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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 10


MLPS, circ. 28 maggio 2018, n. 10 - Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e allíimpiego di ponteggi, ai sensi dellíart. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Circolare 28 maggio 2018, n. 10
Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e allíimpiego di ponteggi, ai sensi dellíart. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni



AllíIspettorato Nazionale del Lavoro
Al Coordinamento tecnico delle Regioni e P.A.
Agli Assessorati alla Sanit‡ delle Regioni
Provincia autonoma di Trento
Provincia autonoma di Bolzano - Ag. Prov. Prot. Ambiente e Tutela del lavoro
Alle Aziende Sanitarie Locali - per il tramite degli Assessorati alla Sanit‡ delle Regioni
Alle Organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro
Alle Organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori
LORO SEDI


Questa Amministrazione rilascia, ai sensi dellíarticolo 131 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, líautorizzazione alla costruzione ed allíimpiego ì[Ö] dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non [Ö]î.
In questo ambito occorre dare prima applicazione alla previsione contenuta al comma 5 del citato articolo 131, la quale prevede che ìLíautorizzazione Ë soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare líadeguatezza del ponteggio allíevoluzione del progresso tecnico.î.
Al fine di poter dare concreta attuazione a tale disposizione, si rende necessario analizzare lo stato di evoluzione del progresso tecnico riguardante la costruzione dei ponteggi fissi, in relazione ai criteri e alle modalit‡ con cui sono state rilasciate da questa Amministrazione le autorizzazioni in corso, tenuto anche conto di quanto previsto dallíarticolo 132 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.
CiÚ anche in considerazione della recente entrata in vigore del decreto interministeriale 17 gennaio 2018, recante líaggiornamento delle ìNorme tecniche per le costruzioniî.
Al fine di definire le norme tecniche specifiche, riguardanti i ponteggi fissi di cui agli articoli 131 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008 e provvedere allíaggiornamento delle istruzioni per la costruzione e líimpiego dei ponteggi innanzi richiamati, questa Direzione Generale ha recentemente costituito un apposito Gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti di questa Amministrazione, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dellíINAIL e dellíIstituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Le risultanze che saranno elaborate da tale Gruppo di lavoro consentiranno di definire, in maniera aggiornata, un insieme di indicazioni tecniche necessarie a verificare líadeguatezza delle autorizzazioni attualmente in corso allíevoluzione del progresso tecnico.
Pertanto, questa Amministrazione ha necessit‡ di conoscere le autorizzazioni per le quali permanga tuttora líinteresse del fabbricante al relativo rinnovo decennale. CiÚ al fine di poter avviare, una volta disponibili le nuove indicazioni tecniche applicabili ai ponteggi metallici, la necessaria istruttoria per verificarne líadeguatezza al progresso tecnico secondo quanto previsto dal richiamato articolo 131, comma 5.
Le presenti istruzioni, che tengono conto di quanto gi‡ indicato nella risposta al quesito n. 1 con la circolare di questa Amministrazione n. 29 del 27 agosto 2010, sono state elaborate sentito líIspettorato Nazionale del Lavoro e díintesa con il Gruppo di lavoro tecnico per líesame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui allíarticolo 131 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Su tali istruzioni Ë stato, infine, acquisito il parere dellíUfficio legislativo di questo Ministero, reso con nota del 22 maggio 2018.
In tal senso, il titolare dellíautorizzazione ministeriale dovr‡ trasmettere a questo Ministero apposita istanza di rinnovo delle autorizzazioni attualmente in corso, corredando tale richiesta da una copia delle singole autorizzazioni a suo tempo rilasciate da questa Amministrazione e da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio nonchÈ da una dichiarazione, anchíessa resa ai sensi del medesimo d.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti che la produzione del ponteggio Ë tuttora in corso.
Tale istanza dovr‡ pervenire a questa Direzione Generale entro il 15 giugno 2018, al seguente indirizzo PEC:dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it.
Nel caso di istanze di rinnovo gi‡ presentate a questa Amministrazione precedentemente allíadozione della presente circolare, le stesse dovranno essere integrate secondo le istruzioni ed entro il medesimo termine innanzi richiamati.
Si precisa fin díora che líautorizzazione ministeriale si intender‡ automaticamente revocata nei confronti del titolare dellíautorizzazione medesima qualora, per questíultima, non sia stata trasmessa regolare istanza di rinnovo entro il richiamato termine del 15 giugno 2018.
Pertanto, nelle more che siano elaborate le nuove indicazioni tecniche applicabili ai ponteggi metallici, le autorizzazioni per le quali sia stata regolarmente presentata istanza di rinnovo saranno decise sulla base delle indicazioni tecniche attualmente vigenti.
Si rappresenta fin díora che questo Ministero, una volta disponibili le nuove istruzioni tecniche, render‡ noti - con la necessaria tempestivit‡ - i termini e le modalit‡ per la revisione delle autorizzazioni rinnovate medio tempore, sulla base delle nuove istruzioni tecniche.


Il Direttore Generale
Romolo de Camillis
 



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