Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 5/2018

 
 
 


Roma, 14 giugno 2018
 
All'Associazione FerCargo
 
 
Oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta ai quesiti relativi ìad un solo macchinistaî e al ìdispositivo vigilanteî - seduta della Commissione del 14 giugno 2018.

Líassociazione FerCargo ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito:
1. ì[...] al modulo di condotta per i treni merci sul territorio italiano ad un solo macchinista in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per líattivit‡ di vigilanzaî ;
2. allíutilizzo ìdel dispositivo vigilante e pi? in generale in merito alla correttezza dellíutilizzo di qualsiasi dispositivo omologato unitamente alla locomotiva stessa (se utilizzata dai macchinisti nel rispetto dei turni previsti dal DLGS. 23 dicembre 2010 n. 264) in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per líesercizio dellíattivit‡ di vigilanzaî.

La Commissione, per quanto concerne il primo punto dellíistanza, rappresenta di essersi gi‡ espressa con líinterpello n. 2 del 21 marzo 2016, in risposta ad un quesito avanzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al quale, pertanto, si rinvia.
Per quanto riguarda il secondo punto, la Commissione ritiene di non potersi esprimere sulla necessit‡ di ìutilizzo del dispositivo vigilanteî (definito come ìstrumento di controllo dellíattivit‡ del macchinistaî nel ìRegolamento (UE) n. 1302/2014 relativo a una specifica tecnica di interoperabilit‡ per il sottosistema ìMateriale rotabile - Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeriî del sistema ferroviario dellíUnione europea), indipendentemente dalla particolare tipologia del dispositivo, in quanto la tematica non afferisce alla competenza della Commissione per gli interpelli che, ai sensi dellíarticolo 12, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni puÚ esprimersi esclusivamente su ìquesiti di ordine generale sullíapplicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoroî.
In merito alla ìcorrettezza dellíutilizzo di qualsiasi dispositivo (vigilante) omologato unitamente alla locomotivaî, la Commissione rileva che, anche se conforme agli standard europei e nazionali, il datore di lavoro debba valutarne líimpatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori nellíambito della valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, non potendo líomologazione in ambito di interoperabilit‡ ferroviaria fungere da presunzione di conformit‡ del dispositivo alle norme previste dal richiamato decreto legislativo.
Si evidenzia, altresÏ, quanto previsto dallíart. 15 comma 1, lettera d) del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 che, tra le misure generali di sicurezza a carico del datore di lavoro, individua anche ìil rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivoî. Pertanto, il datore di lavoro, nellíambito della valutazione dei rischi, dovr‡ porre in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivo.
Infine la Commissione ritiene di non potersi esprimere in merito alle caratteristiche di una specifica tipologia di strumento di controllo o dispositivo vigilante, poichÈ esula dalle proprie competenze ai sensi del gi‡ citato articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, non rivestendo la questione carattere generale.


Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali