Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione
MIT, dec. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee
guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e
del direttore dell'esecuzione»
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 7 marzo 2018, n. 49
Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell'esecuzione».
G.U. 15 maggio 2018, n. 111
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della
direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto l'articolo 1, commi 5 e 12, della legge 28 gennaio 2016, n. 11;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti
pubblici», e successive modificazioni;
Visto l'articolo 111, comma 1 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,
come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che prevede che
con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta
dell'Autorità nazionale anticorruzione, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e
la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se
del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori
effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, dello stesso decreto
legislativo in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione,
efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità e che con il
medesimo decreto, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della
verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica,
nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della
verifica di conformità;
Visto l'articolo 111, comma 2, secondo periodo del citato decreto legislativo n.
50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che
prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono altresì approvate
linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione delle
attività di controllo di cui al primo periodo del suddetto comma 2, secondo
criteri di trasparenza e semplificazione;
Visto l'articolo 101, comma 6-bis, del citato decreto legislativo n. 50 del
2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che prevede
che per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con
il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione
appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare un
assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo
decreto;
Visto l'articolo 107, comma 6, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,
come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che prevede che
nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione
appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, del medesimo
articolo, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti,
quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile
e secondo criteri individuati nel decreto di cui al citato articolo 111, comma 1
del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal menzionato
decreto legislativo n. 56 del 2017;
Visto l'articolo 216, comma 17 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,
che prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla
parte II, titolo IX, capi I e II, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi
richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto l'articolo 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, che, al
comma 1, lettera u), stabilisce che gli atti attuativi dello stesso decreto
legislativo operano la ricognizione delle disposizione del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che sono abrogate dalla loro
entrata in vigore;
Vista la iniziale proposta dell'Autorità nazionale anticorruzione, acquisita al
protocollo numero 24904 del 24 giugno 2016;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con note
prot. n. 6734 del 18 luglio 2016 e prot. n. 6907 del 22 luglio 2016;
Vista la nota dell'Autorità nazionale anticorruzione prot. n. 0119526 dell'8
agosto 2016, relativa alle citate note del Consiglio superiore dei lavori
pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2282/2016, espresso dalla Commissione
speciale nell'adunanza del 19 ottobre 2016;
Viste le proposte dell'Autorità nazionale anticorruzione, trasmesse con note
della medesima Autorità prot. n. 0185848 del 15 dicembre 2016 e prot. n. 0107787
del 15 settembre 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 dicembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 00360/2018 espresso dalla Commissione
speciale nell'adunanza del 23 gennaio 2018;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la nota dell'Autorità nazionale anticorruzione prot. n. 18130 del 27
febbraio 2018;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con
nota prot. n. 7084 del 27 febbraio 2018, ai sensi del citato articolo 17, comma
3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «Autorità», l'Autorità nazionale anticorruzione;
b) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei
contratti pubblici», e successive modificazioni;
c) «disposizioni di servizio», gli atti mediante i quali il responsabile unico
del procedimento impartisce al direttore dei lavori, al coordinatore per
l'esecuzione dei lavori e al direttore dell'esecuzione le indicazioni di cui al
presente decreto;
d) «ordini di servizio», gli atti mediante i quali il responsabile unico del
procedimento, il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione
impartiscono all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni operative in
ordine all'esecuzione delle prestazioni;
e) «RUP», il responsabile unico del procedimento;
f) «programma di esecuzione dei lavori», il documento che l'esecutore, in
coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con
l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali,
deve presentare prima dell'inizio dei lavori, in cui siano graficamente
rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento
dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento.
Titolo II
IL DIRETTORE DEI LAVORI
Capo I
Profili generali
Art. 2
Rapporti con altre figure
1. Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante
le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la
regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando
questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza
dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a
presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento
delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP
al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di
ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici
della gestione dell'appalto.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP,
il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.
3. Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato
affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto
coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla
normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.
Art. 3
Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo
1. Il direttore dei lavori impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le
istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere
comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le
ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine, nel giornale
dei lavori con le modalità di cui all'articolo 15. L'esecutore è tenuto ad
uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la
facoltà di iscrivere le proprie riserve.
2. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei
lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e
successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera f).
3. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo
tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, nel tempo strettamente
necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari
per una completa digitalizzazione ai sensi dell'articolo 15, gli ordini di
servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli
ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.
4. Il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o
di esperimento di prove e le relazioni per il RUP.
Capo II
Funzioni e compiti nella fase preliminare
Art. 4
Attestazione dello stato dei luoghi
1. Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei
lavori fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:
a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo
le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti
rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto
medesimo.
2. In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della
sottoscrizione del contratto, il RUP può richiedere al direttore dei lavori di
fornire un aggiornamento dell'attestazione di cui al comma 1.
3. Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di
affidamento dell'incarico di direttore dei lavori non si sia concluso per cause
impreviste e imprevedibili.
Art. 5
La consegna dei lavori
1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna
dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni
dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del
contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del
contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per
legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni
decorre dalla data di stipula del contratto.
2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il
giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché
delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e
l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente
il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il
verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico
dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed
al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della
stazione appaltante.
3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno
fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha
facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di
fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine
contrattuale dalla data della prima convocazione.
4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione
appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di
accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle
spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non
superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove l'istanza dell'esecutore non
sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un
indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di
calcolo sono stabilite al comma 14.
5. La stazione appaltante indica nel capitolato di appalto gli eventuali casi in
cui è facoltà della stessa non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore.
6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante
per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta
giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui
ai commi 4 e 5.
7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l'obbligo di informare
l'Autorità.
8. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di
consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di
consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve
contenere:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni
eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di
sagome e capisaldi;
b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei
mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e
la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione
dell'esecutore stesso;
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da
persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire
l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
9. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso
in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei
lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e
degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea
indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare,
a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un
programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria
delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori
previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si
applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna
parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo
verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il
direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna
indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire,
comprese le opere provvisionali.
10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il
progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne
riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle
differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di
redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i
provvedimenti da adottare.
11. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei
confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di
ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo è
valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di
personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto
esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico
dello stesso per la ritardata consegna.
12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal
contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile
alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese
contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto
stabilito dal capitolato d'appalto e, comunque, in misura non superiore alle
seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
13. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì
diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara
e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso
redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del
progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.
14. Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove l'istanza dell'esecutore non sia
accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al
risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale
calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista
dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica
dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre
alle somme espressamente previste dai commi 12 e 13, nessun altro compenso o
indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi
spettanti a norma dei commi 12 e 13, debitamente quantificata, è inoltrata a
pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento
degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di
decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da
confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.
15. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione
dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio
con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi
d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per
indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito
nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure
rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza
di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati
assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il
termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo
esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione.
Capo III
Funzioni e compiti in fase di esecuzione
Art. 6
Accettazione dei materiali
1. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente,
esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme
nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale
d'appalto.
2. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti
deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano
conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle
caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con
obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue
spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque,
nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel
termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può
provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche
qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione
eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo
l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali
e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo
l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in
sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua
iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle
prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più
accurata.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e
pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in
cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con
materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il
rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto
contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla
normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto
del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
4. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi
ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale
d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e
ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico
dell'esecutore.
5. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti
all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di
riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le
prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
6. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di
sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in
merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di
cantiere.
Art. 7
Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore
1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori,
con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove
nominati, svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate,
nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono
stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2,
del codice;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la
parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del
contratto stipulato;
c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti
dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore,
determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di
contestazione;
d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla
segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle
disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.
2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il
direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di
verifica dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'articolo 89, comma 9,
del codice.
3. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:
a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione
dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali,
macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo
previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione
contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice;
c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al
deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata
la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a
rischio sismico;
d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni
e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui
all'articolo 8, commi 5 e 6;
e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni
alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti
idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le
modalità descritte all'articolo 11;
f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da
forza maggiore, al fine di accertare:
1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore
dei lavori;
5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
4. Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano
d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi
durante la fase esecutiva dell'opera.
Art. 8
Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli
accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106
del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera
c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini
dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione
appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto
o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la
variazione.
2. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei
contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i
motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni
previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dei lavori risponde delle
conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o
addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che
non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a
beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o
comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
3. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori,
quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino
con spese a carico dell'esecutore stesso.
4. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può
far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è
accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a
sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui
la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto
dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e
comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale;
in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della
determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma
risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di
sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché
dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio,
eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del
codice.
5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano
categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i
quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di
nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove
esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a
riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti
alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il
direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
6. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino maggiori spese
rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere
ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante,
su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati
e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle
lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli
atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
7. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti
aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente
al RUP.
8. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore,
redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di
valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e
che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la
stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta
le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli
elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano
riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto
stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le
condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in
maniera sostanziale il progetto nè le categorie di lavori.
Art. 9
Contestazioni e riserve
1. Il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti
tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla
stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto.
Art. 10
Sospensione dei lavori
1. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, il
direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di
sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale
della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni
necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente
necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa
dei lavori.
2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento
dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori
disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107
del codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo
all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le
spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la
percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo
contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite
massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui
alla presente lettera;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione
dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.
231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata
dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono
riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei
macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati
dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui
fissati dalle vigenti norme fiscali.
3. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei
termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei
giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per
effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello
stesso periodo secondo il cronoprogramma.
4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei
lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e
indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di
ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla
redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche
dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.
Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la
sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei
lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni
al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai
fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva
all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere
l'illegittima maggiore durata della sospensione.
5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono
iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,
salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente
l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
6. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione
appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per
circostanze non previste dall'articolo 107 del codice.
Art. 11
Gestione dei sinistri
1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri
alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una
relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli
opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale
relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle
cose nell'esecuzione dell'appalto;
b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a
cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei
necessari provvedimenti.
2. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se
non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al
direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in
difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal
diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale
può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo
verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi
di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore
dei lavori;
e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Art. 12
Funzioni e compiti al termine dei lavori
1. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di
intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in
contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di
ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme
all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il
direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di
constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle
penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia
previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione
può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da
parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso
e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta
l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di
nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni
sopraindicate.
2. In sede di collaudo il direttore dei lavori:
a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse
necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione
dei lavori;
b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio
degli impianti.
3. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o
di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del
prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature
impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la
sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
Capo IV
Controllo amministrativo contabile
Art. 13
Attività di controllo amministrativo contabile
1. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata
all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con
precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a
tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la
registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e
misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul
registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che
consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di
costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento
dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro
accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento
dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di
appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione
di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché
possa sempre:
a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella
documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati
per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite
disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme
autorizzate.
Art. 14
I documenti contabili
1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori
o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo
delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione
rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:
a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:
1) l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;
2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;
3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
4) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive
fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed
economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che
possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e
idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che
possono essere utili;
6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore
dei lavori;
7) le relazioni indirizzate al RUP;
8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la
misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei
lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e
immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha
assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni
che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori
è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente
accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono
annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni
stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano
suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota
relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal
contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci
disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da
valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può
controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico
estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure
possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i
profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le
lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed
esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;
c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni
presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di
fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle
partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di
contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità
di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una
verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei
lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra
l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di
lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i
corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento
dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto
quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei lavori
propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per
serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine
cronologico. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in
occasione di ogni stato di avanzamento;
d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e
tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora.
Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e
modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai
fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve
precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di
conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della
differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette
immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di
pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore,
invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del
mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato
nel registro di contabilità;
e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito
della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente
ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del
lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto
finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma,
l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da
quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e
deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non
siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo
bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto
finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive
senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto
finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il
conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi
sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale
esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le
quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
2. Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel
caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il
rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il
sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto,
con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo
contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato
d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al
fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare
dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.
3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste
somministrate dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato
anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale.
L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le
lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai
impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di
impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente
fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente
preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste
possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni,
quando queste abbiano una certa importanza.
4. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli
ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei
lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene
opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione
dei predetti soggetti delegati.
5. Al conto finale di cui al comma 1, lettera e), il direttore dei lavori allega
la seguente documentazione:
a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito
concessi in uso all'esecutore;
c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta
approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di
sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di
registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle
eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari
intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore
non ancora definite;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione
dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione
delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi
dell'articolo 107, comma 5, del codice;
m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di
contabilità;
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione,
aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il
collaudo.
6. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche,
le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in
cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità
comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti
contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri
economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche
se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
8. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano
alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e
collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.
Art. 15
Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata
1. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti
elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili
a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la
concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina
contenuta nel presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire
l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai
soggetti competenti. Qualora la direzione dei lavori sia affidata a
professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente
accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni
contenute nel presente regolamento. Nel caso di mancato utilizzo di programmi di
contabilità computerizzata, che deve essere congruamente motivato dalla stazione
appaltante e comunicato all'Autorità, e comunque per il periodo strettamente
necessario per l'adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni delle
lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure
in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e
firmate dal RUP e dall'esecutore.
2. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la
compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la
registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale
incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore. Nei
casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità
computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la
compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati
rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.
3. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una
contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori
della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei
lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere
sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di
spesa.
Titolo III
IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI O FORNITURE
Capo I
Profili generali
Art. 16
Rapporti tra direttore dell'esecuzione e RUP
1. L'incarico di direttore dell'esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP,
tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall'Autorità ai sensi
dell'articolo 31, comma 5, del codice.
2. Il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio
mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire
la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in
relazione all'importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la
quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto
sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.
3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente
impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al
coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione
del contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 101, comma 6-bis, e dell'articolo 111, comma 2, del
codice, la stazione appaltante per i servizi e le forniture connotati da
particolari caratteristiche tecniche, così come individuati nelle linee guida
adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice, su
indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o
più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui
all'articolo 101, comma 4, del codice, per quanto compatibili, nonché coadiuvare
il direttore dell'esecuzione nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da
18 a 26.
Art. 17
Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo
1. Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e
le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono
riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le
finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP.
L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di
servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto
previsto all'articolo 21.
2. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo
tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni ai sensi dell'articolo 26,
comma 2, che devono essere congruamente motivati dalle stazioni appaltanti e
comunicati all'Autorità, e comunque per il periodo di tempo strettamente
necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari
per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono avere forma
scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta
conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.
3. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di
fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.
Capo II
Funzioni e compiti in fase di esecuzione
Art. 18
L'attività di controllo
1. Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla
stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi
stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali
e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
2. In relazione alle specifiche tipologie di forniture o servizi oggetto di
contratto, le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono
indirizzate a valutare i seguenti profili:
a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità
a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e
eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale,
sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.
Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve
essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di
parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte.
Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.
3. Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali
ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali,
anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel
contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi
consentiti.
Art. 19
Avvio dell'esecuzione del contratto
1. Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che
il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione,
fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo,
laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione
delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono
indicati:
a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione
dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato
attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione
dell'attività.
2. Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, è disposta
l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di
avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle
relative spese.
3. Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore
dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza,
indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve
immediatamente eseguire.
Art. 20
Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore
1. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore
dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese
subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono
subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante
ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la
parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e
del contratto stipulato;
c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni
eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti
all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione
oggetto di contestazione;
d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla
segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle
disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.
2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il
direttore dell'esecuzione coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di
verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell'articolo 89, comma 9,
del codice.
Art. 21
Contestazioni e riserve
1. Il direttore dell'esecuzione, per la gestione delle contestazioni su aspetti
tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla
stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto.
Art. 22
Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
1. Il direttore dell'esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli
accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo
106, comma 1, del codice.
2. Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti
dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita
relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il
direttore dell'esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall'aver
ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto
regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare
danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in
materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione
appaltante.
3. In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione,
quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino
della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore
stesso.
4. Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di
cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il
diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove
prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi
prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità
ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della
determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma
risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di
sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché
dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio,
eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208
del codice.
5. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano
prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il
prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi
sono valutati:
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente
da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di
formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore
dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel
quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta
del RUP.
Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la
stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base
di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i
prezzi si intendono definitivamente accettati.
6. Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non
comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al
RUP.
Art. 23
Sospensione dell'esecuzione
1. Il direttore dell'esecuzione, quando ordina la sospensione dell'esecuzione
nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del codice,
indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso
articolo 107, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo,
anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già
effettuate.
2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato
il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali
delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4
dell'articolo 107 del codice. Si applicano i criteri di quantificazione di cui
all'articolo 10, comma 2, in quanto compatibili.
3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore
dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa
dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni
dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore
dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione
del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve
riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore
dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data
della relativa redazione.
Art. 24
Gestione dei sinistri
1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle
persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione compila una
relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli
opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale
relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:
a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni
all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di
danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata
assunzione dei necessari provvedimenti.
2. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o
di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'esecutore
ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione nei termini stabiliti dal capitolato
speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di
decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale
indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore
dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo,
accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore
dell'esecuzione;
e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la
colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Art. 25
Funzioni e compiti al termine dell'esecuzione del contratto
1. Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di
intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i
necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque
giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al
RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
Art. 26
Il controllo amministrativo-contabile
1. Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al
controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura,
attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione
e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e
la registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei
termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nei documenti di
gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di
cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere con i
pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione
effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni
previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP.
Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in
occasione dei pagamenti.
2. La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità
dell'ordinamento delle singole stazioni appaltanti, mediante l'utilizzo di
strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche,
interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non
limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della
disciplina contenuta nel presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire
l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai
soggetti competenti.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi
dell'articolo 217, comma 1, lettera u), del codice, sono abrogati gli articoli
da 178 a 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Art. 28
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede
mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 marzo 2018
Il Ministro: Delrio
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2018 Ufficio controllo atti
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1154
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