D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del reg. (UE) 2016/679, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali che abroga la dir. 95/46/CE
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Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonchÈ alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati).
G.U. 4 settembre 2018, n. 205
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e in particolare
l'articolo 13, che delega il Governo all'emanazione di uno o pi? decreti
legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa
e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonchÈ alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati);
Vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali da parte delle autorit‡ competenti a fini
di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione
di sanzioni penali, nonchÈ alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonchÈ alla libera circolazione di tali
dati;
Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della
direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorit‡ competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di
sanzioni penali, nonchÈ alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 21 marzo 2018;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
adottato nell'adunanza del 22 maggio 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione
dell'8 agosto 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per
gli affari europei e della giustizia, di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Modifiche al titolo e alle premesse del codice in materia di protezione dei
dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 1
Modifiche al titolo e alle premesse del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196
1. Al titolo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole
´dati personaliª sono aggiunte le seguenti: ´, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonchÈ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CEª.
2. Alle premesse del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il
terzo Visto sono inseriti i seguenti:
´Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2016-2017ª e, in particolare,
l'articolo 13, che delega il Governo all'emanazione di uno o pi? decreti
legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa
e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonchÈ alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati);ª.
Capo II
Modifiche alla parte I del codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 2
Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196
1. Alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo I Ë sostituita dalla seguente: ´Principi e
disposizioni generaliª;
b) prima dell'articolo 1 Ë inserito il seguente Capo: ´Capo I (Oggetto,
finalit‡ e Autorit‡ di controllo)ª
c) l'articolo 1 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 1 (Oggetto) . - 1. Il trattamento dei dati personali avviene secondo
le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito ´Regolamentoª, e del presente
codice, nel rispetto della dignit‡ umana, dei diritti e delle libert‡
fondamentali della persona.ª;
d) l'articolo 2 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 2 (Finalit‡). - 1. Il presente codice reca disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del
regolamento.ª;
e) dopo l'articolo 2 Ë inserito il seguente:
´Art. 2-bis (Autorit‡ di controllo). - 1. L'Autorit‡ di controllo di cui
all'articolo 51 del regolamento Ë individuata nel Garante per la protezione
dei dati personali, di seguito ´Garanteª, di cui all'articolo 153.ª;
f) dopo l'articolo 2-bis sono inseriti i seguenti Capi:
´Capo II (Principi) - Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati
personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri). - 1.
La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del
regolamento Ë costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi
previsti dalla legge, di regolamento.
2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati
personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui
all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e
reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri Ë ammessa
se prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la
comunicazione Ë ammessa quando Ë comunque necessaria per lo svolgimento di
compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e
puÚ essere iniziata se Ë decorso il termine di quarantacinque giorni dalla
relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una
diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli
interessati.
3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalit‡ sono
ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1.
4. Si intende per:
a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o pi?
soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del
titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo
rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone
autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati
personali sotto l'autorit‡ diretta del titolare o del responsabile, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione
o mediante interconnessione;
b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione.
Art. 2-quater (Regole deontologiche). - 1. Il Garante promuove,
nell'osservanza del principio di rappresentativit‡ e tenendo conto delle
raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali,
l'adozione di regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle
disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9,
paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento, ne verifica la conformit‡ alle
disposizioni vigenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. Lo schema di regole deontologiche Ë sottoposto a consultazione pubblica
per almeno sessanta giorni.
3. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche sono
approvate dal Garante ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 1, lettera b),
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto
del Ministro della giustizia, sono riportate nell'allegato A del presente
codice.
4. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche di
cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceit‡ e la
correttezza del trattamento dei dati personali.
Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della societ‡
dell'informazione). - 1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del
Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni puÚ esprimere il
consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta
diretta di servizi della societ‡ dell'informazione. Con riguardo a tali
servizi, il trattamento dei dati personali del minore di et‡ inferiore a
quattordici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del
Regolamento, Ë lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la
responsabilit‡ genitoriale.
2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1,
il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e
semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal
minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da
quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che
lo riguardi.
Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). - 1. I trattamenti
delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico
rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono
ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero,
nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti
dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico
rilevante, nonchÈ le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse
pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti
di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle
seguenti materie:
a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della
popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti
all'estero, e delle liste elettorali, nonchÈ rilascio di documenti di
riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalit‡;
c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio
nazionale dei veicoli;
e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del
profugo, stato di rifugiato;
f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici,
protezione diplomatica e consolare, nonchÈ documentazione delle attivit‡
istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di
verbali e resoconti dell'attivit‡ di assemblee rappresentative, commissioni
e di altri organi collegiali o assembleari;
g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro
sospensione o il loro scioglimento, nonchÈ l'accertamento delle cause di
ineleggibilit‡, incompatibilit‡ o di decadenza, ovvero di rimozione o
sospensione da cariche pubbliche;
h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta
parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto
dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive
finalit‡ direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo;
i) attivit‡ dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i
loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale;
l) attivit‡ di controllo e ispettive;
m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici,
agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;
n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della
personalit‡ giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto,
accertamento dei requisiti di onorabilit‡ e di professionalit‡ per le
nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche
di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di
istituzioni scolastiche non statali, nonchÈ rilascio e revoca di
autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi
di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed
incontri istituzionali;
o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
p) obiezione di coscienza;
q) attivit‡ sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;
r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e
comunit‡ religiose;
s) attivit‡ socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi,
non autosufficienti e incapaci;
t) attivit‡ amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi,
assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai
trapianti d'organo e di tessuti nonchÈ alle trasfusioni di sangue umano;
u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in
ambito sanitario, nonchÈ compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia
della vita e incolumit‡ fisica;
v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza
sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il
controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o
convenzionati con il servizio sanitario nazionale;
z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione
all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri
prodotti di rilevanza sanitaria;
aa) tutela sociale della maternit‡ ed interruzione volontaria della
gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei
disabili;
bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o
universitario;
cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o
di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la
comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi
storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse
storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonchÈ
per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema
statistico nazionale (Sistan);
dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di
qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di
impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio,
previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunit‡
nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi,
fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute
della popolazione, accertamento della responsabilit‡ civile, disciplinare e
contabile, attivit‡ ispettiva.
3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento
avviene comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2-septies.
Art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici,
biometrici e relativi alla salute). - 1. In attuazione di quanto previsto
dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati genetici, biometrici e
relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento in presenza di
una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in
conformit‡ alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di
quanto previsto dal presente articolo.
2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al comma 1 Ë
adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto:
a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi
pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e delle migliori
prassi in materia di trattamento dei dati personali;
b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle
misure;
c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel territorio
dell'Unione europea.
3. Lo schema di provvedimento Ë sottoposto a consultazione pubblica per un
periodo non inferiore a sessanta giorni.
4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e riguardano anche le cautele
da adottare relativamente a:
a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;
b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;
c) modalit‡ per la comunicazione diretta all'interessato delle diagnosi e
dei dati relativi alla propria salute;
d) prescrizioni di medicinali.
5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna categoria dei
dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle specifiche finalit‡
del trattamento e possono individuare, in conformit‡ a quanto previsto al
comma 2, ulteriori condizioni sulla base delle quali il trattamento di tali
dati Ë consentito. In particolare, le misure di garanzia individuano le
misure di sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di cifratura e di
pseudonomizzazione, le misure di minimizzazione, le specifiche modalit‡ per
l'accesso selettivo ai dati e per rendere le informazioni agli interessati,
nonchÈ le eventuali altre misure necessarie a garantire i diritti degli
interessati.
6. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei
dati relativi alla salute per finalit‡ di prevenzione, diagnosi e cura
nonchÈ quelle di cui al comma 4, lettere b), c) e d), sono adottate sentito
il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio
superiore di sanit‡. Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia
possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di rischio,
il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti
dell'interessato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, o
altre cautele specifiche.
7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali,
con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 32 del Regolamento, Ë
ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di
accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel
rispetto delle misure di garanzia di cui al presente articolo.
8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.
Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne
penali e reati). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18
maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati personali relativi a condanne
penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo
6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo
dell'autorit‡ pubblica, Ë consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo
regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti
dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i
diritti e le libert‡ degli interessati.
2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i
trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonchÈ le garanzie di cui al medesimo
comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da
adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentito il Garante.
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali
relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza Ë
consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla
legge, di regolamento, riguardanti, in particolare:
a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare
o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito
dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e
contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo 2,
lettera b), e 88 del regolamento;
b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di
regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali;
c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilit‡, requisiti
soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai
regolamenti;
d) l'accertamento di responsabilit‡ in relazione a sinistri o eventi
attinenti alla vita umana, nonchÈ la prevenzione, l'accertamento e il
contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto
esercizio dell'attivit‡ assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle
leggi o dai regolamenti in materia;
e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi,
nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;
g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di
informazioni per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza;
h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di
comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosit‡ sociale,
nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della
documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto;
i) l'accertamento del requisito di idoneit‡ morale di coloro che intendono
partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle
vigenti normative in materia di appalti;
l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di
legalit‡ delle imprese ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27;
m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia
di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivit‡ criminose e di finanziamento del terrorismo.
4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non individuano le
garanzie appropriate per i diritti e le libert‡ degli interessati, tali
garanzie sono previste con il decreto di cui al comma 2.
5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene sotto
il controllo dell'autorit‡ pubblica si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 2-sexies.
6. Con il decreto di cui al comma 2 Ë autorizzato il trattamento dei dati di
cui all'articolo 10 del Regolamento, effettuato in attuazione di protocolli
di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalit‡
organizzata, stipulati con il Ministero dell'interno o con le
prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli, il decreto di cui al comma 2
individua, le tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni di
trattamento eseguibili, anche in relazione all'aggiornamento e alla
conservazione e prevede le garanzie appropriate per i diritti e le libert‡
degli interessati. Il decreto Ë adottato, limitatamente agli ambiti di cui
al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno.
Art. 2-novies (Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte
costituzionale). - 1. Le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies e
2-octies del presente decreto legislativo recano principi applicabili, in
conformit‡ ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati
personali di cui agli articoli 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento,
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica,
dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale.
Art. 2-decies (Inutilizzabilit‡ dei dati). - 1. I dati personali trattati in
violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall'articolo
160-bis.
Capo III (Disposizioni in materia di diritti dell'interessato) - Art.
2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'interessato). - 1. I diritti di cui
agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con
richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi
dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti
possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:
a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di
riciclaggio;
b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno
alle vittime di richieste estorsive;
c) all'attivit‡ di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) alle attivit‡ svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalit‡
inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonchÈ
alla tutela della loro stabilit‡;
e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un
diritto in sede giudiziaria;
f) alla riservatezza dell'identit‡ del dipendente che segnala ai sensi della
legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in
ragione del proprio ufficio.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai
regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della
Commissione d'inchiesta.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e) ed f) i diritti di cui
al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o
di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure
dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del
Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti puÚ, in ogni caso, essere
ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza
ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la
finalit‡ della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciÚ costituisca
una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali
e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli
interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f). In tali casi, i
diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante
con le modalit‡ di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa
l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver
svolto un riesame, nonchÈ del diritto dell'interessato di proporre ricorso
giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle
facolt‡ di cui al presente comma.
Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di giustizia). - 1. In
applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, in
relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di
giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni
ordine e grado nonchÈ dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e
agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il
Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da
12 a 22 e 34 del Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalit‡
previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali
procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 2,
del Regolamento.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti e
l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del
Regolamento possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o esclusi, con
comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la
comunicazione possa compromettere la finalit‡ della limitazione, nella
misura e per il tempo in cui ciÚ costituisca una misura necessaria e
proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi
interessi dell'interessato, per salvaguardare l'indipendenza della
magistratura e dei procedimenti giudiziari.
3. Si applica l'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto
periodo.
4. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per ragioni di
giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione
giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia
di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, nonchÈ
i trattamenti svolti nell'ambito delle attivit‡ ispettive su uffici
giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attivit‡
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non Ë
pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione
giudiziaria di procedimenti.
Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute). - 1. I diritti
di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un
interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualit‡ di suo
mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non Ë ammesso nei casi previsti
dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della
societ‡ dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con
dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a
quest'ultimo comunicata.
3. La volont‡ dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al
comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera
e informata; il divieto puÚ riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei
diritti di cui al predetto comma.
4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il
divieto di cui ai commi 2 e 3.
5. In ogni caso, il divieto non puÚ produrre effetti pregiudizievoli per
l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla
morte dell'interessato nonchÈ del diritto di difendere in giudizio i propri
interessi.
Capo IV (Disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile
del trattamento) - Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a
soggetti designati). - 1. Il titolare o il responsabile del trattamento
possono prevedere, sotto la propria responsabilit‡ e nell'ambito del proprio
assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al
trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche,
espressamente designate, che operano sotto la loro autorit‡.
2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalit‡ pi?
opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che
operano sotto la propria autorit‡ diretta.
Art. 2-quinquiesdecies (Trattamento che presenta rischi elevati per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico). - 1. Con riguardo ai
trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che
possono presentare rischi elevati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento,
il Garante puÚ, sulla base di quanto disposto dall'articolo 36, paragrafo 5,
del medesimo Regolamento e con provvedimenti di carattere generale adottati
d'ufficio, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato,
che il titolare del trattamento Ë tenuto ad adottare.
Art. 2-sexiesdecies (Responsabile della protezione dei dati per i
trattamenti effettuati dalle autorit‡ giudiziarie nell'esercizio delle loro
funzioni). - 1. Il responsabile della protezione dati Ë designato, a norma
delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo IV del Regolamento, anche
in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorit‡
giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 2-septiesdecies (Organismo nazionale di accreditamento). - 1.
L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 43, paragrafo 1,
lettera b), del Regolamento Ë l'Ente unico nazionale di accreditamento,
istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fatto salvo il potere del Garante di
assumere direttamente, con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti
da parte dell'Ente unico nazionale di accreditamento, l'esercizio di tali
funzioni, anche con riferimento a una o pi? categorie di trattamenti.ª.
Capo III
Modifiche alla parte II del codice in materia di protezione dei dati
personali di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 3
Modifiche alla rubrica e al titolo I della parte II, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196
1. La rubrica della parte II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
Ë sostituita dalla seguente: ´Disposizioni specifiche per i trattamenti
necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
nonchÈ disposizioni per i trattamenti di cui al capo IX del regolamentoª.
2. Al titolo I della parte II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del titolo I, Ë inserito il seguente:
´Titolo 0.I (Disposizioni sulla base giuridica) - Art. 45-bis (Base
giuridica). - 1. Le disposizioni contenute nella presente parte sono
stabilite in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2, nonchÈ dell'articolo
23, paragrafo 1, del regolamento.ª;
b) all'articolo 50, Ë aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´La violazione
del divieto di cui al presente articolo Ë punita ai sensi dell'articolo 684
del codice penale.ª;
c) all'articolo 52:
1) al comma 1, le parole: ´per finalit‡ di informazione giuridica su riviste
giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica,ª sono soppresse;
2) al comma 6, le parole ´dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n.
109,ª sono sostituite dalle seguenti: ´dell'articolo 209 del Codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,ª.
Art. 4
Modifiche alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196
1. Alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, l'articolo 58 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 58 (Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o
difesa). - 1. Ai trattamenti di dati personali effettuati dagli organismi di
cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sulla base
dell'articolo 26 della predetta legge o di altre disposizioni di legge o
regolamento, ovvero relativi a dati coperti da segreto di Stato ai sensi
degli articoli 39 e seguenti della medesima legge, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 160, comma 4, nonchÈ, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25,
37, 41, 42 e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai trattamenti effettuati da
soggetti pubblici per finalit‡ di difesa o di sicurezza dello Stato, in base
ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo, nonchÈ quelle di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo
18 maggio 2018, n. 51.
3. Con uno o pi? regolamenti sono individuate le modalit‡ di applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento alle tipologie di
dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di persone
autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorit‡ diretta del
titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, anche in
relazione all'aggiornamento e alla conservazione. I regolamenti, negli
ambiti di cui al comma 1, sono adottati ai sensi dell'articolo 43 della
legge 3 agosto 2007, n. 124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dei Ministri competenti.
4. Con uno o pi? regolamenti adottati con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro della difesa, sono disciplinate le
misure attuative del presente decreto in materia di esercizio delle funzioni
di difesa e sicurezza nazionale da parte delle Forze armate.ª.
Art. 5
Modifiche alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196
1. Alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 59:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ´e accesso
civicoª;
2) al comma 1, le parole ´sensibili e giudiziariª sono sostituite dalle
seguenti: ´di cui agli articoli 9 e 10 del regolamentoª e le parole ´Le
attivit‡ finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di
rilevante interesse pubblico.ª sono soppresse;
3) dopo il comma 1 Ë aggiunto il seguente: ´1-bis. I presupposti, le
modalit‡ e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano
disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.ª;
b) l'articolo 60 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale). - 1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla
salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il
trattamento Ë consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si
intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, Ë
di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un
diritto della personalit‡ o in un altro diritto o libert‡ fondamentale.ª;
c) all'articolo 61:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ´e regole
deontologicheª;
2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
´1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di
regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da
archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici,
anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di
acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione
di dati provenienti da pi? archivi, tenendo presenti le pertinenti
Raccomandazioni del Consiglio d'Europa.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali
diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono
essere inseriti in un albo professionale in conformit‡ alla legge o ad un
regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o
diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del presente codice, anche mediante
reti di comunicazione elettronica. PuÚ essere altresÏ menzionata l'esistenza
di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della
professione.ª.
