Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 6/2018

 
 
 


Roma, 18 luglio 2018
 
All'Organizzazione CUB Trasporti 
 
 
 
 
Oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta ad interpello ´Concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneit‡ ed efficacia degli strumenti utilizzati a tale scopoª - seduta della Commissione del 18 luglio 2018.

Líorganizzazione Cub Trasporti ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in relazione ai seguenti quesiti:
1. ´tenuto conto che in tutti i settori produttivi in cui vi sono mansioni di sicurezza attinenti allíincolumit‡ dei lavoratori e dei terzi, vi puÚ essere líesigenza di monitorare la cosiddetta ìvigilanza" dellíoperatore e fermo restando líobbligo giuridico delle aziende a garantire misure di tutela della salute e della sicurezza anche in caso di errore, disattenzione e imprudenza dellíoperatore, tale obbligo puÚ ritenersi assolto con líadozione di misure e dispositivi per il controllo della ìvigilanza", individuati e adottati dalla stessa impresa senza che essa - pur nella sua complessit‡ connessa al fattore umano - sia stata preventivamente definita in termini oggettivi, al fine di consentire alle Istituzioni ed in particolare allíOrgano di vigilanza di verificarne la rispondenza alle concrete necessit‡ in relazione allíefficacia dei dispositivi alle misure organizzative adottate e alle altre norme poste a tutela dei lavoratori e dei terziª;
2. ´líobbligo giuridico posto dalla legge in capo alle aziende - comprese quelle che eserciscono il trasporto ferroviario - di adottare nellíesercizio dellíattivit‡ produttiva le misure che, secondo la particolarit‡ del lavoro, líesperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare líintegrit‡ fisica e la personalit‡ morale dei prestatori di lavoro, puÚ ritenersi assolto - in tema di ìcontrollo della vigilanza" degli operatori impiegati in attivit‡ rischiose - con il solo assenso di conformit‡ dei dispositivi ritenuti dalle stesse pi? convenienti, del Ministero dei trasporti e dellíANSF o tale obbligo deve essere inteso nel senso che le stesse debbano, necessariamente, ricercare, adottare ed avvalersi di mezzi, metodi, tecnologie e sistemi, tecnicamente realizzabili, di concezione pi? moderna, quando questi siano tali da migliorare, ai sensi del D.lgs. 81/2008, le condizioni di salute, sicurezza e benessere lavorativoª.

In merito la Commissione rappresenta che, nellíambito del trasporto ferroviario, líadozione di strumenti per il controllo dellíattivit‡ del ìmacchinistaî Ë da ritenersi obbligatoria sulla base di norme nazionali ed europee, pertanto il datore di lavoro Ë tenuto allíosservanza delle prescrizioni ivi previste.
Inoltre, si evidenzia che líassenso di conformit‡ dei dispositivi per il controllo della vigilanza del macchinista da parte del Ministero dei Trasporti e dellíAgenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria, non determina di per sÈ una presunzione di conformit‡ alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni.
In particolare, pur non rientrando la specifica problematica nellíambito generale della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, si rinvia a quanto gi‡ precisato nella risposta allíinterpello n. 5/2018: ´in merito alla ìcorrettezza dellíutilizzo di qualsiasi dispositivo (vigilante) omologato unitamente alla locomotivaî, la Commissione rileva che, anche se conforme agli standard europei e nazionali, il datore di lavoro debba valutarne líimpatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori nellíambito della valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, non potendo líomologazione in ambito di interoperabilit‡ ferroviaria fungere da presunzione di conformit‡ del dispositivo alle norme previste dal richiamato decreto legislativo.
Si evidenzia, altresÏ, quanto previsto dallíart. 15 comma 1, lettera d) del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 che, tra le misure generali di sicurezza a carico del datore di lavoro, individua anche ìil rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivoî. Pertanto, il datore di lavoro, nellíambito della valutazione dei rischi, dovr‡ porre in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivoª.



Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci
 
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 
Pubblicato il 23 luglio 2018