Tribunale di Verona - Civile e Penale in composizione monocratica
Tribunale di Verona, ud. 27 ottobre 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Civile e Penale in composizione monocratica
Verbale dell'udienza del 27.10.2016 della causa civile riunita, iscritta al
numero del ruolo generale degli affari contenziosi del 2014, pendente TRA C. B.
M. R. C. R. A. R. F. R. M. R. L. R. tutti rappresentati e difesi dagli Avv. A.
G. e P. F. , con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Verona -
attori - E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO U. G. . rappresentati e difesi dall'Avv.
C. B. e domiciliati presso lo studio dell'Avv. A. S. in Verona - convenuti-.
All'udienza del 27.10.2016 sono comparsi dinanzi al dott. Pier Paolo Lanni
l'Avv. X, in sostituzione dell'Avv G., la quale precisa le conclusioni come da
nota depositata il 21/9/16 e l'Avv. I. P., la quale precisa le conclusioni come
in comparsa di costituzione e risposta. E' presente ring. G. L'Avv. G. deposita
copia della sentenza del GIP di Trento relativa all'infortunio e l'Avv. P. si
oppone alla produzione. Il Giudice invita le parti alla discussione ai sensi
dell'art. 281 sexies c.p.c. e i difensori discutono la causa richiamando gli
scritti difensivi e le note conclusive depositate. Il giudice si ritira in
camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia
mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto la seguente
SENTENZA
Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott.
Pier Paolo Lanni, visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti; preso
atto della discussione della causa; considerato in fatto e in diritto che: - gli
attori, quali congiunti di B. R., hanno convenuto in giudizio la Provincia
Autonoma di Trento ed U. G., quale stazione appaltante e direttore (dalla stessa
nominato) dei lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione di San
Martino di Castrozza commissionati alla Societ‡ Consortile T. e questa in parte
subappaltati alla I. S.r.l., chiedendo la loro condanna al risarcimento dei
danni subiti in conseguenza della morte del dipendente della I. S.r.l., B. R.,
avvenuta il 23/8/02 nel cantiere relativo a tali lavori; - in particolare, gli
attori hanno individuato il fondamento della responsabilit‡ dei negli artt. 2049
e 2051 cc, negli obblighi discendenti dall'art. 2087 cc e in quelli previsti
dalla normativa specifica infortunistica e dall'art. 589 c.p. (pag. 19 dell'atto
di citazione): 1. per aver affidato i lavoro ad un'impresa priva dei mezzi e
della capacit‡ di eseguire in sicurezza le prestazioni previste dal contratto;
2. per non aver controllato adeguatamente le prescrizioni sulla sicurezza dei
lavori in cantiere previste dal Piano Operativo della Sicurezza, ed in
particolare sulla installazione delle idonee misure tecniche di prevenzione e
protezione previste per la fase di getto dei pilastri; -con comparsa di risposta
depositata il 30.9.14, contestando la fondatezza dell'azione ed eccependo in via
preliminare la prescrizione del diritto risarcitorio; - i convenuti inoltre,
evidenziando che il giudizio era stato instaurato dopo il rigetto da parte del
Tribunale di Brescia (sentenza n. 2339/12) di analoga domanda risarcitoria
proposta da'altri congiunti di B. R., ha chiesto la condanna degli attori al
risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; -orbene, riguardo al primo profilo di
responsabilit‡ dedotto dagli attori, va osservato che: a) la culpa in eligendo
attribuita all'amministrazione convenuta Ë configurabile solo laddove siano
allegati elementi idonei a dimostrare che la committente al momento della
stipulazione del contratto potesse conoscere l'inidoneit‡ organizzativa o la
mancanza di mezzi dell'appaltatore; b) gli elementi allegati in questa
prospettiva dagli attori sono l'eccessivo ribasso dell'offerta
dell'appaltatrice, il ricorso al subappalto con la I. S.r.l., la realizzazione,
attraverso questo subappalto, di un'interposizione illecita di manodopera; c)
questi elementi perÚ (anche prescindendo da ogni considerazione sulla prova
dell'ultimo di essi) non sono sufficienti a giustificare l'affermazione che la
convenuta potesse conoscere o conoscesse l'inidoneit‡ dell'appaltatrice sotto il
profilo considerato; -riguardo assecondo profilo di responsabilit‡ , invece, va
premesso che: -) alla fattispecie in esame si applica la disciplina prevista dal
D.L.vo n. 494/1996, ed in particolare le previsioni contenute negli arti. 3 e 6;
-) tali disposizioni attribuiscono al committente (anche di un'opera pubblica)
una posizione di garanzia molto ampia, comprendente l'esecuzione di controlli
sostanziali e incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione,
della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore,
tale da determinarne la responsabilit‡ per la violazione delle regole
antinfortunistiche da parte dell'appaltatore nei confronti dei propri
dipendenti; -) la normativa in esame in particolare prevede l'obbligo per il
committente di assicurare e verificare il rispetto, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento, nonchÈ la corretta applicazione delle procedure di
lavoro; -) in questa prospettiva il committente Ë chiamato a nominare alcune
figure di coordinatore (previste dal citato art. 3), con l'obbligo perÚ di
verificarne l'operato, poichÈ la nomina di tali figure professionali non lo
esonera dall'obbligo di verifica diretta e costante (anche tramite direttore dei
lavori) delle condizioni del cantiere; -) peraltro, la responsabilit‡ del
committente "per la violazione delle regole antifortunistiche da parte
dell'appaltatore o del subappaltatore principio non puÚ essere automatica,
poichÈ non puÚ esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e
capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori; -) in altri termini,
per affermare la responsabilit‡ del committente, e non si puÚ prescindere da un
attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata,
in concreto, l'effettiva incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento
(Cass. penale, Sez. IV, n. 3563/2012); -ciÚ premesso, va osservato che: -) nella
fattispecie in esame Ë pacifica (in quanto riconosciuta nell'atto di citazione)
la circostanza che il sostituto del direttore dei lavori nominato dalla
convenuta, ing. G., il giorno prima dell'incidente abbia disposto il divieto di
accesso (con apposite transenne) alla zona del cantiere in cui poi Ë avvenuto
l'incidente stesso, in quanto priva delle misure di protezione necessarie,
provvedendo anche ad annotare l'ordine di servizio sul giornale dei lavori; -)
tale circostanza denota l'adempimento da parte dell'amministrazione convenuta e
della sua direzione dei lavori dell'obbligo di controllo sulla sicurezza delle
condizioni di lavoro nel cantiere, quanto meno con riferimento all'area in cui
poi Ë avvenuto l'incidente; -) tale condotta, in particolare, era idonea, quanto
meno nell'immediato, a prevenire infortuni nella parte del cantiere in cui poi Ë
avvenuto l'incidente; -) essa quindi esclude in concreto il nesso eziologico tra
l'operato della committente e la condotta dell'appaltatore e dei suoi preposti,
oltre che dello stesso B. R., posta in essere il giorno successivo in palese
violazione del divieto proveniente dalla stazione appaltante; -) nÈ, tenuto
anche conto del ristretto lasso di tempo intercorso tra l'ordine di servizio e
l'incidente, puÚ ipotizzarsi la rilevanza causale di un'ipotetica mancanza di
controllo dell'ordine di servizio o del ritardo della committente nell'adozione
di misure pi? drastiche a fronte delle difficolt‡ rivelate dall'appaltatore e
riconosciute dal suo responsabile il giorno dell'adozione dell'ordine stesso; -
in forza di tali considerazioni, non sono ravvisabili elementi idonei a
giustificare un giudizio diverso da quello gi‡ espresso nel procedimento dinanzi
il Tribunale di Brescia per lo stesso fatto (sentenza n. 2339/12, confermata sul
punto in appello); - le domande degli attori devono quindi giudicarsi infondate
e vanno rigettate; - peraltro, considerate anche la drammaticit‡ dell'evento
dedotto in giudizio e delle difficolt‡ dell'accertamento del nesso causale negli
infortuni sul valore negli appalti, deve escludersi la configurabilit‡ di una
responsabilit‡ processuale aggravata degli attori; - le spese di lite seguono la
soccombenza e vanno poste a carico degli attori nella misura liquidata in
dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: 1. rigetta le domande proposte dagli attori; 2.
condanna C. B., M. R., C. R., A. R., F. R., M. R., L. R., in solido, a
rimborsare alla Provincia Autonoma di Trento e ad U. G., in solido, le spese di
lite che liquida in complessivi Ä 9800 per compenso, di cui Ä 2.000 per la fase
di studio della controversia, 6 1.300 per la fase introduttiva, Ä 2500 per la
fase istruttoria, e 4000 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario
delle spese generali (15 %), iva e cpa; 3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
proposta dai convenuti. Verona, 27 ottobre 2016.
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