TRIBUNALE DI VICENZA - Sezione Lavoro
Tribunale di Vicenza Sez. Lav., ud. 20 giugno 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice, nella persona della dr. ssa Elena Campanati, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. X promossa da: INAIL rappresentato e difeso
dall' avv D. R. e O. D. del Foro di Vicenza , elettivamente domiciliato presso X
VICENZA attore- contro - C. G. (C. F. X) in proprio e quale obbligata in solido
dell' omonima ditta individuale R. F. (X) Convenuti contumaci Con ricorso
depositato il 7.9.2016 INAIL chiedeva la condanna della ditta C. G., in persona
del suo titolare, unitamente a R. F. quale responsabile, in via tra loro
Sentenza n. 442/2017 pubbl. il 20/06/2017 RG n. X solidale al pagamento della
somma di 259.791, 25 erogata da INAIL al lavoratore infortunato poi deceduto in
seguito all' infortunio, maggiorata degli interessi di legge. Nessuno si
costituiva per i convenuti che non si presentavano a rendere l' interpello
disposto.
MOTIVI
Le indagini compiute dallo S. di Vicenza e le dichiarazioni assunte nell'
immediatezza dei fatti hanno accertato la ricostruzione dell' incidente ; in
particolare è stato accertato che le operazioni di disarmo assegnate all'
infortunato poi deceduto, avrebbero dovuto essere eseguite in presenza di un
ponteggio con impalcato completo, munito di normale parapetto e tavola
fermapiede atti ad evitare le cadute dall' alto; La normativa di sicurezza al
tempo applicabile stabiliva l ' utilizzo di scale a pioli solo nei casi di
limitato livello di rischio; La ditta C. G. non aveva adottato alcun modello
organizzativo previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001; il Piano Operativo
di Sicurezza (POS) della ditta datrice di lavoro infatti non indicava in modo
specifico l' attrezzatura da utilizzare per l' esecuzione del suddetto lavoro in
quota; R. F., ricopriva l' incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione (RSPP), ed era indicato nel P. quale direttore tecnico di cantiere
e capocantiere ; Le indagini dello S. hanno accertato plurime violazioni della
normativa di sicurezza a carico della ditta C. G., della sua titolare e del
direttore R. F.. Presso la ditta convenuta al tempo dei fatti non erano date
particolari istruzioni sulle modalità delle operazioni come quella eseguita quel
giorno, né vi era vigilanza sull' uso dei sistemi di Sentenza n. 442/2017 pubbl.
il 20/06/2017 RG n. X sicurezza; l' esecuzione dei lavori era rimessa all'
iniziativa dei singoli lavoratori; essendo l' infortunato lavoratore
obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni sul lavoro, l' INAIL ha
erogato le prestazioni di legge sostenendo un onere di complessivi 259.791, 25
Risultando dagli atti la responsabilità della ditta C. G., della sua titolare e
del responsabile in solido R. F., INAIL, nella sua qualità di ente erogatore
delle prestazioni assicurative infortunistiche obbligatorie, legittimamente
intende rivalersi nei confronti dei responsabili per gli oneri sostenuti. Si
ritiene pertanto di accogliere il ricorso presentato da INAIL con tutte le
domande in esso svolte. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano
come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione
disattesa o assorbita, secondo quanto disposto dagli artt. 132 cpc. e 118 disp.
Att. in accoglimento del ricorso promosso da INAIL si condanna la ditta C. G.,
in persona del suo titolare e C. G. e R. F. in proprio e quale responsabile in
via solidale tra loro al pagamento in favore di INAIl della somma di 259.791, 25
, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'
erogazione condanna altresì la ditta C. G., in persona del suo titolare e C. G.
e R. F. in proprio e quale responsabile in via solidale tra loro al pagamento
delle spese di lite che si liquidano in 5.000, 00 oltre IVA e CPA e spese
generali 15%. Vicenza, 20/06/2017 Il GOT in funzione di G.L. Elena Campanati
Sentenza n. 442/2017 pubbl. il 20/06/2017 RG n. X.
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