Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 5/2018
Roma, 14 giugno 2018
All'Associazione FerCargo
Oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -
risposta ai quesiti relativi ìad un solo macchinistaî e al ìdispositivo
vigilanteî - seduta della Commissione del 14 giugno 2018.
Líassociazione FerCargo ha avanzato istanza di interpello per conoscere il
parere di questa Commissione in merito:
1. ì[...] al modulo di condotta per i treni merci sul territorio italiano ad un
solo macchinista in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per
líattivit‡ di vigilanzaî ;
2. allíutilizzo ìdel dispositivo vigilante e pi? in generale in merito alla
correttezza dellíutilizzo di qualsiasi dispositivo omologato unitamente alla
locomotiva stessa (se utilizzata dai macchinisti nel rispetto dei turni previsti
dal DLGS. 23 dicembre 2010 n. 264) in modo da fornire criteri interpretativi e
direttivi per líesercizio dellíattivit‡ di vigilanzaî.
La Commissione, per quanto concerne il primo punto dellíistanza, rappresenta di
essersi gi‡ espressa con líinterpello n. 2 del 21 marzo 2016, in risposta ad un
quesito avanzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al
quale, pertanto, si rinvia.
Per quanto riguarda il secondo punto, la Commissione ritiene di non potersi
esprimere sulla necessit‡ di ìutilizzo del dispositivo vigilanteî (definito come
ìstrumento di controllo dellíattivit‡ del macchinistaî nel ìRegolamento (UE) n.
1302/2014 relativo a una specifica tecnica di interoperabilit‡ per il
sottosistema ìMateriale rotabile - Locomotive e materiale rotabile per il
trasporto di passeggeriî del sistema ferroviario dellíUnione europea),
indipendentemente dalla particolare tipologia del dispositivo, in quanto la
tematica non afferisce alla competenza della Commissione per gli interpelli che,
ai sensi dellíarticolo 12, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
e successive modificazioni puÚ esprimersi esclusivamente su ìquesiti di ordine
generale sullíapplicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul
lavoroî.
In merito alla ìcorrettezza dellíutilizzo di qualsiasi dispositivo (vigilante)
omologato unitamente alla locomotivaî, la Commissione rileva che, anche se
conforme agli standard europei e nazionali, il datore di lavoro debba valutarne
líimpatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori nellíambito della valutazione
dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, non potendo líomologazione in ambito di interoperabilit‡ ferroviaria
fungere da presunzione di conformit‡ del dispositivo alle norme previste dal
richiamato decreto legislativo.
Si evidenzia, altresÏ, quanto previsto dallíart. 15 comma 1, lettera d) del
richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 che, tra le misure generali di
sicurezza a carico del datore di lavoro, individua anche ìil rispetto dei
principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti
di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di
lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute
del lavoro monotono e di quello ripetitivoî. Pertanto, il datore di lavoro,
nellíambito della valutazione dei rischi, dovr‡ porre in essere tutte le misure
tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti
pregiudizievoli sulla salute del lavoratore compresi quelli riferiti al lavoro
monotono e ripetitivo.
Infine la Commissione ritiene di non potersi esprimere in merito alle
caratteristiche di una specifica tipologia di strumento di controllo o
dispositivo vigilante, poichÈ esula dalle proprie competenze ai sensi del gi‡
citato articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, non
rivestendo la questione carattere generale.
Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali