8 ORE
Il corso prevede i seguenti argomenti del corso completo:
3. Operazioni di carico e scarico in condizioni di sicurezza (2 ore);
4. Istruzioni per l'utente e situazioni di emergenza (1 ora);
6. Esercitazioni pratiche (3 ore);
7. Mezzi di estinzione dell'incendio e loro utilizzo (2 ore).*
* tale esercitazione puÚ essere svolta anche con sistemi audiovisivi.
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