PROTOCOLLO 3 OTTOBRE 2018
Protocollo per la promozione della sicurezza del lavoro nel porto di Livorno e
negli stabilimenti industriali dellíarea portuale, 3 ottobre 2018
PROTOCOLLO PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA DEL LAVORO NEL PORTO DI LIVORNO E
NEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DELLíAREA PORTUALE
REGIONE TOSCANA
con sede in palazzo Strozzi Sacrati - piazza Duomo, 10 - 50122 Firenze
rappresentata dal Presidente Enrico Rossi
DIREZIONE MARITTIMA DI LIVORNO
con sede in piazza della Sanit‡, 1 - 57123 Livorno rappresentata dal
Contrammiraglio Giuseppe Tarzia
AUTORIT¿ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
con sede in Scali Rosciano, 6/7 - 57123 Livorno rappresentata dal Presidente
Stefano Corsini
ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL DIREZIONE REGIONALE TOSCANA
con sede via Maurizio Bufalini, 7 - 50122 Firenze rappresentata dal Direttore
regionale Giovanni Asaro
DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO TOSCANA
con sede in via Marsilio Ficino, 13 - 50132 Firenze rappresentata dal Direttore
regionale Roberto Lupica
COMUNE DI LIVORNO
con sede in piazza del Municipio 1 - 57123 Livorno rappresentata dal Sindaco
Filippo Nogarin
COMUNE DI COLLESALVETTI
con sede in piazza della Repubblica, 32 - 57014 Collesalvetti rappresentata dal
Sindaco Lorenzo Bacci
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA - ARPAT
con sede via Nicola Porpora, 22 - 50144 Firenze rappresentato dal Direttore
generale Marcello Mossa Verre
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
con sede in via via Antonio Cocchi, 7/9 - 56121 Pisa rappresentata dal Direttore
generale Maria Teresa De Lauretis
Visti:
1) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 (Adeguamento della normativa
sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e
servizi portuali, nonchÈ di operazioni di manutenzione, riparazione e
trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre
1998, n. 485);
2) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro);
3) il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva
2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi
con sostanze pericolose);
4) il comma 6 ter dellíarticolo 29 sexies decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale) per il quale ìle Regioni possono prevedere il
coordinamento delle attivit‡ ispettive in materia di autorizzazione integrata
ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e
in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normativeî;
5) la legge 28 gennaio 1994, n. 84. (Riordino della legislazione in materia
portuale) e s.m.i. e in particolare gli articoli 1, 6 comma 4, 8 comma 3, 14,
15, 16, 17, 18, 24;
Preso atto che vanno definiti luoghi e momenti di integrazione ai fini di un
aumento dellíefficacia dellíopera di prevenzione degli incidenti e degli
infortuni sul lavoro nonchÈ di controllo e ispezione, attualmente di competenza
di pi? enti, compresa la relativa programmazione e che tutti i sottoscrittori
prestano la loro collaborazione nel rispetto delle rispettive competenze;
Considerata quindi la necessit‡ di potenziare tutte le attivit‡ coinvolgendo i
soggetti con competenze in materia in modo da avere un quadro di riferimento
onnicomprensivo della situazione e possibilit‡ di coordinare le azioni per
raggiungere standard elevati di sicurezza sul lavoro, elaborando progettualit‡
mirate e sperimentali, per una migliore gestione delle problematiche tipiche
dellíarea industriale e portuale di Livorno, tenuto conto della particolare
tipologia delle attivit‡ e degli stabilimenti presenti;
Visto il Programma regionale di sviluppo 2016 - 2020 approvato con risoluzione
del Consiglio regionale del 15 marzo 2017, n. 47 dove si legge che:
a) gli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono concepiti per
affrontare i vari aspetti legati alla sicurezza sul lavoro - informazione,
assistenza, vigilanza, controllo, formazione, comunicazione - con l'obiettivo di
migliorare le condizioni di igiene e sicurezza dei lavoratori della Toscana;
b) il Piano strategico regionale per la sicurezza sul lavoro affronta tutti gli
aspetti legati alla sicurezza sul lavoro - informazione, assistenza, vigilanza,
controllo, formazione, comunicazione - con l'obiettivo di migliorare le
condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutta la Toscana, con
particolare attenzione ai settori pi? a rischio;
Visto líAccordo di collaborazione per la realizzazione di un intervento di
prevenzione mirato a migliorare la sicurezza sul lavoro nelle aziende che
operano nel porto di Livorno tra líAzienda USL Toscana Nord Ovest, líAutorit‡ di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e líIstituto Nazionale per
líAssicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), del 9.2.2018, volto a
elevare stabilmente i livelli di sicurezza del lavoro tramite líattuazione di un
piano mirato di prevenzione, con líobiettivo concreto di ridurre le malattie
professionali e gli infortuni sul lavoro, in particolare quelli mortali e gravi,
nelle aziende che operano nel Porto di Livorno proponendo un modello
territoriale partecipativo di assistenza e supporto alle imprese nella
prevenzione dei rischi; a supportare operativamente le aziende
nellíimplementazione di Sistemi di gestione e Sicurezza sul Lavoro; a migliorare
líapproccio al processo di valutazione e gestione dei rischi, al fine di ridurre
gli incidenti e gli infortuni sul lavoro; a migliorare líorganizzazione
aziendale finalizzata alla prevenzione dei rischi costituendo una rete
collaborativa tra Istituzioni, Aziende e rappresentanti dei lavoratori (RLS e
RLSS); a coinvolgere un numero sempre pi? ampio di imprese per avviare un
confronto fra le diverse esperienze ed individuare esempi di buone pratiche da
condividere a livello nazionale.
Considerato che la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura
della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro
costituiscono obiettivi primari per tutti i soggetti firmatari e che, pertanto,
entrambi intendono proseguire la proficua collaborazione in molti casi gi‡ in
essere, diretta all'adozione di misure condivise per migliorare la qualit‡ e le
condizioni di lavoro e per favorire la competitivit‡ e la sostenibilit‡ dei
sistemi di sicurezza sociale;
Considerato che da anni la Regione ha intrapreso azioni ed adottato atti per
settori industriali specifici, coinvolgendo una pluralit‡ di soggetti sia
istituzionali che sociali, e per ciÚ che riguarda la portualit‡, la
deliberazione n. 1058 del 9 novembre 2015 che approva il ìProtocollo d'intesa
per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nei porti di
Carrara, Livorno e Piombinoî che ha coinvolto Regione Toscana e Autorit‡
Portuali di Marina di Carrara, Livorno e Piombino, Sindaco di Carrara, Sindaco
di Livorno, Sindaco di Piombino, Direzione Interregionale del Lavoro di Roma,
Direzione regionale Inail, Direzione regionale Vigili del Fuoco Toscana,
Direzione regionale Inps, Confindustria regionale, Assologistica, Fise-Uniport,
Segreterie regionali di Cgil, Cisl, Uil, Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti,
Cgil Camera del Lavoro di Livorno, Cgil Camera del Lavoro di Massa Carrara, Ust
Cisl Livorno, Ust Cisl Massa Carrara, Uil Livorno, Uil Massa Carrara, Azienda
Usi 1 Massa Carrara e Azienda Usl 6 Livorno, e che istituisce i rappresentanti
del lavoratori per la sicurezza di sito (RLSS);
Considerato che la Regione, con la deliberazione n. 455 del 24 aprile 2018, ha
approvato un Protocollo di Intesa sul coordinamento e monitoraggio della
sicurezza del lavoro in Toscana per allargare le azioni necessarie alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, coinvolgere tutti i soggetti competenti in
materia e coordinare le azioni per raggiungere standard elevati di sicurezza;
per quanto suesposto, si conviene quanto segue
Art. 1
(Oggetto e finalit‡)
1. Con la sottoscrizione del presente protocollo le parti collaborano, nel
rispetto delle rispettive competenze, al fine di elevare gli standard di
sicurezza sul lavoro dellíarea industriale e portuale di Livorno mediante azioni
e progettualit‡ che interessano:
a) líambito portuale in cui si svolgono operazioni portuali;
b) gli stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (c.d.
direttiva Seveso);
c) le operazioni che comportano rischi oggetto dellíambito applicativo di
normative diverse.
2. Rimane fermo quanto stabilito dal "Protocollo d'intesa per la pianificazione
degli interventi sulla sicurezza del lavoro nei porti di Carrara, Livorno e
Piombinoî approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 9
novembre 2015 di cui il presente atto costituisce potenziamento e sviluppo per
líarea di Livorno.
3. Le parti condividono le premesse, parte integrante e sostanziale del presente
atto.
Art. 2
(Cabina di regia)
1. » istituita una Cabina di regia composta dai rappresentanti di tutti i membri
firmatari del presente protocollo e presieduta dal Presidente della Giunta
Regionale o suo delegato. La Cabina di regia promuove incontri periodici con le
parti sociali, anche su loro richiesta, con riferimento allíoggetto ed alle
finalit‡ del presente protocollo.
2. La Cabina di regia approva entro novembre, relativamente allíanno successivo,
il Piano di attivit‡ per la sicurezza sul lavoro e ne monitora líimplementazione
almeno ogni sei mesi.
3. La Direzione generale della Giunta regionale assicura le attivit‡ di
segreteria e di supporto alla Cabina di regia.
Art. 3
(Piano sulla sicurezza sul lavoro)
1. Ogni anno il Piano sulla sicurezza del lavoro, sulla base degli elementi
forniti dal Nucleo tecnico, di cui allíarticolo 4:
a) individua le problematiche in materia di sicurezza per gli ambiti di cui al
comma 1 dellíarticolo 1 definendo indirizzi per affrontarle,
b) definisce criteri per lo sviluppo del sistema di sorveglianza sugli
infortuni, il coordinamento delle attivit‡ di vigilanza e controllo di tutti i
soggetti firmatari nonchÈ i criteri per le modalit‡ congiunte di ispezione;
c) detta le linee di sviluppo delle procedure in materia di sicurezza,
prevedendo, eventualmente, la predisposizione di apposite linee guida oltre che
di modalit‡ per renderle cogenti;
d) definisce le linee per le attivit‡ di comunicazione per líattuazione delle
finalit‡ del presente protocollo nonchÈ per la condivisione delle informazioni
per la sensibilizzazione e líattenzione di tutti i soggetti competenti in
materia di sicurezza sul lavoro;
e) promuove la formazione congiunta degli operatori di vigilanza e dei
lavoratori, dettandone le linee di indirizzo.
Art. 4
(Nucleo tecnico)
1. E istituito un Nucleo tecnico con i membri indicati dai sottoscrittori del
presente protocollo e dai settori della Giunta regionale competenti in materia.
2. Il Nucleo Tecnico, coordinato dal Direttore generale della Giunta regionale:
a) predispone il Piano di attivit‡ per la sicurezza sul lavoro da sottoporre
allíapprovazione della Cabina di regia;
b) provvede al monitoraggio dellíimplementazione del piano attraverso il Nucleo
operativo;
c) riferisce almeno ogni sei mesi alla Cabina di regia.
3. Il Nucleo tecnico, tenendo conto anche del rapporto annuale sugli incidenti
del lavoro in Toscana previsto dal Protocollo approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 455 del 24/4/2018, in particolare:
a) agisce per garantire il massimo coordinamento delle attivit‡ di prevenzione,
controllo e vigilanza svolte ai sensi del d.lgs 81/2008 e d.lgs 105/2015, per
rafforzare il sistema di gestione della sicurezza complessivo;
b) propone le modalit‡ di integrazione fra le diverse tipologie di misure di
controllo e la programmazione delle attivit‡ ispettive da svolgersi in forma
congiunta o coordinata tra gli Enti aventi competenze di vigilanza o controllo
per gli ambiti previsti dall'articolo 1;
c) coordina la predisposizione di linee guida sugli aspetti evidenziati ai punti
a e b del presente comma e sulla sicurezza delle procedure di lavoro nei settori
di cui allíarticolo 1, lettere a, b e c;
d) individua il fabbisogno formativo e gli ambiti di formazione degli operatori
di vigilanza e dei lavoratori nonchÈ le necessit‡ comunicative per líattuazione
del presente protocollo;
e) promuove la condivisione delle informazioni dei firmatari, nel rispetto della
normativa vigente;
f) su proposta dellíAutorit‡ di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale,
approfondisce gli aspetti giuridici con riferimento alla possibilit‡ di
introdurre nella regolamentazione in materia di concessioni, clausole utili a
perseguire le finalit‡ del presente atto;
g) promuove líelaborazione di documenti tecnici per líimplementazione delle
attivit‡ di competenza degli enti firmatari.
Art. 5
(Nucleo operativo)
1. » istituito un Nucleo operativo con i membri indicati dai componenti del
Nucleo tecnico.
2. Il Nucleo operativo invita i RLS, RLST e RLSS ad incontri programmati per
collaborare in merito all'analisi degli eventi infortunistici, degli incidenti
(compresi i mancati incidenti che abbiano comportato la sospensione di
operazioni portuali) e dei provvedimenti adottati dalle societ‡ nei confronti
dei dipendenti inadempienti, al fine di consentire il miglioramento dei sistemi
di prevenzione e delle procedure operative e/o di buone prassi.
3. Il Nucleo operativo si riunisce localmente e, tenendo conto del Piano per la
sicurezza sul lavoro di cui allíarticolo 2:
a) approfondisce le cause e i fattori di rischio degli incidenti derivanti dalle
operazioni portuali o-condotte sugli impianti, anche a carattere saltuario, sia
dellíambito portuale che di quella contigua e del retro-porto, anche al fine di
promuovere la produzione di documenti tecnici di riferimento per la migliore
gestione in sicurezza delle stesse attivit‡;
b) esamina le procedure/istruzioni operative, anche di manutenzione, cercando
tutti i punti di contatto tra le analisi di sicurezza, svolte dal gestore con
particolare riferimento al titolo IX del d.lgs. 81/2008 e le
procedure/istruzioni operative che vedono coinvolte le sostanze pericolose
elencate nel d.lgs. 105/2015;
c) propone le modalit‡ organizzative delle attivit‡ di controllo svolte in
modalit‡ congiunta o coordinata tra gli Enti aventi competenze di controllo per
gli ambiti previsti dall'articolo 1;
d) elabora indicazioni, per quanto di competenza dei membri, per lo svolgimento
delle attivit‡ dei i RLS, RLST e RLSS e in particolare per la redazione della
loro relazione periodica alla Azienda ASL;
e) effettua, senza interferenze con le competenze e le indagini previste dalla
legge, le analisi preliminari sugli incidenti accaduti al fine del
raggiungimento delle finalit‡ del presente protocollo.
Art. 6
(Oneri e validit‡)
1. Dalla sottoscrizione del presente protocollo non derivano oneri finanziari
per le parti.
2. Il presente Protocollo ha validit‡ fino al termine della legislatura
regionale corrente.
Art. 7
(Atti attuativi, adesioni e modifiche)
1. Le parti possono sottoscrivere protocolli attuativi, accordi e/o convenzioni
per il raggiungimento delle finalit‡ del presente atto, identificando le risorse
necessarie disponibili.
2. Il presente Protocollo potr‡ essere esteso ad altre amministrazioni statali e
enti pubblici, enti o associazioni private o soggetti privati rilevanti; le
nuove adesioni sono formalizzate tramite sottoscrizione del presente Protocollo
da parte del nuovo soggetto, previo consenso unanime di coloro che lo hanno gi‡
sottoscritto manifestabile reciprocamente con modalit‡ digitali.
3. Eventuali modifiche al presente Protocollo dovranno essere concordate tra le
parti sottoscrittrici attraverso l'approvazione e la sottoscrizione di un
successivo atto integrativo.
|