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Regione Marche, L.R. n. 30 - Modifiche l.r. n. 7/2014


Regione Marche, L.R. 31 luglio 2018, n. 30 - Modifiche l.r. n. 7/2014 Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi caduta dallíalto da predisporre negli edifici per líesecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in sicurezza



Regione Marche
Legge regionale 31 luglio 2018, n. 30
Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 ìNorme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dallíalto da predisporre negli edifici per líesecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza".
B.U.R. 2 agosto 2018, n. 67

Il Consiglio _ Assemblea legislativa regionale
ha approvato.
Il Presidente della Giunta regionale
promulga,


la seguente legge regionale:


Art. 1
(Sostituzione dellíarticolo 1 della l.r. 7/2014)

1. Líarticolo 1 della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dallíalto da predisporre negli edifici per líesecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza), Ë sostituito dal seguente:
ìArt. 1 (Oggetto e finalit‡)
1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dallíordinamento comunitario nonchÈ dei principi stabiliti dalla legislazione statale e in particolare dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dellíarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), questa legge, nellíambito delle materie di competenza regionale di cui allíarticolo 117 della Costituzione, detta disposizioni sulle misure di prevenzione e protezione da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi, pubblici e privati, riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti, al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dallíalto e garantire, nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione, líaccesso, il transito e líesecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.î.


Art. 2
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2014)

1. La lettera b) del comma 1 dellíarticolo 2 della l.r. 7/2014 Ë sostituita dalla seguente:
ìb) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento, anche parziale del manto di copertura per la cui esecuzione sia necessario líaccesso in copertura, secondo le modalit‡ stabilite dal regolamento di cui allíarticolo 6;î.
2. La lettera e) del comma 1 dellíarticolo 2 della l.r. 7/2014 Ë abrogata.
3. Dopo il comma 1 dellíarticolo 2 della l.r. 7/2014 sono aggiunti i seguenti:
ì1 bis. Sono esclusi:
a) gli interventi che interessano le coperture, sia pubbliche che private, con tetto a falda inclinata o piana, che presentano uníaltezza alla linea di gronda inferiore o uguale a 3 metri rispetto al suolo naturale o artificiale sottostante o che comunque possono essere svolti senza líaccesso in copertura;
b) le opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dellíarticolo 3 del d.p.r. 380/2001 che non prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo líesecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1;
c) interventi su coperture piane o a falda inclinata gi‡ dotate di dispositivi di protezione collettiva con idonee caratteristiche nel rispetto della normativa vigente a difesa dei bordi nonchÈ delle eventuali aree non calpestagli;
d) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessit‡ e comunque entro un termine non superiore a novanta giorni.
1 ter. Le opere e i manufatti costituenti componenti essenziali del sistema di protezione contro le cadute dallíalto realizzati nella misura strettamente necessaria a garantire líaccesso, il transito e líesecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza non sono considerati nelle verifiche di conformit‡ urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile o líaltezza massima delle costruzioni.î.


Art. 3
(Modifica allíarticolo 4 della l.r. 7/2014)

1. Dopo il comma 3 dellíarticolo 4 della l.r. 7/2014 Ë aggiunto il seguente:
ì3 bis. Líelaborato tecnico della copertura non Ë soggetto alle procedure previste dal d.p.r. 380/2001 per le costruzioni in zona sismica.î.


Art. 4
(Improcedibilit‡ e inefficacia del titolo abilitativo)

1. Al comma 1 dellíarticolo 5 della l.r. 7/2014 dopo la parola: ìdeterminaî sono inserite le parole: ìlíinefficacia della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o della segnalazione certificata di inizio di attivit‡ (SCIA) presentata ovveroî.


Art. 5
(Inserimento degli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater nella l.r. 7/2014)

1. Dopo líarticolo 5 della l.r. 7/2014 sono inseriti i seguenti:
ìArt. 5 bis (Formazione e informazione)
1. La Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle attivit‡ di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti e nel rispetto del d.lgs. 81/2008, promuove, anche con la sottoscrizione di specifici accordi con altri soggetti competenti in materia, la realizzazione di attivit‡ formative da parte dellíAzienda sanitaria unica regionale (ASUR) rivolte ai lavoratori, nonchÈ ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva líadozione delle misure di sicurezza.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua gli standard formativi per la realizzazione delle attivit‡ di cui al comma 1 nonchÈ le modalit‡ per la raccolta e la comunicazione alla Giunta stessa dei dati relativi agli infortuni per caduta dallíalto nel settore delle costruzioni e delle attivit‡ che comportano accesso alle coperture rilevati dai competenti servizi dellíASUR.
3. La Regione, anche previ specifici accordi con i soggetti competenti in materia, promuove iniziative volte ad accrescere la cultura della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare mediante campagne di informazione e comunicazione realizzate dal- líASUR.

Art. 5 ter (Sanzioni)
1. Fermo restando líapplicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale vigente, in caso di mancata redazione dellíelaborato tecnico della copertura nellíattivit‡ edilizia libera si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 1.200,00.
2. Le sanzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la sanzione di cui al comma 1, sono irrogate, con le modalit‡ di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per líapplicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), dallíASUR, che introita i relativi proventi e li utilizza anche per finanziare líattivit‡ formativa e informativa di cui allíarticolo 5 bis.

Art. 5 quater (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale trasmette allíAssemblea legislativa con cadenza annuale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:
a) la distribuzione per provincia del numero dei controlli sui cantieri effettuati dallíASUR, del loro esito e delle sanzioni erogate;
b) líandamento delle denunce di infortunio per caduta dallíalto nel settore delle costruzioni e delle attivit‡ che comportano accesso alle coperture, distinto per provincia e per modalit‡ di accadimento;
c) le attivit‡ formative realizzate dallíASUR, distinte per provincia e per tipologia di soggetti coinvolti con particolare riferimento ai lavoratori ed ai progettisti;
d) le attivit‡ formative realizzate dagli ordini professionali, comunicate alla Regione sulla base degli accordi indicati allíarticolo 5 bis;
e) le campagne informative realizzate;
f) il numero delle notifiche preliminari dei cantieri effettuate ai sensi dellíarticolo 99 del decreto legislativo 81/2008;
g) i punti di forza e le criticit‡ riscontrate nellíattuazione della legge.î.


Art. 6
(Modifica allíarticolo 6 della l.r. 7/2014)

1. Al comma 1 dellíarticolo 6 della l.r. 7/2014 dopo le parole ìcommissione assembleare,î sono inserite le parole: ìdetta le disposizioni necessarie allíattuazione della presente legge e in particolareî.


Art. 7
(Invarianza finanziaria)

1. Dallíapplicazione di questa legge non derivano nÈ possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Allíattuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


Art. 8
(Norma transitoria)

1. Il regolamento di cui allíarticolo 6 della l.r. 7/2014, come modificato dallíarticolo 6, Ë adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.


Art. 9
(Dichiarazione díurgenza)

1. Questa legge Ë dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale Ë pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. » fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 31 luglio 2018.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli
 



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