Min. Int., VVF, circ. 29 agosto 2018, n. 1 - Decreto del Ministero dell’Interno 22 novembre 2017 e Decreto del Ministero dell’Interno 10 maggio 2018 Indicazioni applicative
Min. Int., VVF, circ. 29 agosto 2018, n. 1 - Decreto del
Ministero dellíInterno 22 novembre 2017 e Decreto del Ministero
dellíInterno 10 maggio 2018 Indicazioni applicative
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Ministero dellíInterno
DIPARTIMENTO DEI
VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
CIRCOLARE N. 1/2018
Alle Direzioni Interregionali e Regionali VV.F.
Ai Comandi VV.F.
p.c Alle Direzioni Centrali VV.F.
Allí Ufficio Centrale Ispettivo
AllíUfficio del Capo del Corpo Nazionale VV.F.
OGGETTO: |
Decreto
del Ministero dellíInterno 22 novembre 2017 recante
ìApprovazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per líinstallazione e l'esercizio di
contenitori-distributori, ad uso privato, per
l'erogazione di carburante liquido di categoria Cî e
Decreto del Ministero dellíInterno 10 maggio 2018
recante ìDisposizioni transitorie in materia di
prevenzione incendi per l'installazione e
l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso
privato, per l'erogazione di carburante liquido di
categoria Cî
Indicazioni applicative. |
I contenitori-distributori, ad uso privato, per líerogazione
di carburante liquido di categoria C, sono stati
regolamentati ai fini della prevenzione incendi nel tempo
attraverso diverse norme, circolari e chiarimenti
interpretativi.
In particolare, sono state emanate le seguenti disposizioni
normative:
ï Decreto del Ministro dellíinterno 19 marzo 1990 recante
ìNorme per il rifornimento dÏ carburanti, a mezzo di
contenitori - distributori mobili, per macchine in uso
presso aziende agricole, cave e cantieriî;
ï Lettera-Circolare M.I., prot. n. P322/4133 sott. 170 del 9
marzo 1998, la quale ha stabilito che l'installazione delle
apparecchiature in argomento puÚ essere consentita anche
presso altre attivit‡ produttive, diverse da quelle di cui
sopra, esclusivamente per il rifornimento di macchine
operatrici non targate e non circolanti su strada;
ï Decreto del Ministro dellíinterno 12 settembre 2003
recante ìApprovazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di
gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacit‡
geometrica non superiore a 9 m=, in contenitori-
distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi
destinati all'attivit‡ di autotrasportoî.
Per rendere il quadro normativo pi? omogeneo, Ë stata
elaborata la regola tecnica in oggetto emanata con Decreto
del Ministro dellíinterno 22 novembre 2017 per
l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori,
ad uso privato, per líerogazione di carburante liquido di
categoria C, successivamente modificata con Decreto del
Ministro dellíinterno 10 maggio 2018.
Tale Decreto abroga e sostituisce le norme in precedenza
citate e si applica a tutti i contenitori-distributori ad
uso privato, indipendentemente dal tipo di attivit‡ nella
quale sono installati.
Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti relativi alle
principali novit‡ introdotte dal Decreto stesso:
Art. 4 comma 1 del DM 22
nov 2017 |
Si rammenta che sono
esentati dallíobbligo di adeguamento alla regola
tecnica i contenitori-distributori esistenti alla
data di entrata in vigore del decreto stesso nei
seguenti casi:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti
anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza
antincendio, rilasciati dalle competenti autorit‡,
cosÏ come previsto dall'art. 38 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:
b) siano in possesso del certificato di prevenzione
incendi in corso di validit‡ o sia stata presentata
la segnalazione certificata di inizio attivit‡ di
cui all'art. 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 agosto 2011, n. 151;
c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori
di installazione di contenitori distributori sulla
base di un progetto approvato dal competente Comando
provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art.
3, del decreto del Presidente della Repubblica 18
agosto 2011, n. 151. |
Punto 1.2 lettera b)
dellíallegato al DM 22 nov 2017 |
Il termine
ìcontenitore-distributoreî impiegato nel decreto Ë
esattamente equivalente ai termini
ìcontenitore-distributore rimovibileî e
ìcontenitore-distributore mobileî impiegati nel
decreto del Ministro dell'Interno del 19 marzo 1990.
Le disposizioni del decreto non si applicano quindi
agli impianti fissi di distribuzione carburanti per
autotrazione e ai serbatoi fissi connessi ad esempio
a gruppi elettrogeni o
ad impianti di riscaldamento. |
Punto 4.1 dellíallegato a
DM 22 nov 2017 |
Con líentrata in vigore del
decreto decadono, esclusivamente ai fini delle nuove
immissioni sul mercato, le approvazioni di tipo
rilasciate per serbatoi in plastica privi del
requisito di reazione al fuoco di classe A1. |
Punto 4.1 dellíallegato a
DM 22 nov 2017 |
Il bacino di contenimento
non Ë considerato elemento strutturale del
contenitore-distributore: pertanto líeventuale
modifica del solo bacino di un
contenitore-distributore, esistente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non
necessita di un aggiornamento della approvazione di
tipo rilasciata ai sensi del DM 31 luglio 1934.
Alla luce di ciÚ, un eventuale adeguamento del
bacino di contenimento puÚ essere perseguito con
diversi sistemi anche non strutturati con il
contenitore-distributore stesso come ad esempio la
posa del contenitore-distributore allíintento di una
vasca di capacit‡ geometrica idonea. |
Punto 4.10 dellíallegato al
DM 22 nov 2017 |
Analogamente al bacino di
contenimento, anche il box prefabbricato non Ë da
considerare elemento strutturale del
contenitore-distributore.
Pertanto, líeventuale realizzazione di un box
prefabbricato che rispetta i requisiti del p.to 4.10
dellíallegato al Decreto, per un
contenitore-distributore esistente, non
necessita di un aggiornamento della approvazione di
tipo. |
DM 10 maggio 2018 |
Il Decreto a fianco
indicato consente che, entro il 17 febbraio 2019,
possono essere commercializzati ed installati
Contenitori Distributori conformi alle specifiche
tecniche dei precedenti Decreti (aventi in
particolare bacini di contenimento pari al 50% della
capacit‡ geometrica massima), purchÈ
líapparecchiatura sia stata realizzata entro il 5
gennaio 2018 (data entrata in vigore del Decreto 22
novembre 2017).
Dopo il 17 febbraio 2019, i contenitori-distributori
con bacino di contenimento pari al 50% della
capacit‡ geometrica massima, potranno continuare ad
essere utilizzati solo se in regola con i
procedimenti di prevenzione incendi.
Si precisa che tale disposizione Ë valida solo per
le caratteristiche costruttive del prodotto
ìcontenitore-distributoreî, mentre devono comunque
essere rispettati le altre misure di sicurezza di
cui allíallegato al Decreto 22 novembre 2017. |
Ulteriori precisazioni e/o chiarimenti:
1. Si rammenta che, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n.
116 di conversione del D.L. 91/2014 pubblicata nella
gazzetta ufficiale n. 192 del 20/08/2014 (S.O. n. 72), gli
imprenditori agricoli che utilizzano contenitori
distributori di prodotti petroliferi di capienza non
superiore a 6 metri cubi, anche se muniti di erogatore sono
esentati dallíapplicazione del D.P.R. 151/2011
(presentazione SCIA). Per tali fattispecie dovr‡ essere
comunque osservato quanto indicato dal DM 22 novembre 2017
sotto la diretta responsabilit‡ dellíesercente i contenitori
distributori rimovibili stessi, salvo che líinstallazione
sia esentata dallíobbligo di adeguamento ai sensi dellíart.
4 comma 2 del Decreto citato.
2. le approvazioni di tipo, rilasciate in riferimento del DM
19/03/1990 e del DM 12/03/2003, non decadono con líentrata
in vigore del DM 22/11/2017 purchÈ líeventuale adeguamento
alle nuove misure previste non comporti modifiche
strutturali o impiantistiche del contenitore-distributore
approvato.
Restano impregiudicati i procedimenti amministrativi di
prevenzione incendi previsti dalle leggi e regolamenti
vigenti.
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)
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