Art. 6
Modifiche alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196
1. Alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 75 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 75 (Specifiche condizioni in ambito sanitario). - 1. Il trattamento
dei dati personali effettuato per finalit‡ di tutela della salute e
incolumit‡ fisica dell'interessato o di terzi o della collettivit‡ deve
essere effettuato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e
3 del regolamento, dell'articolo 2-septies del presente codice, nonchÈ nel
rispetto delle specifiche disposizioni di settore.ª;
b) la rubrica del Capo II Ë sostituita dalla seguente: ´Modalit‡ particolari
per informare l'interessato e per il trattamento dei dati personaliª;
c) l'articolo 77 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 77 (Modalit‡ particolari). - 1. Le disposizioni del presente titolo
individuano modalit‡ particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma
2:
a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento;
b) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalit‡ di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;
b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.ª;
d) all'articolo 78:
1) alla rubrica la parola ´Informativaª Ë sostituita dalla seguente:
´Informazioniª;
2) al comma 1, le parole ´nell'articolo 13, comma 1ª sono sostituite dalle
seguenti: ´negli articoli 13 e 14 del Regolamentoª;
3) al comma 2, le parole ´L'informativa puÚ essere fornitaª sono sostituite
dalle seguenti: ´Le informazioni possono essere forniteª e le parole
´prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazioneª sono sostituite dalle
seguenti: ´diagnosi, assistenza e terapia sanitariaª;
4) il comma 3, Ë sostituito dal seguente: ´3. Le informazioni possono
riguardare, altresÏ, dati personali eventualmente raccolti presso terzi e
sono fornite preferibilmente per iscritto.ª;
5) al comma 4, le parole ´L'informativaª sono sostituite dalle seguenti: ´Le
informazioniª e la parola ´riguardaª Ë sostituita dalla seguente
´riguardanoª;
6) al comma 5:
6.1. le parole ´L'informativa resaª sono sostituite dalle seguenti: ´Le
informazioni reseª;
6.2. la parola ´evidenziaª Ë sostituita dalla seguente: ´evidenzianoª;
6.3. la lettera a) Ë sostituita dalla seguente: ´a) per fini di ricerca
scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche, in conformit‡
alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il
consenso, ove richiesto, Ë manifestato liberamente;ª;
6.4. sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: ´c-bis) ai fini
dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo
12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; c-ter) ai fini dei sistemi di
sorveglianza e dei registri di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.ª;
e) all'articolo 79:
1) la rubrica Ë sostituita dalla seguente: ´(Informazioni da parte di
strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie)ª;
2) il comma 1 Ë sostituito dal seguente: ´1. Le strutture pubbliche e
private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono
avvalersi delle modalit‡ particolari di cui all'articolo 78 in riferimento
ad una pluralit‡ di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unit‡
della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali
specificamente identificate.ª;
3) al comma 2, le parole ´l'organismo e le struttureª sono sostituite dalle
seguenti: ´la struttura o le sue articolazioniª e le parole ´informativa e
il consensoª sono sostituite dalla seguente: ´informazioneª;
4) al comma 3, le parole ´semplificate di cui agli articoli 78 e 81ª sono
sostituite dalle seguenti: ´particolari di cui all'articolo 78ª;
5) al comma 4, la parola ´semplificateª Ë sostituita dalla seguente
´particolariª;
f) l'articolo 80 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 80 (Informazioni da parte di altri soggetti). - 1. Nel fornire le
informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, oltre a quanto
previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facolt‡ di fornire
un'unica informativa per una pluralit‡ di trattamenti di dati effettuati, a
fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso
l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di altri
soggetti pubblici, diversi da quelli di cui al predetto articolo 79,
operanti in ambito sanitario o della protezione e sicurezza sociale.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e idonei
cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche
nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione
elettronica, in particolare per quanto riguarda attivit‡ amministrative
effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante che non richiedono il
consenso degli interessati.ª;
g) all'articolo 82:
1) al comma 1, le parole da ´L'informativaª fino a ´intervenireª sono
sostituite dalle seguenti: ´Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del
Regolamento possono essere reseª;
2) al comma 2: le parole da ´L'informativaª fino a ´intervenireª sono
sostituite dalle seguenti: ´Tali informazioni possono altresÏ essere reseª,
e la lettera a) Ë sostituita dalla seguente: ´a) impossibilit‡ fisica,
incapacit‡ di agire o incapacit‡ di intendere o di volere dell'interessato,
quando non Ë possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi
esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un
familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai
sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro
assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;ª;
3) al comma 3, le parole da ´L'informativaª fino a ´intervenireª sono
sostituite dalle seguenti: ´Le informazioni di cui al comma 1 possono essere
reseª e le parole ´dall'acquisizione preventiva del consensoª sono
sostituite dalle seguenti: ´dal loro preventivo rilascioª;
4) al comma 4, le parole ´l'informativa Ë fornitaª sono sostituite dalle
seguenti: ´le informazioni sono forniteª e le parole da ´ancheª fino a
´necessarioª sono sostituite dalle seguenti: ´nel caso in cui non siano
state fornite in precedenzaª;
h) dopo l'articolo 89 Ë inserito il seguente:
´Art. 89-bis (Prescrizioni di medicinali). - 1. Per le prescrizioni di
medicinali, laddove non Ë necessario inserire il nominativo
dell'interessato, si adottano cautele particolari in relazione a quanto
disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies,
anche ai fini del controllo della correttezza della prescrizione ovvero per
finalit‡ amministrative o per fini di ricerca scientifica nel settore della
sanit‡ pubblica.ª;
i) all'articolo 92:
1) al comma 1, le parole ´organismi sanitari pubblici e privatiª sono
sostituite dalle seguenti: ´strutture, pubbliche e private, che erogano
prestazioni sanitarie e socio-sanitarieª;
2) al comma 2, lettera a), le parole ´di far valereª sono sostituite dalle
seguenti: ´di esercitareª, le parole ´ai sensi dell'articolo 26, comma 4,
lettera c),ª sono sostituite dalle seguenti: ´, ai sensi dell'articolo 9,
paragrafo 2, lettera f), del Regolamento,ª e le parole ´e inviolabileª sono
soppresse;
3) alla lettera b), le parole ´e inviolabileª sono soppresse.
Art. 7
Modifiche alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196
1. Alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
l'articolo 96 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti). - 1. Al fine di
agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche
all'estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di
formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonchÈ
le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le universit‡
statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli
interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via
telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli
studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e
10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalit‡ e
indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell'articolo 13
del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati
esclusivamente per le predette finalit‡.
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del
diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresÏ ferme le vigenti
disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante
affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.ª.
Art. 8
Modifiche alla parte II, titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196
1. Alla parte II, titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica Ë sostituita dalla seguente: ´(Trattamenti a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a
fini statistici)ª;
b) l'articolo 97 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 97 (Ambito applicativo). - 1. Il presente titolo disciplina il
trattamento dei dati personali effettuato a fini di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai
sensi dell'articolo 89 del regolamento.ª;
c) l'articolo 99 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 99 (Durata del trattamento). - 1. Il trattamento di dati personali a
fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici puÚ essere effettuato anche oltre il periodo di
tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono
stati in precedenza raccolti o trattati.
2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici possono comunque essere conservati o ceduti ad
altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, Ë cessato il
trattamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 89, paragrafo 1,
del Regolamento.ª;
d) all'articolo 100:
1) al comma 1, le parole ´sensibili o giudiziariª sono sostituite dalle
seguenti: ´di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamentoª;
2) al comma 2, le parole da ´opporsiª fino alla fine del comma, sono
sostituite dalle seguenti: ´rettifica, cancellazione, limitazione e
opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamentoª;
3) dopo il comma 4, Ë aggiunto il seguente: ´4-bis. I diritti di cui al
comma 2 si esercitano con le modalit‡ previste dalle regole deontologiche.ª;
e) la rubrica del Capo II Ë sostituita dalla seguente: ´Trattamento a fini
di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storicaª;
f) all'articolo 101:
1) al comma 1, le parole ´per scopi storiciª sono sostituite dalle seguenti:
´a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storicaª e le
parole ´dell'articolo 11ª sono sostituite dalle seguenti: ´dell'articolo 5
del regolamentoª;
2) al comma 2, le parole ´per scopi storiciª sono sostituite dalle seguenti:
´a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storicaª;
g) all'articolo 102:
1) la rubrica Ë sostituita dalla seguente: ´(Regole deontologiche per il
trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca
storica)ª;
2) il comma 1 Ë sostituito dal seguente: ´1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i
soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societ‡ scientifiche e le
associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di
archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.ª;
3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
3.1 l'alinea Ë sostituito dal seguente: ´2. Le regole deontologiche di cui
al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le libert‡
dell'interessato in particolare:ª;
3.2 alla lettera a), dopo la parola ´codiceª sono inserite le seguenti: ´e
del Regolamentoª;
3.3 alla lettera c) le parole ´a scopi storiciª sono sostituite dalle
seguenti: ´a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca
storicaª;
h) l'articolo 103 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi). - 1. La
consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli
storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse
storico particolarmente importante Ë disciplinata dal decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole deontologiche.ª;
i) la rubrica del Capo III Ë sostituita dalla seguente:
´Trattamento a fini statistici o di ricerca scientificaª;
l) all'articolo 104:
1) alla rubrica, le parole ´per scopi statistici o scientificiª sono
sostituite dalle seguenti: ´a fini statistici o di ricerca scientificaª;
2) al comma 1, le parole ´scopi statisticiª sono sostituite dalle seguenti:
´fini statisticiª e le parole ´scopi scientificiª sono sostituite dalle
seguenti: ´per fini di ricerca scientificaª;
m) all'articolo 105:
1) al comma 1, le parole ´per scopi statistici o scientificiª sono
sostituite dalle seguenti: ´a fini statistici o di ricerca scientificaª;
2) al comma 2, le parole ´Gli scopi statistici o scientificiª sono
sostituite dalle seguenti: ´I fini statistici e di ricerca scientificaª, le
parole ´all'articolo 13ª sono sostituite dalle seguenti: ´agli articoli 13 e
14 del regolamentoª e le parole ´, e successive modificazioniª sono
soppresse;
3) al comma 3, le parole ´dai codiciª sono sostituite dalle seguenti: ´dalle
regole deontologicheª e le parole ´l'informativa all'interessato puÚ essere
dataª sono sostituite dalle seguenti: ´le informazioni all'interessato
possono essere dateª;
4) al comma 4, le parole ´per scopi statistici o scientificiª sono
sostituite dalle seguenti: ´a fini statistici o di ricerca scientificaª, le
parole ´l'informativa all'interessato non Ë dovutaª sono sostituite dalle
seguenti: ´le informazioni all'interessato non sono dovuteª e le parole ´dai
codiciª sono sostituite dalle seguenti: ´dalle regole deontologicheª;
n) l'articolo 106 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 106 (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di
ricerca scientifica). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
2-quater, regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi
comprese le societ‡ scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per fini statistici o di ricerca
scientifica, volte a individuare garanzie adeguate per i diritti e le
libert‡ dell'interessato in conformit‡ all'articolo 89 del Regolamento.
2. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto, per i
soggetti gi‡ compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di
quanto gi‡ previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, per
altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, sono individuati in
particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i
trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322
del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi fini statistici o di
ricerca scientifica;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti
del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata
della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati
relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e
diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalit‡ per la
modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato,
tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del
Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal
titolare del trattamento o da altri per identificare direttamente o
indirettamente l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare nei casi in cui si puÚ prescindere dal consenso
dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni
di cui alla lettera b);
e) modalit‡ semplificate per la prestazione del consenso degli interessati
relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento;
f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21 del
Regolamento possono essere limitati ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2,
del medesimo Regolamento;
g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le
istruzioni da impartire alle persone autorizzate al trattamento dei dati
personali sotto l'autorit‡ diretta del titolare o del responsabile ai sensi
dell'articolo 2-quaterdecies;
h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio di
minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo
32 del Regolamento, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire
l'accesso da parte di persone fisiche che non sono autorizzate o designate e
l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione
dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e
all'interscambio di dati per fini statistici o di ricerca scientifica da
effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero;
i) l'impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle persone che,
ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento
dei dati personali sotto l'autorit‡ diretta del titolare o del responsabile
del trattamento, che non sono tenute in base alla legge al segreto d'ufficio
o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di
riservatezza.ª;
o) l'articolo 107 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 107 (Trattamento di categorie particolari di dati personali). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-sexies e fuori dei casi di
particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste
dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati di cui
all'articolo 9 del Regolamento, quando Ë richiesto, puÚ essere prestato con
modalit‡ semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui
all'articolo 106 o dalle misure di cui all'articolo 2-septies.ª;
p) l'articolo108 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 108 (Sistema statistico nazionale). - 1. Il trattamento di dati
personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico
nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui
all'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare per quanto riguarda il
trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del Regolamento indicati nel
programma statistico nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio
dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi
dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del
1989.ª;
q) all'articolo 109, comma 1, le parole ´della statistica, sentito il
Ministroª sono sostituite dalle seguenti: ´di statistica, sentiti i
Ministriª;
r) l'articolo 110 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica). - 1. Il consenso
dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di
ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non Ë
necessario quando la ricerca Ë effettuata in base a disposizioni di legge o
di regolamento o al diritto dell'Unione europea in conformit‡ all'articolo
9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la
ricerca rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
ed Ë condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai sensi degli
articoli 35 e 36 del Regolamento. Il consenso non Ë inoltre necessario
quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta
impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere
impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalit‡
della ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure
appropriate per tutelare i diritti, le libert‡ e i legittimi interessi
dell'interessato, il programma di ricerca Ë oggetto di motivato parere
favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e deve
essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi
dell'articolo 36 del Regolamento.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo
16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, la
rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare
questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti
significativi sul risultato della ricerca.ª;
s) l'articolo 110-bis Ë sostituito dal seguente:
´Art. 110-bis (Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a
fini di ricerca scientifica o a fini statistici). - 1. Il Garante puÚ
autorizzare il trattamento ulteriore di dati personali, compresi quelli dei
trattamenti speciali di cui all'articolo 9 del Regolamento, a fini di
ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti terzi che
svolgano principalmente tali attivit‡ quando, a causa di particolari
ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo
sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare
gravemente il conseguimento delle finalit‡ della ricerca, a condizione che
siano adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le libert‡ e i
legittimi interessi dell'interessato, in conformit‡ all'articolo 89 del
Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di
anonimizzazione dei dati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata
pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche
successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le
condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela
degli interessati nell'ambito del trattamento ulteriore dei dati personali
da parte di terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza.
3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per le
finalit‡ di cui al presente articolo puÚ essere autorizzato dal Garante
anche mediante provvedimenti generali, adottati d'ufficio e anche in
relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti, con i quali
sono stabilite le condizioni dell'ulteriore trattamento e prescritte le
misure necessarie per assicurare adeguate garanzie a tutela degli
interessati. I provvedimenti adottati a norma del presente comma sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il trattamento
dei dati personali raccolti per l'attivit‡ clinica, a fini di ricerca, da
parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e
privati, in ragione del carattere strumentale dell'attivit‡ di assistenza
sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca,
nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 89 del Regolamento.ª.
Art. 9
Modifiche alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica Ë sostituita dalla seguente: ´Trattamenti nell'ambito del
rapporto di lavoroª;
b) l'articolo 111 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 111 (Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di
lavoro). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater,
l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati
interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del
rapporto di lavoro per le finalit‡ di cui all'articolo 88 del Regolamento,
prevedendo anche specifiche modalit‡ per le informazioni da rendere
all'interessato.ª;
c) dopo l'articolo 111 Ë inserito il seguente:
´Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum). - 1. Le
informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione
dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della
instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo
contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti
delle finalit‡ di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del
Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei
curricula non Ë dovuto.
d) la rubrica del Capo II Ë sostituita dalla seguente: ´Trattamento di dati
riguardanti i prestatori di lavoroª;
e) la rubrica del Capo III Ë sostituita dalla seguente: ´Controllo a
distanza, lavoro agile e telelavoroª
f) all'articolo 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ´, nonchÈ
dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.ª
g) la rubrica dell'articolo 114 Ë sostituita dalla seguente: ´Garanzie in
materia di controllo a distanzaª);
h) all'articolo 115:
1) la rubrica Ë sostituita dalla seguente: ´(Telelavoro, lavoro agile e
lavoro domestico)ª;
2) al comma 1, le parole ´e del telelavoroª sono sostituite dalle seguenti:
´del telelavoro e del lavoro agileª;
i) all'articolo 116, comma 1, le parole ´ai sensi dell'articolo 23ª sono
sostituite dalle seguenti: ´dall'interessato medesimoª.
Art. 10
Modifiche alla parte II, titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196
1. Alla parte II, titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica Ë sostituita dalla seguente: ´Altri trattamenti in ambito
pubblico o di interesse pubblicoª;
b) la rubrica del Capo I Ë sostituita dalla seguente: ´Assicurazioniª;
c) all'articolo 120:
1) al comma 1, le parole ´private e di interesse collettivo (ISVAP)ª sono
soppresse;
2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ´di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209ª.
Art. 11
Modifiche alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196
1. Alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 121:
1) la rubrica Ë sostituita dalla seguente: ´(Servizi interessati e
definizioni)ª;
2) dopo il comma 1, Ë aggiunto il seguente:
´1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo si
intende per:
a) ´comunicazione elettronicaª, ogni informazione scambiata o trasmessa tra
un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse
al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un
servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano
collegate ad uncontraente o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) ´chiamataª, la connessione istituita da un servizio di comunicazione
elettronica accessibil e al pubblico che consente la comunicazione
bidirezionale;
c) ´reti di comunicazione elettronicaª, i sistemi di trasmissione e, se del
caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse,
inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere
segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e
fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa
Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi
sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica,
nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) ´rete pubblica di comunicazioniª, una rete di comunicazione elettronica
utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
e) ´servizio di comunicazione elettronicaª, i servizi consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i
servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo
2002;
f) ´contraenteª, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali
servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) ´utenteª, qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o
commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) ´dati relativi al trafficoª, qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai
fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica o della relativa fatturazione;
i) ´dati relativi all'ubicazioneª, ogni dato trattato in una rete di
comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che
indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) ´servizio a valore aggiuntoª, il servizio che richiede il trattamento dei
dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico, oltre a quanto Ë necessario per la trasmissione
di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) ´posta elettronicaª, messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini
trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere
archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il
ricevente non ne ha preso conoscenza.ª;
b) all'articolo 122, comma 1, dopo la parola ´conª Ë soppressa la parola
´leª e le parole ´di cui all'articolo 13, comma 3ª sono soppresse;
c) all'articolo 123:
1) al comma 4, le parole ´l'informativa di cui all'articolo 13ª sono
sostituite dalle seguenti: ´le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del
Regolamentoª;
2) al comma 5, le parole ´ad incaricati del trattamento che operano ai sensi
dell'articolo 30ª sono sostituite dalle seguenti: ´a persone che, ai sensi
dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento e che
operanoª e le parole ´dell'incaricatoª sono sostituite dalle seguenti:
´della persona autorizzataª;
d) all'articolo 125, comma 1, Ë aggiunto, in fine, il seguente periodo:
´Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della
legge 11 gennaio 2018, n. 5.ª;
e) all'articolo 126, comma 4, le parole ´ad incaricati del trattamento che
operano ai sensi dell'articolo 30,ª sono sostituite dalle seguenti: ´a
persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies,
che operanoª e le parole ´dell'incaricatoª sono sostituite dalle seguenti:
´della persona autorizzataª;
f) l'articolo 129 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 129 (Elenchi dei contraenti). - 1. Il Garante individua con proprio
provvedimento, in cooperazione con l'Autorit‡ per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 4, e in conformit‡ alla
normativa dell'Unione europea, le modalit‡ di inserimento e di successivo
utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o
elettronici a disposizione del pubblico.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalit‡ per la
manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente,
all'utilizzo dei dati per finalit‡ di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale nonchÈ per le finalit‡ di cui all'articolo 21,
paragrafo 2, del Regolamento, in base al principio della massima
semplificazione delle modalit‡ di inclusione negli elenchi a fini di mera
ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso
specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonchÈ in
tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.ª;
g) all'articolo 130:
1) al comma 1, Ë aggiunto, in fine, il seguente periodo:
´Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della
legge 11 gennaio 2018, n. 5.ª;
2) al comma 3, le parole ´23 e 24ª sono sostituite dalle seguenti: ´6 e 7
del Regolamentoª e le parole ´del presente articoloª sono soppresse;
3) al comma 3-bis, le parole ´all'articolo 129, comma 1,ª sono sostituite
dalle seguenti: ´al comma 1 del predetto articolo,ª e le parole ´di cui
all'articolo 7, comma 4, lettera b)ª sono sostituite dalle seguenti: ´di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commercialeª;
4) al comma 3-ter:
4.1 alla lettera b), le parole ´codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163ª sono sostituite dalle seguenti ´codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50ª;
4.2 alla lettera f), le parole ´di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b)ª
sono sostituite dalle seguenti: ´di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commercialeª;
4.3 alla lettera g), le parole ´23 e 24ª sono sostituite dalle seguenti ´6 e
7 del Regolamentoª;
6) al comma 5, le parole ´all'articolo 7ª sono sostituite dalle seguenti:
´agli articoli da 15 a 22 del Regolamentoª;
7) al comma 6, le parole ´dell'articolo 143, comma 1, lettera b)ª sono
sostituite dalle seguenti: ´dell'articolo 58 del Regolamentoª;
h) all'articolo 131, la rubrica Ë sostituita dalla seguente: ´(Informazioni
a contraenti e utenti)ª;
i) all'articolo 132:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole ´, ferme restando le condizioni di
cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entranteª sono
soppresse ed Ë aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´La richiesta di
accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata puÚ essere
effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto
per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a
22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalit‡ di cui
all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.ª;
2) al comma 5, le parole ´ai sensi dell'articolo 17ª sono sostituite dalle
seguenti: ´dal Garante secondo le modalit‡ di cui all'articolo
2-quinquiesdeciesª e le parole da ´nonchÈ a:ª a ´d)ª sono sostituite dalle
seguenti: ´nonchÈ adª;
3) dopo il comma 5, Ë aggiunto il seguente: ´5-bis. » fatta salva la
disciplina di cui all'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.ª;
l) dopo l'articolo 132-bis sono inseriti i seguenti:
´Art. 132-ter (Sicurezza del trattamento). - 1. Nel rispetto di quanto
disposto dall'articolo 32 del Regolamento, ai fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico si applicano le
disposizioni del presente articolo.
2. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, anche attraverso
altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del servizio, misure tecniche
e organizzative adeguate al rischio esistente.
3. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica
garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale
autorizzato per fini legalmente autorizzati.
4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei dati
relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali
archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o
alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o
divulgazione non autorizzati o illeciti, nonchÈ garantiscono l'attuazione di
una politica di sicurezza.
5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche
l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure
congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In
caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia
Ë definita dall'Autorit‡ per le garanzie nelle comunicazioni secondo le
modalit‡ previste dalla normativa vigente.
´Art. 132-quater (Informazioni sui rischi). - 1. Il fornitore di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e,
ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato
rispetto alla categoria e alla fascia di et‡ dell'interessato a cui siano
fornite le suddette informazioni, con particolare attenzione in caso di
minori di et‡, se sussiste un particolare rischio di violazione della
sicurezza della rete, indicando, quando il rischio Ë al di fuori dell'ambito
di applicazione delle misure che il fornitore stesso Ë tenuto ad adottare a
norma dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i
relativi costi presumibili. Analoghe informazioni sono rese al Garante e
all'Autorit‡ per le garanzie nelle comunicazioni.ª.
Art. 12
Modifiche alla parte II, titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196
1. Alla parte II, titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica Ë sostituita dalla seguente: ´Giornalismo, libert‡ di
informazione e di espressioneª;
b) all'articolo 136, comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole ´si applicanoª sono inserite le seguenti: ´,
ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento,ª;
2) alla lettera c), la parola ´temporaneoª Ë soppressa, dopo la parola
diffusione Ë inserita la parola ´ancheª e le parole ´nell'espressione
artisticaª sono sostituite dalle seguenti: ´nell'espressione accademica,
artistica e letterariaª;
c) l'articolo 137 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 137 (Disposizioni applicabili). - 1. Con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e
10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purchÈ nel
rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139.
2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le
disposizioni relative:
a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies e ai provvedimenti
generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies;
b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalit‡ di cui
all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei
diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1
del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialit‡
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere
trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti
direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in
pubblico.ª;
d) all'articolo 138, comma 1, le parole ´dell'articolo 7, comma 2, lettera
a)ª sono sostituite dalle seguenti: ´dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera
g), del Regolamentoª;
e) la rubrica del Capo II Ë sostituita dalla seguente: ´Regole deontologiche
relative ad attivit‡ giornalistiche e ad altre manifestazioni del pensieroª;
f) l'articolo 139 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 139 (Regole deontologiche relative ad attivit‡ giornalistiche). - 1.
Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione da parte
del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di regole deontologiche
relative al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevedono
misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura
dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e
alla vita o all'orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere
forme particolari per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del
Regolamento.
2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse
che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del
Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a
quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di
cooperazione.
3. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed
integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo
2-quater.
4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole
deontologiche, il Garante puÚ vietare il trattamento ai sensi dell'articolo
58 del Regolamento.
5. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli
interessati, che il Consiglio Ë tenuto a recepire.
Capo IV
Modifiche alla parte III e agli allegati del codice in materia di protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 13
Modifiche alla parte III, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196
1. Alla parte III, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del Capo I Ë inserito il seguente:
´Capo 0.I (Alternativit‡ delle forme di tutela) - Art.140-bis (Forme
alternative di tutela). - 1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla
base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati
violati, l'interessato puÚ proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi
all'autorit‡ giudiziaria.
2. Il reclamo al Garante non puÚ essere proposto se, per il medesimo oggetto
e tra le stesse parti, Ë stata gi‡ adita l'autorit‡ giudiziaria.
3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore
domanda dinanzi all'autorit‡ giudiziaria tra le stesse parti e per il
medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del
decreto legislativo 18 settembre 2011, n. 150.ª;
b) al capo I, le parole ´Sezione I - Principi generaliª sono soppresse;
c) l'articolo 141 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 141 (Reclamo al Garante). - 1. L'interessato puÚ rivolgersi al Garante
mediante reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.ª;
d) dopo l'articolo 141, le parole ´Sezione II - Tutela amministrativaª sono
soppresse;
e) l'articolo 142 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 142 (Proposizione del reclamo). - 1. Il reclamo contiene
un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle
circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e
delle misure richieste, nonchÈ gli estremi identificativi del titolare o del
responsabile del trattamento, ove conosciuto.
2. Il reclamo Ë sottoscritto dall'interessato o, su mandato di questo, da un
ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e
delle libert‡ degli interessati, con riguardo alla protezione dei dati
personali.
3. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua
valutazione e l'eventuale mandato, e indica un recapito per l'invio di
comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il Garante predispone un modello per il reclamo, da pubblicare nel
proprio sito istituzionale, di cui favorisce la disponibilit‡ con strumenti
elettronici.
5. Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento relativo
all'esame dei reclami, nonchÈ modalit‡ semplificate e termini abbreviati per
la trattazione di reclami che abbiano ad oggetto la violazione degli
articoli da 15 a 22 del Regolamento.ª;
f) l'articolo 143 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 143 (Decisione del reclamo). - 1. Esaurita l'istruttoria preliminare,
se il reclamo non Ë manifestamente infondato e sussistono i presupposti per
adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del
procedimento puÚ adottare i provvedimenti di cui all'articolo 58 del
Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56 dello
stesso.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono
facilmente identificabili per il numero o per la complessit‡ degli
accertamenti.
3. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione
e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l'interessato
sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie,
che il Garante comunica all'interessato, il reclamo Ë deciso entro dodici
mesi. In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui
all'articolo 60 del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del
predetto procedimento.
4. Avverso la decisione Ë ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi
dell'articolo 152.ª;
g) l'articolo 144 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 144 (Segnalazioni). - 1. Chiunque puÚ rivolgere una segnalazione che
il Garante puÚ valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di
cui all'articolo 58 del Regolamento.
2. I provvedimenti del Garante di cui all'articolo 58 del Regolamento
possono essere adottati anche d'ufficio.ª;
h) all'articolo 152, il comma 1 Ë sostituito dal seguente: ´1. Tutte le
controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali
di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti
l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali,
nonchÈ il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del
medesimo regolamento, sono attribuite all'autorit‡ giudiziaria ordinaria.ª.
Art. 14
Modifiche alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196
1. Alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica Ë sostituita dalla seguente: ´Autorit‡ di controllo
indipendenteª;
b) l'articolo 153 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 153 (Garante per la protezione dei dati personali). - 1. Il Garante Ë
composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il
Collegio Ë costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti
devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura
nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere
pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno
sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno
trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati
negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da
persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza
nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento
alle discipline giuridiche o dell'informatica.
2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale
in caso di parit‡. Eleggono altresÏ un vice presidente, che assume le
funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. L'incarico di presidente e quello di componente hanno durata settennale e
non sono rinnovabili. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i
componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivit‡
professionale o di consulenza, anche non remunerata, nË essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nË ricoprire cariche
elettive.
4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante sia
successivamente alla cessazione dell'incarico, in merito alle informazioni
riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei propri compiti o
nell'esercizio dei propri poteri.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono
collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o
magistrati in attivit‡ di servizio; se professori universitari di ruolo,
sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non puÚ essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennit‡ di funzione pari alla retribuzione in
godimento al primo Presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti
dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque
riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni
nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche
amministrazioni statali. Ai componenti compete una indennit‡ pari ai due
terzi di quella spettante al Presidente.
7. Alle dipendenze del Garante Ë posto l'Ufficio di cui all'articolo 155.
8. Il presidente, i componenti, il segretario generale e i dipendenti si
astengono dal trattare, per i due anni successivi alla cessazione
dell'incarico ovvero del servizio presso il Garante, procedimenti dinanzi al
Garante, ivi compresa la presentazione per conto di terzi di reclami
richieste di parere o interpelli.ª;
c) l'articolo 154 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni
e dalla Sezione II del Capo VI del regolamento, il Garante, ai sensi
dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del Regolamento medesimo, anche
di propria iniziativa e avvalendosi dell'Ufficio, in conformit‡ alla
disciplina vigente e nei confronti di uno o pi? titolari del trattamento, ha
il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della
disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con riferimento
alla conservazione dei dati di traffico;
b) trattare i reclami presentati ai sensi del regolamento, e delle
disposizioni del presente codice, anche individuando con proprio regolamento
modalit‡ specifiche per la trattazione, nonchÈ fissando annualmente le
priorit‡ delle questioni emergenti dai reclami che potranno essere istruite
nel corso dell'anno di riferimento;
c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui
all'articolo 2-quater;
d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei
quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi dell'articolo
59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno
successivo a quello cui si riferisce;
f) assicurare la tutela dei diritti e delle libert‡ fondamentali degli
individui dando idonea attuazione al Regolamento e al presente codice;
g) provvedere altresÏ all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal
diritto dell'Unione europea o dello Stato e svolgere le ulteriori funzioni
previste dall'ordinamento.
