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DIRETTIVA (UE) 2018/217 DELLA COMMISSIONE


DIRETTIVA (UE) 2018/217 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2018

che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto
interno di merci pericolose, tramite l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico del suo
allegato I, capo I.1

LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dellíUnione europea,
vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare líarticolo 8, paragrafo 1, considerando quanto segue:
(1) Líallegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE fa riferimento a disposizioni stabilite nellíaccordo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada definito allíarticolo 2 di tale direttiva.
(2) Le disposizioni dellíaccordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) devono essere aggiornate regolarmente in conformit‡ allíarticolo 14 del medesimo accordo. A partire dal 3 gennaio 2018 deve essere applicata líultima versione modificata dellíaccordo.
(3) Occorre quindi modificare líallegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.
(4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Nellíallegato I della direttiva 2008/68/CE il capo I.1 Ë sostituito dal seguente:
´I.1 ADR
Allegati A e B dellíADR come applicabili a decorrere dal 3 gennaio 2018, restando inteso che il termine ìparte contraenteî Ë sostituito dal termine ìStato membroî come opportuno.ª

Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento allíatto della pubblicazione ufficiale. Le modalit‡ del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.


(1) GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
 


 



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