Regione Marche, L.R. n. 30 - Modifiche l.r. n. 7/2014
Regione Marche, L.R. 31 luglio 2018, n. 30 - Modifiche l.r. n. 7/2014 Norme
sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi caduta dallíalto da
predisporre negli edifici per líesecuzione dei lavori di manutenzione sulle
coperture in sicurezza
Regione Marche
Legge regionale 31 luglio 2018, n. 30
Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 ìNorme sulle misure di
prevenzione e protezione dai rischi di caduta dallíalto da predisporre negli
edifici per líesecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in
condizioni di sicurezza".
B.U.R. 2 agosto 2018, n. 67
Il Consiglio _ Assemblea legislativa regionale
ha approvato.
Il Presidente della Giunta regionale
promulga,
la seguente legge regionale:
Art. 1
(Sostituzione dellíarticolo 1 della l.r. 7/2014)
1. Líarticolo 1 della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure
di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dallíalto da predisporre negli
edifici per líesecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in
condizioni di sicurezza), Ë sostituito dal seguente:
ìArt. 1 (Oggetto e finalit‡)
1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dallíordinamento comunitario nonchÈ dei
principi stabiliti dalla legislazione statale e in particolare dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dellíarticolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro), questa legge, nellíambito delle materie di competenza
regionale di cui allíarticolo 117 della Costituzione, detta disposizioni sulle
misure di prevenzione e protezione da adottare nella progettazione e
realizzazione di interventi edilizi, pubblici e privati, riferiti a nuove
costruzioni o a edifici esistenti, al fine di prevenire i rischi di infortunio a
seguito di caduta dallíalto e garantire, nei successivi interventi impiantistici
o di manutenzione, líaccesso, il transito e líesecuzione dei lavori in quota in
condizioni di sicurezza.î.
Art. 2
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2014)
1. La lettera b) del comma 1 dellíarticolo 2 della l.r. 7/2014 Ë sostituita
dalla seguente:
ìb) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento, anche
parziale del manto di copertura per la cui esecuzione sia necessario líaccesso
in copertura, secondo le modalit‡ stabilite dal regolamento di cui allíarticolo
6;î.
2. La lettera e) del comma 1 dellíarticolo 2 della l.r. 7/2014 Ë abrogata.
3. Dopo il comma 1 dellíarticolo 2 della l.r. 7/2014 sono aggiunti i seguenti:
ì1 bis. Sono esclusi:
a) gli interventi che interessano le coperture, sia pubbliche che private, con
tetto a falda inclinata o piana, che presentano uníaltezza alla linea di gronda
inferiore o uguale a 3 metri rispetto al suolo naturale o artificiale
sottostante o che comunque possono essere svolti senza líaccesso in copertura;
b) le opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dellíarticolo 3 del d.p.r. 380/2001
che non prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo líesecuzione
contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui alle lettere b) e d) del
comma 1;
c) interventi su coperture piane o a falda inclinata gi‡ dotate di dispositivi
di protezione collettiva con idonee caratteristiche nel rispetto della normativa
vigente a difesa dei bordi nonchÈ delle eventuali aree non calpestagli;
d) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e
destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessit‡ e comunque
entro un termine non superiore a novanta giorni.
1 ter. Le opere e i manufatti costituenti componenti essenziali del sistema di
protezione contro le cadute dallíalto realizzati nella misura strettamente
necessaria a garantire líaccesso, il transito e líesecuzione dei lavori sulle
coperture in condizioni di sicurezza non sono considerati nelle verifiche di
conformit‡ urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il volume, la
superficie utile o líaltezza massima delle costruzioni.î.
Art. 3
(Modifica allíarticolo 4 della l.r. 7/2014)
1. Dopo il comma 3 dellíarticolo 4 della l.r. 7/2014 Ë aggiunto il seguente:
ì3 bis. Líelaborato tecnico della copertura non Ë soggetto alle procedure
previste dal d.p.r. 380/2001 per le costruzioni in zona sismica.î.
Art. 4
(Improcedibilit‡ e inefficacia del titolo abilitativo)
1. Al comma 1 dellíarticolo 5 della l.r. 7/2014 dopo la parola: ìdeterminaî sono
inserite le parole: ìlíinefficacia della comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA) o della segnalazione certificata di inizio di attivit‡ (SCIA)
presentata ovveroî.
Art. 5
(Inserimento degli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater nella l.r. 7/2014)
1. Dopo líarticolo 5 della l.r. 7/2014 sono inseriti i seguenti:
ìArt. 5 bis (Formazione e informazione)
1. La Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle attivit‡ di
formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni
vigenti e nel rispetto del d.lgs. 81/2008, promuove, anche con la sottoscrizione
di specifici accordi con altri soggetti competenti in materia, la realizzazione
di attivit‡ formative da parte dellíAzienda sanitaria unica regionale (ASUR)
rivolte ai lavoratori, nonchÈ ai soggetti incaricati di assicurare in sede
progettuale ed esecutiva líadozione delle misure di sicurezza.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua gli standard
formativi per la realizzazione delle attivit‡ di cui al comma 1 nonchÈ le
modalit‡ per la raccolta e la comunicazione alla Giunta stessa dei dati relativi
agli infortuni per caduta dallíalto nel settore delle costruzioni e delle
attivit‡ che comportano accesso alle coperture rilevati dai competenti servizi
dellíASUR.
3. La Regione, anche previ specifici accordi con i soggetti competenti in
materia, promuove iniziative volte ad accrescere la cultura della prevenzione e
della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare mediante
campagne di informazione e comunicazione realizzate dal- líASUR.
Art. 5 ter (Sanzioni)
1. Fermo restando líapplicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale
vigente, in caso di mancata redazione dellíelaborato tecnico della copertura
nellíattivit‡ edilizia libera si applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 258,00 a euro 1.200,00.
2. Le sanzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, compresa la sanzione di cui al comma 1, sono irrogate, con le modalit‡
di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega
per líapplicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale),
dallíASUR, che introita i relativi proventi e li utilizza anche per finanziare
líattivit‡ formativa e informativa di cui allíarticolo 5 bis.
Art. 5 quater (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale trasmette allíAssemblea legislativa con cadenza annuale
una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente
almeno le seguenti informazioni:
a) la distribuzione per provincia del numero dei controlli sui cantieri
effettuati dallíASUR, del loro esito e delle sanzioni erogate;
b) líandamento delle denunce di infortunio per caduta dallíalto nel settore
delle costruzioni e delle attivit‡ che comportano accesso alle coperture,
distinto per provincia e per modalit‡ di accadimento;
c) le attivit‡ formative realizzate dallíASUR, distinte per provincia e per
tipologia di soggetti coinvolti con particolare riferimento ai lavoratori ed ai
progettisti;
d) le attivit‡ formative realizzate dagli ordini professionali, comunicate alla
Regione sulla base degli accordi indicati allíarticolo 5 bis;
e) le campagne informative realizzate;
f) il numero delle notifiche preliminari dei cantieri effettuate ai sensi
dellíarticolo 99 del decreto legislativo 81/2008;
g) i punti di forza e le criticit‡ riscontrate nellíattuazione della legge.î.
Art. 6
(Modifica allíarticolo 6 della l.r. 7/2014)
1. Al comma 1 dellíarticolo 6 della l.r. 7/2014 dopo le parole ìcommissione
assembleare,î sono inserite le parole: ìdetta le disposizioni necessarie
allíattuazione della presente legge e in particolareî.
Art. 7
(Invarianza finanziaria)
1. Dallíapplicazione di questa legge non derivano nÈ possono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Allíattuazione si fa fronte
con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione
vigente.
Art. 8
(Norma transitoria)
1. Il regolamento di cui allíarticolo 6 della l.r. 7/2014, come modificato
dallíarticolo 6, Ë adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore di questa legge.
Art. 9
(Dichiarazione díurgenza)
1. Questa legge Ë dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale Ë pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.
» fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della regione Marche.
Ancona, 31 luglio 2018.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli
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