2. Il Garante svolge altresÏ, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo
o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi
di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da atti comunitari o
dell'Unione europea e, in particolare:
a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema
d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e Decisione
2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione,
l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda
generazione (SIS II);
b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la
cooperazione nell'attivit‡ di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le
decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI,
2009/936/GAI e 2009/968/GAI;
c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE) n. 515/97 del
Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorit‡ amministrative
degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per
assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola e
decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso
dell'informatica nel settore doganale;
d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte
digitali per l'efficace applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013 che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da
un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate
dalle autorit‡ di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di
contrasto, e che modifica il Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce
un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala
nello spazio di libert‡, sicurezza e giustizia;
e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo
scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata
(Regolamento VIS) e decisione n. 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno
2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione
visti (VIS) da parte delle autorit‡ designate degli Stati membri e di
Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione
di reati di terrorismo e altri reati gravi;
f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione
2008/49/CE della Commissione (Regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del
SEE;
g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di
carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorit‡ designata ai
fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della
convenzione medesima.
3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal presente codice, il Garante
disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, le
modalit‡ specifiche dei procedimenti relativi all'esercizio dei compiti e
dei poteri ad esso attribuiti dal Regolamento e dal presente codice.
4. Il Garante collabora con altre autorit‡ amministrative indipendenti
nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.
5. Fatti salvi i termini pi? brevi previsti per legge, il parere del
Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del
Regolamento, Ë reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione puÚ procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze
istruttorie, non puÚ essere rispettato il termine di cui al presente comma,
tale termine puÚ essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorit‡ giudiziaria in relazione a
quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalit‡ informatica
Ë trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
7. Il Garante non Ë competente per il controllo dei trattamenti effettuati
dalle autorit‡ giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.ª;
d) dopo l'articolo 154 sono inseriti i seguenti:
´Art. 154-bis (Poteri). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche
disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal presente
codice, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 6, del Regolamento medesimo, il
Garante ha il potere di:
a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e
tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli
settori e in applicazione dei principi di cui all'articolo 25 del
Regolamento;
b) approvare le regole deontologiche di cui all'articolo 2-quater.
2. Il Garante puÚ invitare rappresentanti di un'altra autorit‡
amministrativa indipendente nazionale a partecipare alle proprie riunioni, o
essere invitato alle riunioni di altra autorit‡ amministrativa indipendente
nazionale, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune
interesse; puÚ richiedere, altresÏ, la collaborazione di personale
specializzato addetto ad altra autorit‡ amministrativa indipendente
nazionale.
3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di quanto previsto
con atto di natura generale che disciplina anche la durata di tale
pubblicazione, la pubblicit‡ nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonchÈ i casi di
oscuramento.
4. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole
e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, il Garante
per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento e del presente Codice, promuove, nelle linee guida adottate a
norma del comma 1, lettera a), modalit‡ semplificate di adempimento degli
obblighi del titolare del trattamento.
Articolo 154-ter (Potere di agire e rappresentanza in giudizio). - 1. Il
Garante Ë legittimato ad agire in giudizio nei confronti del titolare o del
responsabile del trattamento in caso di violazione delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali.
2. Il Garante Ë rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, ai
sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
3. Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito l'Avvocato
generale dello Stato, puÚ stare in giudizio tramite propri funzionari
iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici
ovvero avvocati del libero foro.ª;
e) all'articolo 155, la rubrica Ë sostituita dalla seguente: ´(Ufficio del
Garante)ª;
f) l'articolo 156 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 156 (Ruolo organico e personale). - 1. All'Ufficio del Garante Ë
preposto un segretario generale, nominato tra persone di elevata e
comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi
da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo in
materie giuridiche ed economiche, nonchÈ i dirigenti di prima fascia dello
Stato.
2. Il ruolo organico del personale dipendente Ë stabilito nel limite di
centosessantadue unit‡. Al ruolo organico del Garante si accede
esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia ritenuto
utile al fine di garantire l'economicit‡ e l'efficienza dell'azione
amministrativa, nonchÈ di favorire il reclutamento di personale con maggiore
esperienza nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al secondo
periodo, il Garante puÚ riservare una quota non superiore al cinquanta per
cento dei posti banditi al personale di ruolo delle amministrazioni
pubbliche che sia stato assunto per concorso pubblico e abbia maturato
un'esperienza almeno triennale nel rispettivo ruolo organico. La
disposizione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, si applica esclusivamente nell'ambito del personale di ruolo delle
autorit‡ amministrative indipendenti di cui all'articolo 22, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n.114.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello
svolgimento dei compiti e dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli
154, 154-bis, 160, nonchÈ all'articolo 57, paragrafo 1, del Regolamento;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalit‡ di reclutamento del personale
secondo i principi e le procedure di cui agli articoli 1, 35 e 36 del
decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi
dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e
organizzative. Nelle more della pi? generale razionalizzazione del
trattamento economico delle autorit‡ amministrative indipendenti, al
personale Ë attribuito l'80 per cento del trattamento economico del
personale dell'Autorit‡ per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilit‡, anche in deroga alle norme
sulla contabilit‡ generale dello Stato.
4. L'Ufficio puÚ avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato
o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in
posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in numero non superiore,
complessivamente, a venti unit‡ e per non oltre il venti per cento delle
qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di
posti di ruolo.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio puÚ assumere dipendenti con
contratto a tempo determinato o avvalersi di consulenti incaricati ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in misura
comunque non superiore a venti unit‡ complessive. Resta in ogni caso fermo,
per i contratti a tempo determinato, il rispetto dell'articolo 36 del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti,
sia durante che dopo il mandato, al segreto su ciÚ di cui sono venuti a
conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che
devono rimanere segrete.
7. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui
all'articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera h), 58, paragrafo
1, lettera b), e 62, del Regolamento riveste, nei limiti del servizio cui Ë
destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o
agente di polizia giudiziaria.
8. Le spese di funzionamento del Garante, in adempimento all'articolo 52,
paragrafo 4, del Regolamento, ivi comprese quelle necessarie ad assicurare
la sua partecipazione alle procedure di cooperazione e al meccanismo di
coerenza introdotti dal Regolamento, nonchÈ quelle connesse alle risorse
umane, tecniche e finanziarie, ai locali e alle infrastrutture necessarie
per l'effettivo adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri
poteri, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio
dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione
finanziaria Ë soggetto al controllo della Corte dei conti. Il Garante puÚ
esigere dal titolare del trattamento il versamento di diritti di segreteria
in relazione a particolari procedimenti.ª;
g) l'articolo 157 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti). - 1.
Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e per
l'espletamento dei propri compiti, il Garante puÚ richiedere al titolare, al
responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile,
all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire
documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati.ª;
h) l'articolo 158 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 158 (Accertamenti). - 1. Il Garante puÚ disporre accessi a banche di
dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il
trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al
controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati
personali.
2. I controlli di cui al comma 1, nonchÈ quelli effettuati ai sensi
dell'articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale dell'Ufficio,
con la partecipazione, se del caso, di componenti o personale di autorit‡ di
controllo di altri Stati membri dell'Unione europea.
3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri
organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in un'abitazione o in
un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono
effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure
previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio
in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto
motivato senza ritardo, al pi? tardi entro tre giorni dal ricevimento della
richiesta del Garante quando Ë documentata l'indifferibilit‡
dell'accertamento.
5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei luoghi di
cui al medesimo comma possono altresÏ riguardare reti di comunicazione
accessibili al pubblico, potendosi procedere all'acquisizione di dati e
informazioni on-line. A tal fine, viene redatto apposito verbale in
contradditorio con le parti ove l'accertamento venga effettuato presso il
titolare del trattamento.ª;
i) all'articolo 159:
1) al comma 1, le parole ´ai sensi dell'articolo 156, comma 8ª sono
sostituite dalle seguenti: ´su ciÚ di cui sono venuti a conoscenza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono
rimanere segreteª;
2) al comma 3, dopo le parole ´o il responsabileª sono inserite le seguenti:
´o il rappresentante del titolare o del responsabileª e le parole ´agli
incaricatiª sono sostituite dalle seguenti: ´alle persone autorizzate al
trattamento dei dati personali sotto l'autorit‡ diretta del titolare o del
responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdeciesª;
3) al comma 5, le parole ´e telefaxª sono soppresse;
l) l'articolo 160 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 160 (Particolari accertamenti). - 1. Per i trattamenti di dati
personali di cui all'articolo 58, gli accertamenti sono effettuati per il
tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle norme del Regolamento ovvero
alle disposizioni di legge o di Regolamento, il Garante indica al titolare o
al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica
l'attuazione. Se l'accertamento Ë stato richiesto dall'interessato, a
quest'ultimo Ë fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se
ciÚ non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono
motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in
ragione della specificit‡ della verifica, il componente designato puÚ farsi
assistere da personale specializzato tenuto al segreto su ciÚ di cui sono
venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Gli
atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalit‡ tali da
assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti
del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo,
da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla
base di criteri definiti dal Regolamento di cui all'articolo 156, comma 3,
lettera a).
4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli organismi di
informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il
componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e
riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.ª.
m) dopo l'articolo 160 Ë inserito il seguente:
´Art. 160-bis (Validit‡, efficacia e utilizzabilit‡ nel procedimento
giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di
dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento). - 1.
La validit‡, l'efficacia e l'utilizzabilit‡ nel procedimento giudiziario di
atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non
conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle
pertinenti disposizioni processuali.ª.
Art. 15
Modifiche alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196
1. Alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 166 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori).
- 1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83,
paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli
articoli 2-quinquies, comma 2, 2-quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1,
123, comma 4, 128, 129, comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione
amministrativa Ë soggetto colui che non effettua la valutazione di impatto
di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il
programma di ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del
terzo periodo del predetto comma.
2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83,
paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli
articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1, 2-sexies, 2-septies, comma 7,
2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78, 79, 80,
82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 1, 2 e 4, 101, 105
commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e 3, 111, 111-bis, 116, comma 1, 120, comma
2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131,
132, 132-bis, comma 2, 132-quater, 157, nonchÈ delle misure di garanzia,
delle regole deontologiche di cui rispettivamente agli articoli 2-septies e
2-quater.
3. Il Garante Ë l'organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi
di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, nonchÈ ad irrogare le
sanzioni di cui all'articolo 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi 1
e 2.
4. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni
indicati al comma 4 puÚ essere avviato, nei confronti sia di soggetti
privati, sia di autorit‡ pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di
reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento o di attivit‡ istruttoria
d'iniziativa del Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine
di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento, nonchÈ in relazione ad
accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento
autonomi, ovvero delegati dal Garante.
5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti nel
corso delle attivit‡ di cui al comma 5 configurino una o pi? violazioni
indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del
Regolamento, avvia il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle
sanzioni di cui al comma 4 notificando al titolare o al responsabile del
trattamento le presunte violazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal
Regolamento di cui al comma 10, salvo che la previa notifica della
contestazione non risulti incompatibile con la natura e le finalit‡ del
provvedimento da adottare.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
6, il contravventore puÚ inviare al Garante scritti difensivi o documenti e
puÚ chiedere di essere sentito dalla medesima autorit‡.
7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al comma 4
si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da
24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; nei medesimi casi puÚ essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, sul sito internet del
Garante. I proventi delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del
totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 8,
per essere destinati alle specifiche attivit‡ di sensibilizzazione e di
ispezione nonchÈ di attuazione del Regolamento svolte dal Garante.
8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo
n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e
gli obbligati in solido possono definire la controversia adeguandosi alle
prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il pagamento di un
importo pari alla met‡ della sanzione irrogata.
9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con proprio
regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
il Garante definisce le modalit‡ del procedimento per l'adozione dei
provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 4 ed i relativi termini, in
conformit‡ ai principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del
contraddittorio, della verbalizzazione, nonchÈ della distinzione tra
funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della
sanzione.
10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal presente
codice e dall'articolo 83 del Regolamento non si applicano in relazione ai
trattamenti svolti in ambito giudiziario.ª.
b) l'articolo 167 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 167 (Trattamento illecito di dati). - 1. Salvo che il fatto
costituisca pi? grave reato, chiunque, al fine di trarre per sË o per altri
profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di
quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui
all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, Ë punito con la
reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca pi? grave reato, chiunque, al fine di
trarre per sË o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato,
procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del
Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e
2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero
operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo
2-quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, Ë punito con la
reclusione da uno a tre anni.
3. Salvo che il fatto costituisca pi? grave reato, la pena di cui al comma 2
si applica altresÏ a chiunque, al fine di trarre per sË o per altri profitto
ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei
dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di
fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del
Regolamento, arreca nocumento all'interessato.
4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e
3, ne informa senza ritardo il Garante.
5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata,
la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attivit‡ di accertamento
nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un
reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al pi? tardi
al termine dell'attivit‡ di accertamento delle violazioni delle disposizioni
di cui al presente decreto.
6. Quando per lo stesso fatto Ë stata applicata a norma del presente codice
o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione
amministrativa pecuniaria dal Garante e questa Ë stata riscossa, la pena Ë
diminuita.ª;
c) dopo l'articolo 167, sono inseriti i seguenti:
´Art. 167-bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto
di trattamento su larga scala). - 1. Salvo che il fatto costituisca pi?
grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per sË
o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una
parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento
su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, Ë
punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Salvo che il fatto costituisca pi? grave reato, chiunque, al fine trarne
profitto per sË o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza
consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso
contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, Ë punito
con la reclusione da uno a sei anni, quando il consenso dell'interessato Ë
richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione.
3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6
dell'articolo 167.ª.
´Art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di
trattamento su larga scala). - 1. Salvo che il fatto costituisca pi? grave
reato, chiunque, al fine trarne profitto per sË o altri ovvero di arrecare
danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una
parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento
su larga scala Ë punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6
dell'articolo 167.ª;
d) l'articolo 168 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 168 (Falsit‡ nelle dichiarazioni al Garante e interruzione
dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante). - 1.
Salvo che il fatto costituisca pi? grave reato, chiunque, in un procedimento
o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta
falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, Ë punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, Ë punito con la reclusione sino ad un
anno chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarit‡
di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso
svolti.ª;
e) l'articolo 170 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante). - 1. Chiunque,
essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi
degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell'articolo
2-septies, comma 1, nonchÈ i provvedimenti generali di cui all'articolo 21,
comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 13 della legge
25 ottobre 2017, n. 163 Ë punito con la reclusione da tre mesi a due anni.ª;
f) l'articolo 171 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza
e indagini sulle opinioni dei lavoratori). - 1. La violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio
1970, n. 300, Ë punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima
legge.ª;
g) all'articolo 172, comma 1, dopo le parole ´pubblicazione della sentenzaª
sono aggiunte le seguenti: ´, ai sensi dell'articolo 36, secondo e terzo
comma, del codice penaleª.
Art. 16
Modifiche all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. L'allegato A Ë ridenominato: ´Regole deontologicheª.
Capo V
Disposizioni processuali
Art. 17
Modifiche al decreto legislativo 18 settembre 2011, n. 150
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 18 settembre 2011, n. 150, Ë
sostituito dal seguente:
´Art. 10 (Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni
in materia di protezione dei dati personali). - 1. Le controversie previste
dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il
titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di
residenza dell'interessato.
3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati
personali, ivi compresi quelli emessi a seguito di un reclamo
dell'interessato, Ë proposto, a pena di inammissibilit‡, entro trenta giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni
se il ricorrente risiede all'estero.
4. Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo dall'articolo
143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003, chi vi ha interesse
puÚ, entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine, ricorrere al
Tribunale competente ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui
al primo periodo si applica anche qualora sia scaduto il termine trimestrale
di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003
senza che l'interessato sia stato informato dello stato del procedimento.
5. L'interessato puÚ dare mandato a un ente del terzo settore soggetto alla
disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel
settore della tutela dei diritti e delle libert‡ degli interessati con
riguardo alla protezione dei dati personali, di esercitare per suo conto
l'azione, ferme le disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice
di procedura civile.
6. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il
quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle
altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di
comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puÚ essere sospesa
secondo quanto previsto dall'articolo 5.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun
legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal
ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente
le spese di giudizio.
9. Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante puÚ presentare
osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza, sulla controversia in
corso con riferimento ai profili relativi alla protezione dei dati
personali. Il giudice dispone che sia data comunicazione al Garante circa la
pendenza della controversia, trasmettendo copia degli atti introduttivi, al
fine di consentire l'eventuale presentazione delle osservazioni.
10. La sentenza che definisce il giudizio non Ë appellabile e puÚ
prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in
relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile
dei dati, nonchÈ il risarcimento del danno.ª.
Capo VI
Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
Art. 18
Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati
personali
1. In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i
procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli
161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del Codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e
162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che, alla data di applicazione del
Regolamento, risultino non ancora definiti con l'adozione
dell'ordinanza-ingiunzione, Ë ammesso il pagamento in misura ridotta di un
somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del
procedimento eventualmente gi‡ adottati, il pagamento potr‡ essere
effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono stati
notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata
di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono il
valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta
legge, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il
contravventore non produca memorie difensive ai sensi del comma 4.
3. Nei casi di cui al comma 2, il contravventore Ë tenuto a corrispondere
gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo del predetto comma
entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1.
4. Entro il termine di cui al comma 3, il contravventore che non abbia
provveduto al pagamento puÚ produrre nuove memorie difensive. Il Garante,
esaminate tali memorie, dispone l'archiviazione degli atti comunicandola
all'organo che ha redatto il rapporto o, in alternativa, adotta specifica
ordinanza-ingiunzione con la quale determina la somma dovuta per la
violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore
della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
5. L'entrata in vigore del presente decreto determina l'interruzione del
termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a norma del
presente articolo, di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 19
Trattazione di affari pregressi
1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui al comma 3,
i soggetti che dichiarano il loro attuale interesse possono presentare al
Garante per la protezione dei dati personali motivata richiesta di
trattazione dei reclami, delle segnalazioni e delle richieste di verifica
preliminare pervenuti entro la predetta data.
2. La richiesta di cui al comma 1 non riguarda i reclami e le segnalazioni
di cui si Ë gi‡ esaurito l'esame o di cui il Garante per la protezione dei
dati personali ha gi‡ esaminato nel corso del 2018 un motivato sollecito o
una richiesta di trattazione, o per i quali il Garante medesimo Ë a
conoscenza, anche a seguito di propria denuncia, che sui fatti oggetto di
istanza Ë in corso un procedimento penale.
3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Garante per la protezione dei dati personali provvede a dare
notizia di quanto previsto dai commi 1 e 2 mediante avviso pubblicato nel
proprio sito istituzionale e trasmesso, altresÏ, all'Ufficio pubblicazioni
leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. In caso di mancata presentazione di una richiesta di trattazione ai sensi
del comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 2, i relativi procedimenti di
cui al comma 1 sono improcedibili.
5. I ricorsi pervenuti al Garante per la protezione dei dati personali e non
definiti, neppure nelle forme del rigetto tacito, alla data di applicazione
del Regolamento (UE) 2016/679 sono trattati come reclami ai sensi
dell'articolo 77 del medesimo Regolamento.
Art. 20
Codici di deontologia e di buona condotta vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto
1. Le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui agli
allegati A.5 e A.7 del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, continuano a produrre
effetti, sino alla definizione della procedura di approvazione cui alla
lettera b), a condizione che si verifichino congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie interessate
sottopongano all'approvazione del Garante per la protezione dei dati
personali, a norma dell'articolo 40 del Regolamento (UE) 2016/679, i codici
di condotta elaborati a norma del paragrafo 2 del predetto articolo;
b) la procedura di approvazione si concluda entro sei mesi dalla
sottoposizione del codice di condotta all'esame del Garante per la
protezione dei dati personali.
