DIRETTIVA (UE) 2018/217 DELLA COMMISSIONE
DIRETTIVA (UE) 2018/217 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2018
che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al trasporto
interno di merci pericolose, tramite l'adeguamento al progresso scientifico e
tecnico del suo
allegato I, capo I.1
LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dellíUnione europea,
vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in
particolare líarticolo 8, paragrafo 1, considerando quanto segue:
(1) Líallegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE fa riferimento a
disposizioni stabilite nellíaccordo relativo al trasporto internazionale delle
merci pericolose su strada definito allíarticolo 2 di tale direttiva.
(2) Le disposizioni dellíaccordo europeo relativo al trasporto internazionale
delle merci pericolose su strada (ADR) devono essere aggiornate regolarmente in
conformit‡ allíarticolo 14 del medesimo accordo. A partire dal 3 gennaio 2018
deve essere applicata líultima versione modificata dellíaccordo.
(3) Occorre quindi modificare líallegato I, capo I.1, della direttiva
2008/68/CE.
(4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del
comitato per il trasporto di merci pericolose,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nellíallegato I della direttiva 2008/68/CE il capo I.1 Ë sostituito dal
seguente:
´I.1 ADR
Allegati A e B dellíADR come applicabili a decorrere dal 3 gennaio 2018,
restando inteso che il termine ìparte contraenteî Ë sostituito dal termine
ìStato membroî come opportuno.ª
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3
luglio 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di tale riferimento allíatto della
pubblicazione ufficiale. Le modalit‡ del riferimento sono stabilite dagli Stati
membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.
(1) GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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