Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9
APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 7/2018
Roma, 21 settembre 2018
Al Consiglio Nazionale delle Ricerche
Oggetto: Interpello ai sensi dellíarticolo 12 del d.lgs. n.
81/2008 e successive modificazioni.
Soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalit‡ e - learning.
Seduta della Commissione del 21 settembre 2018.
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha formulato istanza di interpello per
conoscere il parere di questa Commissione in merito ìai soggetti formatori
per corsi per lavoratori in modalit‡ e - learning".
In particolare líistante rappresenta che ´líart.37 del D.Lgs 81/08 e smi e il
successivo accordo stato regioni del 21 dicembre 2011 (repertorio atti n. 221/CSR)
indicano chiaramente che la formazione per i lavoratori costituisce un obbligo
per il datore di lavoro che puÚ essere esso stesso soggetto organizzatore dei
corsi sia in modalit‡ frontale sia in modalit‡ E-learning secondo i criteri e le
condizioni stabilite nellíAllegato I.
Líaccordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (repertorio atti, 128/CSR), relativo
alla durata e ai contenuti minimi dei percorsi formativi per Rspp e Aspp ai
sensi dellíart. 32 del DLgs 81/08 e smi, amplia le possibilit‡ di formazione in
modalit‡ E-learning al modulo A, allíaggiornamento per Rspp e Aspp e alla
formazione specifica per lavoratori delle aziende inserite nel rischio basso,
secondo i criteri previsti nellíallegato II dello stesso accordo.
Il citato Allegato II nel punto A relativo ai ìRequisiti e specifiche di
carattere organizzativo" recita: ìIl soggetto formatore del corso dovr‡ essere
soggetto previsto dal punto 2 (Individuazione dei soggetti formatori e sistema
di accreditamento) dellíallegato A ". PoichÈ líallegato II del 7 luglio 2016
sostituisce líallegato I del 21 dicembre 2011 la frase citata sembra dover
comprendere anche la formazione per i lavoratori contraddicendo il principio per
cui questíultima puÚ essere erogata direttamente dal datore di lavoro...ª.
Líinterpellante, dunque, chiede di conoscere il parere di questa Commissione
in ordine allíapplicazione delle disposizioni dellíAllegato II dellíAccordo in
sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio del 2016
ìesclusivamente ai soggetti formatori per Rspp e Aspp (ex art. 32 del D.Lgs
81/08), non estendendo tale obbligo anche ai datori di lavoro che organizzano
corsi in modalit‡ E - learning per i propri lavoratori secondo le modalit‡ e i
criteri previsti dallíaccordo.î.
Al riguardo occorre considerare che líAccordo in sede di
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nella parte titolata ìdurata
e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi
di prevenzione e protezioneíí, in punto di premessa, ravvisa esplicitamente
ìla necessit‡ di procedere alla sostituzione dellíAllegato I allíAccordo del
21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dellíarticolo 37,
comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con líallegato II al presente Accordo, relativo
alla formazione in modalit‡ e-learning, al fine di superare le incertezze
applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della
pertinente disciplinaíí.
Sulla base di quanto stabilito nel citato Accordo del 7 luglio del 2016, la
Commissione ritiene che i soggetti formatori siano solo quelli individuati al
punto 2 dellíallegato A (individuazione dei soggetti formatori e sistema di
accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano
erogare la formazione in modalit‡ e - learning, nel rispetto delle disposizioni
contenute nellíAllegato II.
Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci
Fonte: Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
Documento firmato
digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.
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Pubblicato il 01 ottobre
2018