2. Il mancato rispetto di uno dei termini di cui al comma 1, lettere a) e b)
comporta la cessazione di efficacia delle disposizioni del codice di
deontologia di cui al primo periodo a decorrere dalla scadenza del termine
violato.
3. Le disposizioni contenute nei codici riportati negli allegati A.1, A.2,
A.3, A.4 e A.6 del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, continuano a produrre effetti
fino alla pubblicazione delle disposizioni ai sensi del comma 4.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Garante per la protezione dei dati personali verifica la
conformit‡ al Regolamento (UE) 2016/679 delle disposizioni di cui al comma
3. Le disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche,
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con
decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate
nell'allegato A del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
5. Il Garante per la protezione dei dati personali promuove la revisione
delle disposizioni dei codici di cui al comma 3 con le modalit‡ di cui
all'articolo 2-quater del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
Art. 21
Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali
1. Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento di
carattere generale da porre in consultazione pubblica entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali gi‡ adottate, relative
alle situazioni di trattamento di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere
c) ed e), 9, paragrafo 2, lettera b) e 4, nonchÈ al Capo IX del regolamento
(UE) 2016/679, che risultano compatibili con le disposizioni del medesimo
regolamento e del presente decreto e, ove occorra, provvede al loro
aggiornamento. Il provvedimento di cui al presente comma Ë adottato entro
sessanta giorni dall'esito del procedimento di consultazione pubblica.
2. Le autorizzazioni generali sottoposte a verifica a norma del comma 1 che
sono state ritenute incompatibili con le disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 cessano di produrre effetti dal momento della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di cui al
comma 1.
3. Le autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati
personali adottate prima della data di entrata in vigore del presente
decreto e relative a trattamenti diversi da quelli indicati al comma 1
cessano di produrre effetti alla predetta data.
4. Sino all'adozione delle regole deontologiche e delle misure di garanzia
di cui agli articoli 2-quater e 2-septies del Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 producono effetti, per la corrispondente categoria di dati e di
trattamenti, le autorizzazioni generali di cui al comma 2 e le pertinenti
prescrizioni individuate con il provvedimento di cui al comma 1.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle prescrizioni
contenute nelle autorizzazioni generali di cui al presente articolo e nel
provvedimento generale di cui al comma 1 sono soggette alla sanzione
amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento (UE)
2016/679.
Art. 22
Altre disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto e le disposizioni dell'ordinamento nazionale si
interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell'Unione europea
in materia di protezione dei dati personali e assicurano la libera
circolazione dei dati personali tra Stati membri ai sensi dell'articolo 1,
paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679.
2. A decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni ´dati sensibiliª e ´dati
giudiziariª utilizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e),
del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, ovunque ricorrano, si intendono riferite,
rispettivamente, alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9
del Regolamento (UE) 2016/679 e ai dati di cui all'articolo 10 del medesimo
regolamento.
3. Sino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti generali di cui
all'articolo 2-quinquiesdecies del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, i trattamenti di
cui al medesimo articolo, gi‡ in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono proseguire qualora avvengano in base a espresse
disposizioni di legge o regolamento o atti amministrativi generali, ovvero
nel caso in cui siano stati sottoposti a verifica preliminare o
autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, che abbiano
individuato misure e accorgimenti adeguati a garanzia dell'interessato.
4. A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante per la
protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in quanto
compatibili con il suddetto regolamento e con le disposizioni del presente
decreto.
5. A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui ai commi 1022 e
1023 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applicano
esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali
all'autorizzazione del cambiamento del nome o del cognome dei minorenni. Con
riferimento a tali trattamenti, il Garante per la protezione dei dati
personali puÚ, nei limiti e con le modalit‡ di cui all'articolo 36 del
Regolamento (UE) 2016/679, adottare provvedimenti di carattere generale ai
sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies. Al fine di semplificare gli oneri
amministrativi, i soggetti che rispettano le misure di sicurezza e gli
accorgimenti prescritti con i provvedimenti di cui al secondo periodo sono
esonerati dall'invio al Garante dell'informativa di cui al citato comma
1022. In sede di prima applicazione, le suddette informative, se dovute a
norma del terzo periodo, sono inviate entro sessanta giorni dalla
pubblicazione del provvedimento del Garante nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii alle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo n. 196 del 2003, abrogate dal presente decreto,
contenuti in norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle
corrispondenti disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e a quelle
introdotte o modificate dal presente decreto, in quanto compatibili.
7. All'articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le
parole ´le modalit‡ di restituzioneª sono inserite le seguenti: ´in forma
aggregataª.
8. Il registro dei trattamenti di cui all'articolo 37, comma 4, del codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo
n. 196 del 2003, cessa di essere alimentato a far data dal 25 maggio 2018.
Da tale data e fino al 31 dicembre 2019, il registro resta accessibile a
chiunque secondo le modalit‡ stabilite nel suddetto articolo 37, comma 4,
del decreto legislativo n. 196 del 2003.
9. Le disposizioni di legge o di regolamento che individuano il tipo di dati
trattabili e le operazioni eseguibili al fine di autorizzare i trattamenti
delle pubbliche amministrazioni per motivi di interesse pubblico rilevante
trovano applicazione anche per i soggetti privati che trattano i dati per i
medesimi motivi.
10. La disposizione di cui all'articolo 160, comma 4, del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003, nella parte in cui ha riguardo ai dati coperti da segreto di Stato, si
applica fino alla data di entrata in vigore della disciplina relativa alle
modalit‡ di opposizione al Garante per la protezione dei dati personali del
segreto di Stato.
11. Le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, relative al trattamento di
dati genetici, biometrici o relativi alla salute continuano a trovare
applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento (UE) 2016/679, sino
all'adozione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'articolo
2-septies del citato codice, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. e)
del presente decreto.
12. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della
giustizia di cui all'articolo 2-octies, commi 2 e 6, del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003, da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il trattamento dei dati di cui all'articolo 10 del
Regolamento (UE) 2016/679 Ë consentito quando Ë effettuato in attuazione di
protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di
criminalit‡ organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con le
Prefetture - UTG, previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni
eseguibili.
13. Per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto, ai
fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui
risulti compatibile con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, della
fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie.
14. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole ´di cui all'articolo 162, comma 2-bisª sono
sostituite dalle seguenti: ´di cui all'articolo 166, comma 2ª;
b) al comma 10, le parole ´di cui all'articolo 162, comma 2-quaterª sono
sostituite dalle seguenti: ´di cui all'articolo 166, comma 2ª.
15. All'articolo 5-ter, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 le parole ´di cui all'articolo 162, comma 2-bisª sono
sostituite dalle seguenti: ´di cui all'articolo 166, comma 2ª.
Art. 23
Disposizioni di coordinamento
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) all'articolo 37, comma 2, alinea, del decreto legislativo 18 maggio 2018,
n. 51, il riferimento all'articolo 154 del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si
intende effettuato agli articoli 154 e 154-bis del medesimo codice;
b) all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,
il riferimento agli articoli 142 e 143 del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 si intende
effettuato agli articoli 141, 142 e 143 del medesimo codice;
c) all'articolo 42 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il
riferimento all'articolo 165 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si intende
effettuato all'articolo 166, comma 7, del medesimo codice;
d) all'articolo 45 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il
riferimento all'articolo 143, comma 1, lettera c), del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003, si intende effettuato all'articolo 58, paragrafo 2, lettera f), del
Regolamento (UE) 2016/679.
Art. 24
Applicabilit‡ delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente
commesse
1. Le disposizioni del presente decreto che, mediante abrogazione,
sostituiscono sanzioni penali con le sanzioni amministrative previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 si applicano anche alle violazioni commesse
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che
il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto
divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto
sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di
condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la
sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non Ë previsto dalla legge
come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione
provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del
codice di procedura penale.
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente
decreto non puÚ essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per
un importo superiore al massimo della pena originariamente prevista o
inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui
all'articolo 135 del codice penale.
A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie
introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano
corrispondenti pene accessorie.
Art. 25
Trasmissione degli atti all'autorit‡ amministrativa
1. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, l'autorit‡ giudiziaria,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
dispone la trasmissione all'autorit‡ amministrativa competente degli atti
dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti
amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra
causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non Ë stata ancora esercitata, la trasmissione degli
atti Ë disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di
procedimento gi‡ iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie
di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico
ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad
oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale Ë stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi
dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile
perchÈ il fatto non Ë previsto dalla legge come reato, disponendo la
trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando Ë stata pronunciata
sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il
fatto non Ë previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai
soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli
interessi civili.
4. L'autorit‡ amministrativa notifica gli estremi della violazione agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di
novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di
trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione
l'interessato Ë ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla met‡ della
sanzione irrogata, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.
Art. 26
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18 del presente decreto, pari ad Ä
600.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1025, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione dell'articolo 18, non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 27
Abrogazioni
1. Sono abrogati i titoli, capi, sezioni, articoli e allegati del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n.
196 del 2003, di seguito elencati:
a) alla parte I:
1) gli articoli 3, 4, 5 e 6;
2) il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo V, il titolo VI e il
titolo VII;
b) alla parte II:
1) il capo I del titolo I;
2) i capi III, IV e V del titolo IV;
3) gli articoli 76, 81, 83 e 84;
4) il capo III del titolo V;
5) gli articoli 87, 88 e 89;
6) il capo V del titolo V;
7) gli articoli 91, 94, 95, 98, 112, 117, 118 e 119;
8) i capi II e III del titolo X, il titolo XI e il titolo XIII;
c) alla parte III:
1) la sezione III del capo I del titolo I;
2) gli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis,165 e 169;
3) gli articoli 173, 174, 175, commi 1 e 2, 176, 177, 178 e 179;
4) il capo II del titolo IV;
5) gli articoli 184 e 185;
d) gli allegati B e C.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar‡ inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. » fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addÏ 10 agosto 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Savona, Ministro per gli affari europei
Bonafede, Ministro della giustizia
Bongiorno, Ministro per la pubblica amministrazione
Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze
Di Maio, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Bonafede