Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 4/2018
Roma, 14 giugno 2018
Alla Provincia Autonoma di Trento
Oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -
risposta ad interpello - seduta della Commissione del 14 giugno 2018.
La Provincia Autonoma di Trento ha avanzato istanza di interpello per conoscere
il parere di questa Commissione in merito "allíapplicazione della normativa
sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori
autonomi non inquadrabili come datori di lavoro".
In particolare líistante rappresenta che ´[...] Diversi Istituti scolastici
promuovono la formazione degli studenti presso Maestri Artigiani, sia attraverso
progetti dedicati (quale il ìProgetto Tirocini presso Maestri Artigiani" curato
dallíAgenzia del lavoro della Provincia di Trento in base alla deliberazione
della Giunta provinciale n. 1945/15) sia attraverso líalternanza scuola - lavoro
prevista dalla Legge 107/15.
Si tratta di percorsi di formazione che vengono svolti (nel caso del ìProgetto
Tirocini presso Maestri Artigiani" e in alcuni casi di alternanza scuola -
lavoro), presso lavoratori autonomi (come, appunto, i Maestri Artigiani)[...] ª.
Nello specifico il richiedente chiede di conoscere "se, nei casi di tirocini
formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori
di lavoro, sia applicabile líarticolo 21 del D.Lgs.81/08, individuando
particolari modalit‡ per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se
invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente
aggravio di oneri a carico dellíimprenditore e possibili effetti sulla
realizzabilit‡ del tirocinio stesso".
Al riguardo premesso che:
- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 - "Definizione delle norme
generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della
legge 28 marzo 2003, n. 53" - articolo 1, comma 1, rubricato ìambito di
applicazione" - stabilisce che: "Il presente decreto disciplina l'alternanza
scuola-lavoro, di seguito denominata: ´alternanzaª, come modalit‡ di
realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel
sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai
giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili
nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di
et‡, salva restando la possibilit‡ di espletamento del diritto-dovere con il
contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la
predetta modalit‡ e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1,
l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza
di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilit‡ dell'istituzione
scolastica o formativa";
- il successivo comma 2 del citato articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 77 prevede quanto segue: "I percorsi in alternanza sono progettati,
attuati, verificati e valutati sotto la responsabilit‡ dell'istituzione
scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con
le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi
inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per
periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono
rapporto individuale di lavoro.[...]î;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - ìAttuazione dellíarticolo 1
della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoroî - articolo 2 , comma 1, rubricato "Definizioni"
stabilisce che: ì1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto legislativo si intende per: a) ´lavoratoreª: persona che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge uníattivit‡ lavorativa
nellíambito dellíorganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o
senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, uníarte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore
cosÏ definito Ë equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societ‡,
anche di fatto, che presta la sua attivit‡ per conto delle societ‡ e dellíente
stesso; líassociato in partecipazione di cui allíarticolo 2549, e seguenti del
Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e
di orientamento di cui allíarticolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di
cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; líallievo
degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui
líallievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in
questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della
Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 468, e successive modificazioniî;
- il successivo articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, rubricato "computo dei lavoratori" prevede che: ìAi fini della
determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto
legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: [...] b) i
soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento
[...]î;
- la risposta al quesito pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali del 1 ottobre 2012 ha precisato che ´dalla
definizione fornita dallíarticolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, si evince che al lavoratore Ë equiparato, ai fini dellíapplicazione
della normativa in materia, anche ìchi svolge attivit‡ lavorativa nellíambito
dellíorganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonchÈ il soggetto
beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e di cui a
specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoroî.
Conseguentemente, se in uníazienda o uno studio professionale, sono ammessi
soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sar‡
tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di
garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli
obblighi formativi connessi alla specifica attivit‡ svoltaª;
- con la risposta ad interpello n. 1 del 2 maggio 2013 la Commissione ha fornito
indicazione in merito al quesito relativo alla visita medica preventiva nei
confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 - "Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" -
allíarticolo 1, comma 7, lettera o) stabilisce "un incremento dell'alternanza
scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione";
- il decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 - ìRegolamento recante la
Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le
modalit‡ di applicazione della normativa per la tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza
scuola-lavoroî - articolo 1, comma 2, prevede che : ìIl presente regolamento
definisce, altresÏ, le modalit‡ di applicazione agli studenti in regime di
alternanza scuola- lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioniî;
- líarticolo 5 del predetto decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 195 detta
una particolare regolamentazione della ìSalute e sicurezzaî nellíambito
dellíalternanza scuola - lavoro;
la Commissione ritiene che, per le modalit‡ di applicazione della normativa per
la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in
regime di alternanza scuola - lavoro, dovr‡ farsi riferimento alla specifica
disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 3
novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni.
Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali