Regione Umbria, DGR 28 dicembre 2017, n.
1591 - Approvazione del documento predisposto dal Tavolo Sicurezza e
regolarità contributiva negli interventi di riparazione e
ricostruzioni attivati a seguito degli eventi sismici 2016
Regione Umbria
Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2017, n. 1591
Approvazione del documento predisposto dal Tavolo Sicurezza e
regolarità contributiva negli interventi di riparazione e
ricostruzioni attivati a seguito degli eventi sismici 2016.
B.U.R. 10 gennaio 2018, n. 2 - s.o. n. 4
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto:
"Approvazione del documento predisposto dal Tavolo Sicurezza e
regolarità contributiva negli interventi di riparazione e
ricostruzioni attivati a seguito degli eventi sismici 2016." e la
conseguente proposta dell'assessore Giuseppe Chianella, sentito
l'assessore Luca Barberini;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso
dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso
dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza
dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa
attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione
1. approvare il documento allegato quale parte integrante e
sostanziale predisposto dal Tavolo Sicurezza e regolarità
contributiva negli interventi di riparazione e ricostruzione
attivati a seguito degli eventi sismici 2016 comprensivo dei suoi 5
allegati;
2. fare proprie le azioni proposte nel documento;
Azione 1 - La vigilanza;
Azione 2 - La formazione per la sicurezza;
Azione 3 - L'informazione ai committenti privati in tema di
sicurezza;
Azione 4 - Manutenzione evolutiva del Sistema Informativo per la
notifica Preliminare SINPOL;
Azione 5 - Proposta dell'applicazione del DURC di congruità sugli
interventi di ricostruzione pubblica e privata;
3. di incaricare dell'attuazione delle azioni contenute nel
documento i servizi regionali:
- "Opere pubbliche: programmazione, progettazione e attuazione.
Monitoraggio e sicurezza" della Direzione regionale Governo del
territorio e paesaggio. Protezione civile. Infrastrutture e
mobilità;
- "Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare" della
Direzione regionale Salute, welfare. Organizzazione e risorse umane;
4. di dare mandato ai Servizi di cui al precedente punto 3 di
vigilare sull'attuazione delle Azioni previste nel documento di cui
al punto 1;
5. di continuare i lavori del Tavolo al fine di definire ulteriori
azioni che si rendessero necessarie al fine di garantire la
sicurezza delle persone coinvolte nel processo di ricostruzione;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul
sito regionale.
La Presidente
MARINI
(su proposta dell'assessore Chianella)
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Approvazione del documento predisposto dal Tavolo Sicurezza
e regolarità contributiva negli interventi di riparazione e
ricostruzioni attivati a seguito degli eventi sismici 2016.
Premesso che:
- la Costituzione italiana all'art. 117 sancisce che sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a tutela e sicurezza del
lavoro;
- la Regione Umbria si è avvalsa delle competenze in materia di
sicurezza costituzionalmente assegnate ed ha implementato la
promozione di iniziative finalizzate ad estendere la cultura della
prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei cantieri;
- la legge regionale n. 1/2015 "Norme per l'attività edilizia" e la
legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2010 "Disciplina regionale dei
lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i
lavori pubblici" costituiscono il quadro normativo entro cui si
collocano tali iniziative.
Visto
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la
quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 1bis della
legge n. 225/92, lo stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle
regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dalla data del 24 agosto
2016;
- Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e successive
modifiche e integrazioni;
Premesso inoltre che:
- il territorio della regione Umbria è stato colpito da eccezionali
eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016; i quali hanno
danneggiato fabbricati e infrastrutture;
- i territori più colpiti sono quelli ricompresi nei comuni di cui
agli Allegati 1, 2, e 2bis della legge 229/2016 e s.m.i.;
- si rendono necessari interventi volti alla riparazione e
ricostruzione degli edifici e delle infrastrutture danneggiate;
- tali interventi saranno attuati mediante apertura di cantieri sia
pubblici che privati che determineranno un aumento del rischio di
infortunio nel settore edile in Umbria.
Considerato che:
- il settore edile è da sempre interessato fortemente sia per
frequenza che per gravità dal fenomeno infortunistico;
- il sistema produttivo umbro è caratterizzato da una grande
frammentazione e da un elevato numero di piccole imprese orientate a
un mercato prevalentemente regionale.
Considerato inoltre che l'Umbria ha compiuto un lungo percorso in
tema di salute nei luoghi di lavoro e contrasto al lavoro sommerso,
attraverso:
- il potenziamento dell'attività di vigilanza a partire
dall'attivazione dei piani nazionali agricoltura ed edilizia;
- la creazione di una banca dati unica dei cantieri denominata
SINPOL a servizio di tutto il mondo della vigilanza sui lavoratori
ed imprese nei cantieri;
- l'attività di coordinamento sviluppata in seno al Comitato
regionale di coordinamento per la Salute e sicurezza sul lavoro, per
migliorare sia il processo di valutazione dei rischi presenti nei
diversi contesti produttivi, sia i processi connessi con la
formazione dei diversi attori della prevenzione aziendale
- l'obbligo di richiesta e controllo del DURC di congruità che mette
in relazione le forze lavoro presenti in un cantiere con i
contributi effettivamente versati dalle imprese esecutrici.
Atteso che l'alta esposizione dei lavoratori del settore edile
conseguente all'apertura di un numero elevato di cantieri costringe
perÚ a ripensare alle attività poste in essere in materia di
sicurezza e contrasto al lavoro nero provando da un lato a puntare
sul miglioramento della qualità dell'attività di vigilanza
dall'altra a sviluppare nuovi approcci che aumentino il grado di
attenzione ai lavoratori, alla loro formazione ed alla regolarità
del lavoro.
Visto che questi obiettivi si perseguono con uno sforzo comune di
tutte le Istituzioni che a vario titolo si occupano di prevenzione
negli ambiti di lavoro con particolare riguardo al settore
dell'edilizia, fornendo supporto al mondo del lavoro presente sui
territori interessati.
Atteso che:
- nell'incontro tenutosi il 29 marzo 2017 alla presenza della
Presidente Marini, vicecommissario alla ricostruzione post sisma per
l'Umbria, è stato stabilito di istituire un Tavolo dove potessero
essere elaborate proposte in materia di sicurezza e regolarità
contributiva da sottoporre alla Giunta regionale;
- in occasione della riunione del Comitato regionale di
coordinamento per la Salute e sicurezza sul lavoro, tenutosi il 30
marzo 2017 è stata rinnovata la richiesta di istituire un Tavolo di
lavoro sul tema sicurezza cantieri e regolarità contributiva;
- la Giunta regionale ha ritenuto necessario coinvolgere tutte le
istituzioni che a vario titolo si occupano di prevenzione e
regolarità nel settore edile istituendo con D.G.R. n. 617 del 31
maggio 2017 il Tavolo Sicurezza e regolarità contributiva negli
interventi di riparazione e ricostruzioni attivati a seguito degli
eventi sismici 2016;
- con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha stabilito,
che:
a. il tavolo è costituito dai tutti i soggetti interessati alla
materia ed in particolare i rappresentanti della Regione Umbria e
degli Uffici speciali ricostruzione dell'Umbria, delle ASL, degli
Ordini e Collegi professionali, da UPI, ANCI,
ANCE, Confapi, Confartigianato, CNA, Movimento cooperativo di
produzione e lavoro, Fillea CGIL, Filca CISL, Feneal UIL, CISAL,
Casse edili di Terni e Perugia, CESF Perugia, TESEF Terni, Direzione
territoriale del Lavoro, INAIL, INPS e Vigili del Fuoco;
b. il tavolo è coordinato dall'assessore Giuseppe Chianella;
c. la segreteria del tavolo è curata dal Servizio Opere pubbliche:
programmazione, progettazione e attuazione. Monitoraggio e sicurezza
della Direzione regionale Governo del territorio e paesaggio.
Protezione civile. Infrastrutture e mobilità;
d. obiettivo del Tavolo è quello di elaborare proposte da sottoporre
alla Giunta regionale in materia di:
1. contrasto al lavoro nero e regolarità contributiva;
2. prevenzione degli infortuni nei cantieri;
3. miglioramento della qualità dell'attività di vigilanza;
4. formazione di tutti gli attori che a vario titolo operano sui
cantieri della ricostruzione;
5. buone pratiche da utilizzare nella realizzazione degli interventi
di ricostruzione di edifici ed infrastrutture;
6. iniziative finalizzate ad estendere la cultura della prevenzione
e la tutela della salute e sicurezza nei cantieri;
7. indicazioni sull'osservanza delle norme presenti e non derogabili
vigenti sul territorio in materia di sicurezza tra le quali le norme
in materia di prevenzione dalle cadute dall'alto;
Visto che:
- il tavolo si è riunito una prima volta il giorno 6 luglio 2017;
- durante la prima riunione si è deciso di istituire 4 sottogruppi
di lavoro con competenze specifiche per accelerare l'elaborazione
delle proposte:
1. gruppo 1 Vigilanza dei cantieri coordinato dall'ing. Patrizia
Macaluso del Servizio Opere pubbliche: programmazione, progettazione
e attuazione. Monitoraggio e sicurezza;
Competenza: predisporre una proposta di modalità condivisa di
vigilanza sui cantieri della ricostruzione sia quelli presenti nel
cratere che quelli fuori cratere attuata mediante l'aggiornamento
del sistema informatizzato SIN- POL;
2. gruppo 2 Formazione coordinato dalla dott.ssa Gabriella Madeo del
Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare
della Direzione regionale Salute, welfare. Organizzazione e risorse
umane;
Competenza: predisporre proposte circa la formazione che riguarda
gli attori della ricostruzione (tecnici, imprese, RLS, ecc);
3. gruppo 3 Sicurezza interventi coordinato dall'ing. Patrizia
Macaluso del Servizio Opere pubbliche: programmazione, progettazione
e attuazione. Monitoraggio e sicurezza;
Competenza: proporre azioni che garantiscano e migliorino gli
standard di sicurezza umbri nei cantieri e in genere negli
interventi sugli edifici ricostruiti;
4. gruppo 4 Regolarità contributiva;
Competenza: implementazione e coordinamento degli interventi in
materia di regolarità contributiva per gli interventi di
ricostruzione in Umbria.
- i gruppi hanno individuato alcune azioni che perseguono gli
obiettivi assegnati al tavolo con la D.G.R. 617/2017 da porre in
essere nelle more dell'avvio degli interventi di ricostruzione;
- le azioni proposte sono raccolte in un documento che è stato
predisposto, sulla base delle richieste dei partecipanti ai gruppi,
congiuntamente dai Servizi "Opere pubbliche: programmazione,
progettazione e attuazione. Monitoraggio e sicurezza" e
Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare";
- il documento è stato condiviso:
a. in data 27 novembre 2017 sul Tavolo Sicurezza e regolarità
riunito al completo;
b. in data 12 dicembre 2017 in sede di Comitato regionale di
coordinamento per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
Sentito l'assessore alla Salute, Luca Barberini;
Tutto ciÚ premesso si propone alla Giunta regionale di:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
Regione Umbria
"Sicurezza sul lavoro negli interventi di ricostruzione post
sisma 2016"
Documento predisposto dal
Tavolo Sicurezza e regolarità contributiva negli interventi di
riparazione e ricostruzione attivati a seguito degli eventi sismici
2016
Indice
Premessa
Finalità
Azioni
Azione 1 - La vigilanza
Azione 2 - La formazione per la sicurezza
Azione 3 - L'informazione ai committenti privati in tema di
sicurezza
Azione 4 - Manutenzione evolutiva del Sistema Informativo per la
notifica Preliminare SINPOL
Azione 5 - Proposta dell'applicazione del DURC di congruità nel
cratere
ALLEGATO 1
Procedura per la vigilanza in edilizia.
ALLEGATO 2
Il cantiere complesso nel sisma 2016.
ALLEGATO 3
Proposta per l'attuazione del documento unico di regolarità
contributiva comprensivo della congruità dell'incidenza della
manodopera nei contratti inerenti gli interventi di ricostruzione a
seguito degli eventi sismici del 2016 e ss.
ALLEGATO 4
Linee Guida per il calcolo dell'incidenza della manodopera.
ALLEGATO 5
Tabelle con indicazione delle percentuali di manodopera elaborate
dalla Segreteria Tecnica dell'elenco prezzi sul prezzario del
cratere.
Premessa
A seguito degli eccezionali eventi sismici verificatisi a partire
dal 24 agosto 2016 che hanno provocato ingenti danni a fabbricati e
infrastrutture, il territorio umbro sarà interessato da una estesa
opera di ricostruzione che comporterà l'apertura di numerosi
cantieri sia pubblici che privati. Il comparto costruzioni è da
sempre caratterizzato da un'elevata frequenza infortunistica, a cui
si accompagna un'elevata gravità. Inoltre nel cantiere vi è
certamente una maggiore difficoltà rispetto all'insediamento
produttivo fisso nell'applicare la normativa, per il variare nel
tempo delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, delle fasi di
lavoro e delle professionalità impiegate al suo interno. Inoltre il
sistema produttivo umbro è caratterizzato da una grande
frammentazione e da un elevato numero di piccole imprese e orientate
a un mercato prevalentemente regionale anche questo un fattore che
può determinare maggiore difficoltà nell'applicare le norme di
sicurezza.
Deve essere sottolineato che l'Umbria negli ultimi venti anni ha
compiuto un lungo percorso in tema di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro e contrasto al lavoro sommerso, attraverso:
> il mantenimento di alti livelli di vigilanza nei luoghi di lavoro
e il miglioramento della qualità e dell'efficacia della stessa;
> l'attività di coordinamento sviluppata in seno al Comitato
regionale di Coordinamento per la salute e sicurezza sul lavoro, per
migliorare sia i processi di prevenzione svolti nelle aziende e la
formazione dei diversi attori della prevenzione aziendale;
> l'obbligo di richiesta e controllo del DURC di congruità, che
mette in relazione le forze lavoro presenti in un cantiere con i
contributi effettivamente versati dalle imprese esecutrici alla
Cassa Edile del territorio;
> la creazione di una banca dati unica dei cantieri denominata
SINPOL che realizzando la semplificazione dell'invio della notifica
preliminare da parte dei Committenti dei cantieri garantisce lo
scambio e la condivisione dei dati messi a disposizione degli organi
di vigilanza;
> la legislazione specifica in materia di caduta dall'alto durante
gli interventi di manutenzione.
L'alta esposizione dei lavoratori del settore edile, conseguente
all'apertura di un numero elevato di cantieri, impone un ulteriore
attenzione alle attività poste in essere in materia di sicurezza e
contrasto al lavoro nero, puntando sul miglioramento della qualità
dell'attività di vigilanza e al contempo allo sviluppo di nuovi
approcci volti ad aumentare la consapevolezza e l'impegno delle
imprese rispetto alla sicurezza sul lavoro.
Nella convinzione che questi obiettivi possano essere perseguiti
solo attraverso lo sforzo comune di tutte le istituzioni che a vario
titolo si occupano di prevenzione con particolare riguardo al
settore dell'edilizia, fornendo supporto al mondo del lavoro
presente sui territori interessati si è ritenuto opportuno
coinvolgere tutte le istituzioni che a vario titolo si occupano di
prevenzione e regolarità nel settore edile istituendo il "Tavolo
della sicurezza" con Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio
2017, n. 617. Costituzione del Tavolo Sicurezza e regolarità
contributiva negli interventi di riparazione e ricostruzioni
attivati a seguito degli eventi sismici 2016."
Il "Tavolo della sicurezza", composto dai rappresentanti del sistema
pubblico della prevenzione, delle parti sociali, degli enti
bilaterali, degli ordini e collegi professionali, ha lavorato con il
fine di promuovere iniziative volte a incrementare la tutela della
salute e sicurezza sul lavoro mettendo a sistema quanto già fatto in
questi anni, anche sulla base dell'esperienza del sisma del 1997 e
pianificando interventi concreti sia in materia di vigilanza, che di
supporto per la creazione di valore per l'impresa anche in termini
etici.
Il presente documento è il frutto del lavoro del Tavolo della
sicurezza è posto in condivisione in seno al Comitato Regionale di
Coordinamento per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui
all'art. 7 del D.lvo 81/2008.
Finalità
La presente proposta persegue gli obiettivi specifici di:
1. promuovere il miglioramento delle condizioni di sicurezza e
regolarità del lavoro delle imprese impegnate nella ricostruzione,
al fine di ridurre il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali;
2. valorizzare la funzione di assistenza dei soggetti che si
occupano di prevenzione nei luoghi di lavoro, fornendo ai cittadini,
alle imprese e ai professionisti che si occuperanno della
ricostruzione;
3. favorire le sinergie con tutti i soggetti, anche esterni al
sistema pubblico della prevenzione, per supportare le attività di
formazione, l'informazione e l'assistenza a tutti i soggetti
coinvolti nella ricostruzione;
4. potenziare la funzione di intelligence in materia di vigilanza e
controllo nell'area del cratere favorendo la programmazione
integrata dei controlli da parte dei vari soggetti istituzionali
deputati, anche attraverso l'implementazione dei sistemi informativi
esistenti;
5. promuovere, attraverso la condivisione con le imprese, interventi
mirati allo sviluppo della responsabilità sociale, all'applicazione
dei principi di etica d'impresa e all'adozione di buone prassi e di
modelli di formazione innovativi anche nella piccola e media
impresa.
AZIONI
Azione 1 - La vigilanza
L'azione di vigilanza è fondamentale anche per realizzare finalità
di prevenzione, pertanto le zone della ricostruzione dovranno essere
presidiate in modo particolare con un'attività estesa, uniforme ed
efficace.
Gli interventi di vigilanza potranno essere condotti anche
attraverso con controlli dei cantieri "a vista", rafforzando i
criteri di "intelligence" per la selezione dei cantieri maggiormente
a rischio. Sarà cura dei diversi organi deputati alla vigilanza, tra
cui ASL ed Ispettorato del lavoro, realizzare una programmazione
coordinata degli interventi tale da evitare sovrapposizioni e che
tenga conto delle priorità d'azione secondo logiche di omogeneità ed
efficienza.
E' pertanto di assoluta priorità potenziare il sistema SINPOL, già in
grado di garantire la selezione dei cantieri più significativi
secondo i criteri di "intelligence", in modo che sia in grado di
evidenziare i cantieri vigilati e georeferenziati e facilitare la
programmazione integrata dei controlli dei diversi enti.
Il potenziamento del SINPOL permette di dotare il sistema
istituzionale di uno strumento trasparente di gestione della
sicurezza dei cantieri del terremoto che potrebbe qualificarsi quale
modello sperimentale di riferimento per l'intero cratere.
Si prevede quindi:
1. il potenziamento dell'attività di vigilanza nell'intera area del
cratere al fine di favorire il più possibile "l'effetto alone" per
cui non solo le aziende controllate, ma anche quelle non
direttamente ispezionate, in quanto possibili bersagli di un
controllo, rispettino maggiormente le norme di sicurezza;
2. la condivisione dei criteri di priorità per la scelta dei
cantieri da ispezionare;
3. l'applicazione di una procedura condivisa per l'attività di
vigilanza fra i diversi enti coinvolti (allegato 1, procedura
edilizia approvata con dgr n. 629/2013), con l'obiettivo di
aumentare il livello di efficacia ed appropriatezza delle azioni di
vigilanza, intervenendo sistematicamente sulle condizioni di rischio
ed in particolare:
o l'attivazione dell'intervento prioritariamente nei cantieri con
gravi irregolarità;
o il controllo di quattro rischi prioritari (caduta dall'alto,
sprofondamento, seppellimento, elettrocuzione);
o il miglioramento degli aspetti di tipo organizzativo e procedurale
del cantiere;
o la verifica dell'adempimento degli obblighi di scambio documentale
tra le diverse figure coinvolte in cantiere;
o la vigilanza di fase, ovvero l'esame puntuale della progettazione
e l'impostazione complessiva della prevenzione nel cantiere
correlata alla fase rilevata al momento del sopralluogo (scavo,
elevazione delle murature, solai, coperture, etc.).
In caso di accessi finalizzati anche alla verifica dell'osservanza
delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione
sociale, l'individuazione dei cantieri da ispezionare avverrà
parimenti con riferimento ad indici di rischio specifici relativi
alla irregolarità dei rapporti di lavoro.
4. l'attivazione di una vigilanza congiunta fra enti in una quota
parte dei cantieri da ispezionare;
5. la valorizzazione della funzione assistenziale degli organi di
vigilanza in quanto portatori di uno specifico contenuto tecnico,
attraverso lo sviluppo di iniziative informative, divulgative e di
confronto con aziende e professionisti coinvolti nel sistema della
ricostruzione (in particolare Responsabile dei Lavori, Coordinatori
della Sicurezza in Fase di Esecuzione etc.), con una specifica
attenzione al modello organizzativo ed alle procedure utilizzate ed
alle risorse assegnate;
6. l'istituzione di una commissione "vigilanza" permanente
all'interno dell'Ufficio operativo previsto dal DPCM 21 dicembre
2007 costituita dalle istituzioni che si occupano di vigilanza nei
luoghi di lavoro, coordinata dal Servizio Prevenzione nei Luoghi di
lavoro della USL Umbria2, con l'obiettivo di programmare gli
interventi di vigilanza, monitorare il raggiungimento degli standard
previsti, realizzare iniziative comuni di confronto con i
professionisti e comunque costituire un luogo di confronto per
l'analisi delle problematiche emergenti;
7. l'individuazione di indicatori di vigilanza che permettano la
progettazione di un sistema di monitoraggio che sia in grado di
restituire le performance dell'attività di vigilanza come sopra
indicata.
Azione 2 - La formazione per la sicurezza
L'analisi delle dinamiche di insorgenza degli infortuni sul lavoro
ha ampiamente dimostrato che il fattore umano è il determinante più
frequentemente correlato all'evento lesivo; il sistema di analisi
della dinamica e delle cause di infortunio INFORMO dimostra che
oltre la metà degli infortuni mortali e gravi sono legati ad aspetti
di processo o procedurali ("Attività infortunato" ed "Attività di
terzi"); l'elemento in comune che viene messo in luce è che il
"problema di sicurezza" maggiormente riscontrato è "l'errore di
procedura", a sua volta legato ad una pratica scorretta o alla
carente formazione, informazione o addestramento dei lavoratori. Fra
i fattori che spiegano la non adeguata gestione dei rischi
lavorativi vi è la tendenza sia da parte dei lavoratori che del
datore di lavoro a sottovalutare il rischio, la mancanza di una
formazione e di un addestramento che orienti in concreto i
comportamenti, istruzioni e procedure spesso difficili da
comprendere soprattutto per lavoratori con basso livello di
istruzione o di altre nazionalità.
In Umbria è voluto puntare sulla qualità della formazione sulla
sicurezza, sperimentando attraverso due progetti del Piano Regionale
della Prevenzione 2014-2018 modelli di formazione innovativa, da
poter poi riprodurre, una volta validati, in altri contesti. In
particolare:
- progetto "Un "cantiere complesso" come modello di sicurezza,
prevenzione e promozione della salute" in cui attraverso una
collaborazione fra diversi enti, in primis l'INAIL, CESF, TESEF e
ASL si è sperimentato e validato un modello di gestione del cantiere
che va oltre il mero rispetto della normativa. La sperimentazione è
avvenuta in due cantieri, il cantiere della ricostruzione post
terremoto del 2009 di Marsciano-Spina e il cantiere di
ristrutturazione della Cascata delle Marmore di Terni; le aziende
che hanno partecipato al progetto sono state coinvolte in un
percorso formativo motivazionale rivolto ai lavoratori e ai datori
di lavoro volto alla acquisizione di una metodologia per
l'osservazione dei comportamenti messi in atto nel cantiere dagli
stessi lavoratori, facendoli diventare parte responsabile della
sicurezza. Vengono individuate le operazioni sbagliate e valutata la
reale percezione del rischio, con lo scopo di attivare idonei
meccanismi di riconoscimento, necessari alla trasformazione dei
comportamenti da insicuri a sicuri. Sui due cantieri complessi
presenti in Umbria sono stati realizzati numerosi incontri formativi
e motivazionali che hanno coinvolto tutti i soggetti impegnati nei
lavori. Le osservazioni raccolte hanno permesso di acquisire
informazioni interessanti ai fini dell'analisi e alla redazione di
un modello di buona prassi.
Il progetto, rimodulato, deve essere riprodotto nei cantieri della
ricostruzione post sisma 2016 (allegato 2).
- progetto "I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza: da
anello debole del sistema aziendale della prevenzione ad
interlocutore competente del management e del sistema di controllo"
in cui si è sperimentato in un gruppo di circa 70 RLS un modello di
formazione per questa figura della prevenzione, innovativo rispetto
ai format tradizionali, privilegiando tecniche di apprendimento
attivo rispetto alla classica lezione frontale. Anche questa
esperienza potrà essere riprodotta nella ricostruzione post sisma.
Il tavolo formazione ha inoltre convenuto sulla necessità di
promuovere in questo particolare contesto della ricostruzione la
formazione su alcuni temi di particolare rilevanza:
1. prevenzione delle cadute dall'alto:
sperimentare un modello per la formazione dei lavoratori delle
imprese impegnate nel particolare contesto della ricostruzione nella
in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 16/2013
"Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto" e definire
quindi gli standard formativi;
2. prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute derivanti
dalle attività di demolizione e rimozione delle macerie;
3. formazione a professionisti sia pubblici che privati in materia
di adempimenti e responsabilità delle varie figure del sistema
pubblico in materia di sicurezza e regolarità del lavoro e controlli
nei cantieri pubblici e privati. Il tema è già stato trattato con i
Responsabili Unici del procedimento, gli uffici di supporto ai RUP,
i Direttori di esecuzione del contratto ed i Direttori Lavori
dell'Ente Regione Umbria che stanno operando sui cantieri
dell'emergenza. Il corso è stato tenuto da Servizio di prevenzione
delle ASL e ispettorato del lavoro;
Obiettivo del corso è quello di fornire il quadro normativo ed il
profilo di responsabilità entro cui si muovono le varie figure che
intervengono nei cantieri a vario titolo in materia di sicurezza e
regolarità del lavoro;
4. formazione per i tecnici pubblici e privati con particolare
attenzione a coloro che rivestono il ruolo del Direttore lavori in
materia di calcolo del costo della manodopera e congruità
organizzata con le casse edili umbre;
5. azioni rivolte alle imprese che intendono realizzare programmi di
sviluppo e/o riconversione con l'effetto di incrementare il proprio
organico e necessitano di figure "ad hoc" da formare all'interno
dell'azienda, ricorrendo anche a periodi di tirocinio e si
concludano con un'assunzione incentivata.
Sarà inoltre importante implementare attività e progettualità
formative in materia di sicurezza per le imprese, non solo
strettamente edili, che interverranno nella ricostruzione.
Azione 3 - L'informazione ai committenti privati in tema di
sicurezza e DURC
Per quanto riguarda i Committenti dei cantieri privati, l'esperienza
acquisita con la campagna informativa per la promozione
dell'informazione e della conoscenza delle normative e delle regole
per la sicurezza nei cantieri "Costruisci con la testa" realizzata
prima nell'area di Foligno, Spoleto e Valnerina e, ripetuta nel 2012
nel Perugino, costituisce una solida base per la realizzazione di
iniziative rivolte ai cittadini per fare conoscere le regole da
seguire ed i comportamenti da adottare nei cantieri della
ricostruzione in merito alla sicurezza ed alla regolarità del
lavoro.
In un momento in cui la ricostruzione della propria casa passa per
essere una procedura troppo complessa per essere gestita dal normale
cittadino ci sembra giusto riaffermare in materia di responsabilità
l'importanza delle scelte che si fanno riguardo a chi opera e
ricostruisce la propria casa in modo da evitare incidenti anche
mortali in cantiere.
Durante le attività informative verranno inoltre illustrate le nuove
funzionalità del SINPOL volte ad essere strumento per il committente
finalizzato ad ottemperare a suoi precisi obblighi, come ad esempio
la trasmissione di specifica documentazione agli enti, la verifica
di idoneità tecnica, comprensiva del DURC, e l'inserimento
obbligatorio del nominativo o dei nominativi dei soggetti preposti
alla gestione del cantiere.
Azione 4 - Manutenzione evolutiva del Sistema Informativo per
la notifica Preliminare SINPOL
La politica regionale di semplificazione, istituzionale ed
amministrativa, che è attuata grazie alla l.r. 18/2011 "Riforma del
sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e
istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche
normative" e alla l.r. 8/2011 "Semplificazione amministrativa e
normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali
territoriali" ha l'obiettivo di costruire un sistema regionale di
enti "semplici", riconoscendo nella semplificazione non un fine, ma
il mezzo per migliorare il rapporto con i cittadini, i soggetti
economici, le formazioni sociali.
Nell'attuazione di detta politica è fondamentale il coinvolgimento e
la responsabilizzazione di tutti coloro che operano all'interno del
sistema amministrativo stesso.
E' questo contesto in cui è nato nel 2012 il Sistema Informatizzato
per la Notifica Preliminare OnLine (SINPOL) con l'obiettivo di
fornire un servizio all'utenza nella direzione della
semplificazione, della dematerializzazione e del risparmio della
spesa e dall'altra parte di favorire lo sviluppo di una banca dati
comune fra le Istituzioni e gli Enti, al fine di sviluppare sinergie
per la tutela della salute dei lavoratori, nonché per la lotta al
lavoro irregolare, dall'altra.
Il sistema oggi funzionante h24 mette proponendosi come strumento di
semplificazione per i cittadini umbri che aprono un cantiere, ha in
realtà profondamente modificato la percezione della sicurezza del
cantiere e del significato di quello che prima era considerato un
mero adempimento burocratico.
Si vuole creare in SINPOL il luogo virtuale in cui fare
programmazione congiunta dei controlli da effettuare nei cantieri
umbri e lo scambio dei dati.
La manutenzione evolutiva comprenderà i seguenti interventi:
1. Miglioramento del servizio di assistenza on line in modo da
efficientare il servizio in vista dell'incremento di apertura dei
cantieri dovuto alla ricostruzione creando un modulo on line a
compilazione assistita contenente:
a. Codice fiscale o cantiere per cui si chiede assistenza -
aggiungere identificativo per ogni segnalazione.
b. Nome e cognome utente.
c. Allegare documento identità valido.
d. Numero telefonico di riferimento per l'assistenza.
e. Motivazione della richiesta.
2. Creazione di un'area virtuale denominata "Sopralluoghi"
accedibile con specifico ruolo Sulla nuova area:
a. sono inseriti i dati relativi ai sopralluoghi effettuati dai
Servizi PSAL e dall'Ispettorato del lavoro;
b. si possono effettuare ricerche dei cantieri da trasformare in
fogli excel;
c. se il cantiere è stato visitato, sono visualizzate:
I. data visita;
II. irregolarità riscontrate (da categorizzare);
III. le attività svolte.
3. Creazione e pubblicazione di una reportistica dei dati aggregati
da pubblicare on line in tempi reali.
Nuovi grafici/report per i cantieri: torta cantieri per tipologia
(standard/ricostruzione ).
4. Miglioramento del motore di ricerca interno al sistema
introducendo la possibilità di effettuare la ricerca per:
a. data della notifica indicando un periodo (dal ... al ...);
b. "Cantieri sisma";
c. impresa presente nel cantiere introducendo la ragione sociale o
Partita IVA;
d. cantieri afferenti ad un unico committente o responsabile dei
lavori;
e. cantieri gestiti dallo stesso preposto/dirigente dell'impresa.
5. trasformazione delle ricerche in un file di esportazione "CSV"
completo di tutti i dati della notifica (figure professionali ed
imprese.
6. Aggiungere la funzionalità per invio automatico della notifica al
competente ufficio del Comune ove vengano svolti i lavori in modo da
ottemperare all'obbligo di trasmissione posto in carico al
Committente ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera c del D.lgs 81/08.
Tale invio costituirà inoltre "comunicazione di inizio dei lavori"
ai sensi della vigente disciplina edilizio/urbanistica.
7. Aggiungere la possibilità in un cantiere di dichiarare la
sospensione/ripresa dei lavori (da parte del committente o di chi ha
il controllo) sia per i cantieri privati che pubblici- loggare
l'operazione - broker WEBSERVICES - potrebbe essere una nuova
notifica di sospensione o ripresa.
8. Aggiungere la funzionalità, anche in riferimento al precedente
punto, per invio automatico della notifica al competente ufficio del
Comune ove vengano svolti i lavori in modo che tale invio
costituisca "comunicazione sospensione/ripresa dei lavori" ai sensi
della vigente disciplina edilizio/urbanistica.
9. Aggiungere funzionalità per dichiarare la chiusura di un cantiere
inserendo la data di effettiva chiusura ed impedendo di inviare
notifiche se il cantiere è chiuso e inviare email di notifica della
chiusura ai vari attori del cantiere e anche al referente del comune
in cui ricade il cantiere (email specificata in delega per l'ente).
Anche in tale fattispecie l'invio costituisce "comunicazione di fine
lavori" ai sensi della vigente disciplina edilizio/urbanistica.
10. Prelevare i dati in cooperazione dal sistema MUDE della
ricostruzione per i cantieri finanziati dalla ricostruzione.
11. Verificare se l'impresa inserita in notifica è dotato di sistema
di gestione della sicurezza certificato OHSAS 18001 con accesso in
web service al Sistema di ACCREDIA o delle Camere di Commercio,
dandone evidenza in notifica.
12. Verificare se l'impresa inserita in notifica è dotato di sistema
asseverato di gestione della sicurezza con accesso in web service al
Sistema dei CPT dandone evidenza in notifica.
13. Verificare se l'impresa inserita in notifica ha un DURC in corso
e valido attraverso accesso in web service al Sistema Casse
Edili/INPS/INAIL impedendo, in caso negativo, l'invio della
notifica. In caso positivo trasmissione automatica del DURC
dell'impresa inserita nella Notifica Preliminare alla piattaforma
MUDE e/o al competente ufficio Comunale in modo da ottemperare
all'obbligo di trasmissione posto in carico al Committente ai sensi
dell'art. 90 comma 9 lettera c del D.l.vo 81/08.
14. Verificare se l'impresa inserita in notifica è inserita nelle
white list del Commissario di governo dandone evidenza in notifica.
15. Restituzione delle imprese inserite nelle notifiche della
ricostruzione al sistema di controllo delle imprese previste in
ricostruzione.
16. Invio automatico alla piattaforma MUDE delle notifiche fatte sui
cantieri della ricostruzione con l'identificativo del numero MUDE
assegnato alla pratica.
17. Aggiungere nuova sezione dove poter vedere la lista dei cantieri
per i quali si è stati nominati coordinatori (per la sicurezza, per
la progettazione, direttori dei lavori).
18. analisi privacy e sicurezza: verificare se sono necessarie
modifiche per adeguamento a GDPR
19. Aggiungere la funzionalità per il caricamento dei documenti base
di idoneità tecnica previsti dall'allegato XVII del D.L.vo 81/2008
nonché richiamati nel contratto tipo perfezionato dal Commissario
Straordinario e in particolare:
per le imprese
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con
oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto (SE NON
AUTOMATICAMENTE IMPLEMETATO DALLE BANCHE DATI CCIAA);
b) documento di valutazione dei rischi;
c) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di
sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto
legislativo.
per i lavoratori autonomi
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con
oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
b) specifica documentazione attestante la conformità alle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine,
attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità
sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto
legislativo.
Per quanto riguarda il documento unico di regolarità contributiva di
cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, comunque richiesto
dall'allegato XVII, se questo è in corso di validità,
l'implementazione potrà avvenire automaticamente attraverso accesso
in web service al Sistema Casse Edili/INPS/INAIL.
Per ognuno dei documenti sopra riportati il sistema richiede
l'inserimento della data limite di validità del documento stesso.
Aggiungere a tale proposito la funzionalità automatica di invio, con
congruo anticipo, di un allert (via mail e/o sms) che consentirebbe
di attivarsi per garantire una continuativa conformità legislativa.
Viceversa, in caso di inerzia, dopo la data di scadenza aggiungere
la funzionalità automatica di invio segnalazione di non conformità
ai soggetti responsabili o agli enti di controllo per orientare le
proprie attività ispettive.
20. inserimento obbligatorio per ciascuna impresa presente in
cantiere del nome, cognome, codice fiscale, recapiti del/i
preposto/i e/o del/i dirigente/i ed eventuali dati della loro
formazione.
Azione 5 - proposta dell'applicazione del DURC di congruità
Il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) è per comune
definizione il certificato che, sulla base di un'unica richiesta,
attesta contemporaneamente la regolarità di un'impresa per quanto
attiene gli adempimenti INPS, INAIL e, qualora si tratti di lavori
edili, Cassa Edile.
In riferimento in particolare al settore edile, nell'ambito sia
degli appalti pubblici che privati, la regolarità contributiva è
stata oggetto di evoluzione interpretativa ed è stata
successivamente oggetto di ulteriore regolamentazione. E' stato
introdotto il concetto più ampio di congruità, in aggiunta a quello
di correntezza contributiva ed assicurativa. Ovvero il DURC può
certificare sia la regolarità degli adempimenti contributivi ed
assicurativi dei datori di lavoro (DOL), ma anche una ulteriore
regolarità collegata al congruo numero di lavoratori nel cantiere
specifico, in rapporto all'opera da realizzare e al numero delle ore
necessarie al completamento del lavoro verificata dal sistema delle
Casse edili in coerenza con la normativa tecnica specifica
riguardante il calcolo del prezzo delle lavorazioni.
VANTAGGI derivanti dall'introduzione della congruità
dell'incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato
dai lavori:
1. implementazione di uno strumento che permettendo l'osservazione
delle dinamiche del lavoro si pone quale ulteriore elemento di
analisi del settore dell'edilizia ed è utile ai fini della
programmazione dell'attività di vigilanza;
2. nuova forma di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, in
quanto strumento di contenimento dell'evasione contributiva e
fiscale;
3. strumento tendente a favorire la concorrenza tra le imprese, in
quanto evita che possano essere avvantaggiate le imprese che non
rispettano in tutto o in parte, anche sotto il profilo del non
tempestivo adempimento, gli obblighi previdenziali;
4. utile strumento per le stazioni appaltanti, in quanto crea di
fatto una banca dati utile per ostacolare la concorrenza sleale
nella partecipazione alle gare;
5. negli interventi relativi ad opere complesse diviene un'efficace
strumento per evitare i casi di impiego di lavoratori in numero
diverso da quelli effettivamente denunciati agli Istituti
previdenziali e assicurativi e per far emergere eventuali contratti
di sub-appalti e situazioni di lavoro irregolare.
Principi su cui non può essere derogato nell'attuazione della
normativa sulla congruità sono:
1. UTILIT¿: Le modalità con cui viene realizzato il provvedimento
devono essere effettivamente utili al raggiungimento delle finalità
esplicitate nel documento;
2. GESTIBILIT¿: L'insieme delle procedure che si andranno ad
implementare deve essere effettivamente e concretamente gestibile,
sia da parte di imprese e committenti che da parte degli Enti
preposti, la cui attività deve essere fortemente integrata e
implementata informaticamente.
Per questo le procedure devono essere precedute da un'attenta
analisi dei processi in modo da realizzare una reale SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA e non un appesantimento burocratico per le imprese e
in un allungamento dei tempi di risposta e di rilascio dei DURC.
Il 10 agosto 2017 nell'ambito della Cabina di Regia sulla
Ricostruzione si è deciso di applicare il DURC di Congruità su tutti
i cantieri del Cratere. In allegato 2, 3 e 4 è riportata la proposta
fatta dalla Regione Umbria e discussa nell'ambito del tavolo della
sicurezza nonché presso la struttura del Commissario di Governo.
Tale proposta è stata accolta negli obiettivi e nei suoi elementi
fondamentali nell'ordinanza n.41/2017 del Commissario del Governo
per la Ricostruzione che ha rimandato la definizione degli elementi
tecnici di dettaglio ad un apposito accordo sottoscritto, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della ordinanza,
dallo stesso Commissario straordinario del governo, dai Presidenti
di Regione - Vicecommissari, dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, dalla Struttura di Missione istituita presso il
Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 30 del d.l. n.
189/2016, dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro
e dalle parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale
comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile.
Gli elementi tecnici di dettaglio sono:
a. gli adempimenti a carico dei beneficiari degli interventi di
ricostruzione privata, ammessi a contributo e dei direttori dei
lavori;
b. gli adempimenti, le condizioni e le modalità di rilascio da parte
della Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente del
certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere
(DURC di congruità);
c. le modalità calcolo dell'incidenza della manodopera nello
specifico cantiere interessato dai lavori effettuato sulla base
delle percentuali di manodopera che saranno indicate nel prezzario
unico del cratere oppure individuate, in caso di prezzi mancanti, a
seguito di apposita analisi;
d. i criteri di congruità della incidenza della mano d'opera
nell'effettuazione dei lavori afferenti l'attività di ricostruzione
pubblica e privata nei territori del cratere;
e. le modalità di svolgimento dell'attività di monitoraggio
finalizzata a verificare l'adeguatezza degli indici di congruità,
anche in relazione alle specifiche caratteristiche dei territori;
f. le modalità di effettuazione del monitoraggio di tutti cantieri
aperti e delle imprese ivi presenti, nonché di esecuzione dei
controlli e delle verifiche da parte degli organi preposti.
Allegato 1
Linee di indirizzo per la vigilanza
PREMESSA
L'edilizia è da sempre fra i settori a cui sono rivolte
prioritariamente le azioni di prevenzione e vigilanza sia dei
Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Servizi
PSAL) delle ASL che dei settori ispettivi delle Direzioni
Territoriali del Lavoro. Nonostante nel tempo si sia ottenuto un
apprezzabile miglioramento del livello di sicurezza dei cantieri,
testimoniato dalla riduzione degli indici infortunistici, è
necessario continuare a lavorare per incrementare il livello
qualitativo delle azioni di vigilanza, che significa anche aumentare
l'efficacia delle attività messe in campo, evitando duplicazioni e
comportamenti disomogenei.
Le presenti linee di indirizzo sono quindi rivolte al personale dei
Servizi PSAL e delle Direzioni Territoriali del Lavoro che esegue la
vigilanza e il controllo in edilizia e rappresentano uno strumento
attraverso si riconducono le rispettive attività a principi generali
comuni e condivisi, ma anche a modalità operative uniformi.
1 CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente documento si applica all'attività di vigilanza in
edilizia eseguita dal personale delle ASL e della DTL su autonoma
iniziativa, su delega dell'Autorità Giudiziaria, per indagine in
seguito ad infortunio sul lavoro o per esposti o segnalazioni.
2 SCOPO
Queste linee di indirizzo sono state elaborate per fornire al
personale addetto alle attività di vigilanza istruzioni operative
per l'effettuazione dei controlli in edilizia, con l'obiettivo di:
- aumentare il livello di efficacia e di omogeneità delle azioni di
vigilanza intervenendo sistematicamente sulle condizioni di rischio;
- favorire il coordinamento dell'attività di vigilanza.
3 MODALIT¿ OPERATIVE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI IN
EDILIZIA
3.1 Indicazioni generali
L'efficacia e l'appropriatezza dell'attività di vigilanza in
edilizia deve essere garantita attraverso:
- l'attivazione dell'intervento prioritariamente nei cantieri con
gravi irregolarità;
- il controllo di quattro rischi prioritari:
o caduta dall'alto; o sprofondamento;
o seppellimento; o elettrocuzione;
- il miglioramento degli aspetti di tipo organizzativo e procedurale
del cantiere, in particolare mediante la verifica:
o del rispetto degli obblighi in capo al datore di lavoro
dell'impresa affidataria:
■ di concreta applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni
del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
■ di verifica della congruenza del POS delle imprese esecutrici
rispetto al proprio;
■ di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
o dell'adempimento degli obblighi di scambio documentale tra le
diverse figure coinvolte in cantiere, in particolare:
- la trasmissione da parte dell'impresa affidataria del Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi;
- la trasmissione da parte dell'impresa esecutrice del Piano
Operativo di Sicurezza (POS) all'impresa affidataria e la successiva
validazione da parte del Coordinatore per l'Esecuzione (CSE);
o della redazione del fascicolo dell'opera con i contenuti definiti
all'allegato XVI del D.lvo 81/08, con particolare riferimento alle
misure da adottare per i lavori in quota; o dell'avvenuto controllo
da parte del committente o del responsabile dei lavori o del datore
di lavoro dell'impresa affidataria in caso di subappalto,
dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici,
imprese affidatane e lavoratori autonomi prevista dall'allegato XVII
del D.lvo 81/2008 e s.m.i.; o degli atti di accesso in cantiere del
CSE nelle fasi critiche individuate dal PSC e comunque nelle fasi di
lavorazione maggiormente a rischio (scavo, lavori in quota,
interferenza tra macchine/attrezzature complesse, rischio elettrico,
organizzazione del cantiere);
- la vigilanza di fase, ovvero la valutazione della corrispondenza e
adeguatezza fra la fase dei lavori (es. scavo, elevazione delle
murature, solai, tetto etc.) e la relativa parte specifica del Piano
Operativo di Sicurezza, nonché fra il Piano Operativo di Sicurezza e
il Piano di Sicurezza e Controllo, prestando attenzione anche alla
congruità dei costi della sicurezza e della manodopera;
- la verifica della formazione e dell'addestramento ricevuta dalle
diverse figure della prevenzione in azienda rispetto a:
- coerenza dei contenuti e della durata del percorso formativo
rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente;
- requisiti dei formatori per verificare l'aderenza a quanto
previsto dalla normativa vigente;
- partecipazione al percorso formativo dimostrata attraverso idonea
documentazione.
Si dovrà inoltre prestare particolare attenzione agli obblighi di
formazione, informazione ed eventuale addestramento previsti dai
Titoli del D.lvo 81/2008 e s.m.i. successivi al I e nello specifico
a:
o formazione, informazione e addestramento all'uso di Dispositivi di
Protezion e Individuale di III categoria (art. 77 commi 4 e 5);
o formazione, informazione e addestramento degli operatori
incaricati all'uso di attrezzature di cui all'art. 71 (art. 73 comma
4);
o Formazione teorico pratica del preposto e dei lavoratori addetti
al montaggio e smontaggio dei ponteggi (art. 136 comma 6).
3.2 Vigilanza
3.2.1 Selezione del cantiere da sottoporre ad ispezione
La selezione del cantiere può avvenire:
- per estrazione dall'archivio delle notifiche preliminari inviate
ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ai
sensi dell'art. 99 del DLgs 81/08.
- per valutazione "a vista".
3.2.1.1 Selezione dall'archivio delle notifiche preliminari
Sulla base delle informazioni derivanti dalla notifica preliminare i
cantieri che devono prioritariamente essere sottoposti a controllo
sono quelli:
a. ad "elevato rischio" quando, per tipologia di lavorazione svolta
(es. cantieri per nuove costruzioni, ristrutturazioni, rifacimento
di coperture, montaggio prefabbricati, rimozione di eternit, scavi
in trincea), per dimensione del cantiere (es. importo lavori = >
1.000.000 di Ä, Grandi Opere Infrastrutturali) o per particolare
estensione o complessità delle lavorazioni (es. elevato numero di
imprese che insistono nello stesso cantiere) può essere previsto un
rischio elevato di caduta dall'alto, sprofondamento, seppellimento o
elettrocuzione;
b. "atipici" , in presenza dei seguenti elementi distintivi:
- lavori pubblici con forte ribasso d'asta;
- lavori pubblici e privati con presenza di un elevato numero di
sub-appalti;
- imprese risultate ripetutamente oggetto di provvedimenti da parte
dell'autorità di vigilanza;
- se riconducibili in numero eccessivo allo stesso coordinatore per
la sicurezza e la progettazione o coordinatore per la sicurezza e
l'esecuzione.
3.2.1.2 Selezione per valutazione " a vista"
I cantieri devono essere selezionati per l'ispezione quando, ad una
valutazione "a vista":
a. mostrano evidenti irregolarità o comunque condizioni di pericolo
che possono favorire il rischio di infortunio. In particolare andrà
prestata attenzione ai rischi di:
- caduta dall'alto/sprofondamento;
- caduta di materiali dall'alto;
- seppellimento;
- elettrocuzione (interferenza fra linee elettriche aeree e
macchine/attrezzature);
b. vi è la presenza di macchine/attrezzature complesse (es. gru,
autobetonpompe) e/o un rischio di interferenza fra le stesse;
La valutazione "a vista" è inoltre indispensabile per individuare,
nei cantieri già selezionati preliminarmente dall'archivio delle
notifiche, il periodo in cui le lavorazioni più rischiose vengono
eseguite, in modo da attivare tempestivamente la vigilanza.
3.2.2 Ispezione del cantiere
L'ispezione del cantiere, da effettuare preferibilmente in coppia,
prevede:
a) uno o più sopralluoghi tra cui l'eventuale sopralluogo per la
verifica dell'adempimento alla prescrizione;
b) la valutazione della documentazione;
- la redazione di atti (scheda di sopralluogo, verbale di
prescrizione ai sensi dell'art. 20 D.lvo 758/94, verbale di verifica
dell'adempimento alla prescrizione ai sensi dell'art. 21 D.lvo
758/94, verbale di sequestro probatorio ai sensi dell'art. 354 del
c.p.p., verbale di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 del
c.p.p., atto di trasmissione di notizia del reato ai sensi dell'art.
347 c.p.p.
Il sopralluogo consente la classificazione dei cantieri in base al
livello di rischiosità per l'adozione degli atti conseguenti, come
da schema che segue:
Cantieri con priorità 1
Rientrano in questa casistica i cantieri "con gravi irregolarità" in
vi è la presenza di un grave ed imminente pericolo di infortunio che
non può essere eliminato con un intervento immediatamente fattibile.
In tali cantieri si dovrà:
a) effettuare la vigilanza di fase come definita nel paragrafo 3;
b) redigere il verbale ex 758/94 ai soggetti interessati;
c) determinare l'interruzione immediata delle lavorazioni a rischio
attraverso il sequestro preventivo ex 321 CPP o prescrizione di
cessazione immediata ex art 20 c. 3 del D.Lgs 758/94.
Cantieri con priorità 2
Rientrano in questa casistica i cantieri "con gravi irregolarità" in
cui vi è la presenza di un grave ed imminente pericolo di infortunio
che può essere eliminato con un intervento immediatamente fattibile
in cui si dovrà:
a) effettuare la vigilanza di fase come definita nel paragrafo 3;
b) redigere il verbale ex 758/94 ai soggetti interessati e/o il
verbale ex art. 301 bis DLgs 81/08.
A titolo esemplificativo si indicano alcune situazioni che
potrebbero rientrare nella definizione di cantiere con gravi
irregolarità.
LAVORI IN QUOTA |
- senza opere provvisionali |
- con ponteggi privi di parapetto completo |
- su piano di calpestio incompleto o formato da tavole
inidonee |
- senza adeguati D.P.I. anticaduta |
- senza l'idoneità dell'attrezzature per svolgere le
lavorazioni in quota |
LAVORI SU SUPERFICI "NON PORTANTI" (AD. ES. ETERNIT) |
- senza adeguati D.P.I. anticaduta collettivi e/o
individuali |
- senza idonee misure di protezione collettiva |
LAVORI DI SCAVO SUPERIORI A 1,5 M., IN TRINCEA O A FRONTE
APERTO CON POSTAZIONI DI LAVORO, A PIE' DI SCAVO |
- senza puntellature, armature o simili, quando la
consistenza del terreno non dia garanzia di stabilità
(accertata da relazione tecnica) anche in relazione alla
pendenza delle pareti |
- senza idonee armature e precauzioni atte ad evitare
l'indebolimento delle fondazioni nei lavori di scavo in
sotto-murazioni |
LAVORI IN PROSSIMIT¿ DI LINEE ELETTRICHE AEREE |
- quando vi è la possibilità di contatto fra le linee
elettriche e le macchine complesse o attrezzature che
operano in prossimità delle stesse |
Cantieri con priorità 3
Rientrano in questa casistica i cantieri che presentano irregolarità
non comprese nei punti precedenti, in cui si dovrà:
a) effettuare la vigilanza di fase come definita nel paragrafo 3;
b) redigere il verbale ex 758/94 ai soggetti interessati e/o il
verbale ex art. 301 bis DLgs 81/08.
Cantieri con priorità 4
Rientrano in questa casistica i cantieri in cui non si riscontrano
irregolarità, ma in cui è possibile avviare azioni migliorative, in
cui si dovrà: a) redigere il verbale di disposizione art. 10 DPR
502/55.
4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Normativa nazionale
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Testo Unico per la
sicurezza.
- D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 - Attuazione della direttiva
89/686/CEE del Consiglio del 21 Dicembre 1989, in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai
Dispositivi di protezione individuale.
- D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 - Attuazione delle direttive
93/68/CEE, 93/95/CEE e 95/58/CEE relative ai Dispositivi di
protezione Individuale.
- D.M. 22 maggio 1992, n. 466 - Regolamento recante il
riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per gli
addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici.
- D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 Regolamento di semplificazione del
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa
a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
- Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 Attuazione della
direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
- Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte
del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai
rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- Accordo, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 281 del
28 agosto 1997 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, stipulato il 22 febbraio 2012 , concernente
l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le
modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di
validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008,e successive modifiche e
integrazioni.
Normativa regionale
- Legge regione Umbria n. 40 del 20-11-1998 Modificazioni ed
integrazioni della L.R. 12/8/1994, n. 27 - Prevenzione degli
infortuni nei cantieri edili.
- Legge regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3 - Disciplina regionale
dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva
per i lavori pubblici.
- LEGGE REGIONALE 17 settembre 2013, n. 16-Norme in materia di
prevenzione delle cadute dall'alto.
Allegato 2
Il modello "cantiere complesso" nella ricostruzione post sisma
2016
Gli infortuni in ambiente di lavoro sono da tempo oggetto di attente
analisi in merito all'incidenza, alla tipologia, alle cause e alle
conseguenze; il sistema di analisi della dinamica e delle cause di
infortunio INFORMO dimostra che oltre la metà degli infortuni
mortali e gravi sono legati ad aspetti di processo o procedurali
("Attività infortunato" ed "Attività di terzi"); l'elemento in
comune che viene messo in luce è che il "problema di sicurezza"
maggiormente riscontrato è "l'errore di procedura", a sua volta
legato ad una pratica scorretta o alla carente formazione,
informazione o addestramento dei lavoratori.
E' quindi evidente come fra i fattori che spiegano la non adeguata
gestione dei rischi lavorativi vi sia la tendenza sia da parte dei
lavoratori che del datore di lavoro a sottovalutare il rischio, la
mancanza di una formazione e di un addestramento che orienti in
concreto i comportamenti, istruzioni e procedure spesso difficili da
comprendere soprattutto per lavoratori con basso livello di
istruzione o di altre nazionalità.
Del resto già in passato i risultati del monitoraggio nazionale
sull'applicazione del D.Lgs. 626/94, condotto tra il 2000 ed il
2003, interessando ben 8.138 aziende di ogni settore e dimensione in
quasi tutte le Regioni italiane, avevano evidenziato da un lato come
l'attività di formazione fosse una di quelle in cui si riscontrava
maggior evasione dall'obbligo e una inadeguata qualità, dall'altro
come, tra le carenze qualitative, particolarmente grave fosse
l'assoluta disattenzione al momento di verifica dell'efficacia della
formazione effettuata. In sostanza, non più del 20% delle aziende si
curava di accertare che le risorse impegnate nella formazione
producessero risultati tangibili e verificabili non solo in campo di
apprendimento, ma anche di modifica dei comportamenti sul campo.
Se guardiamo alla formazione come misura di sicurezza, la normativa
ci chiede - a fronte di rischi lavorativi - "l'adozione di misure di
sicurezza che eliminino o riducano, nei limiti del tecnicamente
fattibile, la loro entità o quella delle conseguenze del loro
verificarsi". In questo senso la formazione alla sicurezza "è
l'unica misura che può essere validamente opposta alle situazioni di
rischio residuo": è dalla formazione che può derivare da parte del
lavoratore il comportamento idoneo a "tenere sotto controllo un
rischio quando tutte le altre misure poste in atto non siano state
in grado di eliminarlo".
E' quindi palese che vi è la necessità di processi di apprendimento
più efficaci, i quali devono avere come obiettivo non solo di
aumentare le conoscenze, le competenze, le abilità in materia di
sicurezza, ma soprattutto di modificare gli atteggiamenti, le norme
implicite nei gruppi di lavoro e, in ultima istanza, i comportamenti
operativi in campo di sicurezza.
Sulla base di queste considerazioni con il Piano Regionale della
Prevenzione 20142018 si è voluto sperimentare un modello innovativo
di formazione applicato al settore dell'edilizia attraverso una
collaborazione fra diversi enti, in primis l'INAIL, il CESF e il
TESEF e la ASL con l'obiettivo di validare un modello di gestione
del cantiere che va oltre il mero rispetto della normativa.
Il modello di formazione è ispirato all'analisi dei comportamenti
nella convinzione che, concentrandosi sul comportamento agito,
quindi prima che l'evento lesivo accada, attraverso sistemi di
rinforzo positivo (se il comportamento è corretto) o negativo (se il
comportamento è scorretto) immediatamente a ridosso del
comportamento messo in atto, si possa garantire il progressivo
aumento della frequenza, dell'intensità e della durata dei
comportamenti sicuri. Questa modalità è stata perlopiù applicata in
aziende di tipo industriale.
La sfida di questo progetto è stata quella di adattare una
metodologia sperimentata in altri settori, perlopiù di tipo
industriale, ai cantieri edili, una tipologia produttiva di
particolare complessità e criticità dal punto di vista della
sicurezza, in continuo mutamento e con una organizzazione molto
diversa da quella degli altri contesti produttivi. L'obiettivo era
quello di fornire ai datori di lavoro uno strumento che, attraverso
l'osservazione dei comportamenti, lo studio e analisi degli stessi,
la socializzazione e la discussione dei risultati con tutti i
lavoratori coinvolti, l'utilizzo di sistemi di rinforzo positivo e
negativo dei comportamenti, migliori la percezione del rischio dello
stesso e dei propri dipendenti e favorisca quindi l'adozione di
comportamenti sicuri. Queste azioni anche nella prospettiva del
miglioramento continuo del sistema di prevenzione attuando quanto
indicato dall'articolo 20 del D.Lgs. 81 del 2008 che disciplina
l'obbligo dei lavoratori di cooperare nella creazione di un sistema
di sicurezza.
Al progetto hanno aderito 9 imprese, 8 nella provincia di Perugia e
1 nella provincia di Terni, 118 lavoratori formati e un totale di 59
incontri di formazione. Sono stati registrati 2985 comportamenti in
177 check list compilate in circa un anno di osservazione. Seppur il
campione di aziende coinvolte non è ampio i risultati hanno
dimostrato una modifica dei comportamenti nel corso dell'intervento,
in particolare per quel che riguarda l'utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale e una modifica della percezione del rischio.
Tale modello può trovare applicazione nei cantieri della
ricostruzione post sisma 2016, declinato con le modalità
sotto-descritte. Inoltre è intenzione di sviluppare in questa
seconda fase di applicazione del modello azioni di promozione della
salute nelle aziende edili impegnate nella ricostruzione. Come
oramai dimostrato l'ambiente di lavoro rappresenta un contesto di
grande interesse per la promozione della salute; è infatti il luogo
in cui le persone passano la maggior parte del proprio tempo, dove è
possibile raggiungere la fascia di popolazione adulta, difficilmente
raggiungibile in altri contesti comunitari e è anche un ambito in
cui si stabiliscono dinamiche relazionali che possono influenzare
stili di vita e comportamenti. Sicuramente nel cantiere è più
difficile portare avanti un programma di promozione della salute
rispetto ad un insediamento produttivo fisso. Il progetto cantiere
complesso dà perÚ l'occasione di incontrare i lavoratori in modo
strutturato e pertanto è possibile mettere in campo azioni che fanno
perno sugli operatori della ASL e sul medico competente.
Obiettivo 1 Migliorare la gestione della sicurezza nel
cantiere favorendo l'adozione di comportamenti sicuri da parte dei
lavoratori e del datore di lavoro
Azioni
Coinvolgimento delle aziende
Il progetto si realizzerà in cantieri sia pubblici che privati della
ricostruzione post sisma 2016; al fine di poter garantire lo
svolgimento di tutte le fasi del progetto, che durerà
complessivamente circa un anno, l'importo dei lavori del cantiere,
sia pubblico che privato, deve essere almeno pari a 500.000 euro.
Sarà altresì possibile, in analogia a quanto fatto nel progetto
appena concluso, coinvolgere imprese operanti in cantieri
concentrati in un piccolo territorio uniforme dal punto di vista
delle lavorazioni (un piccolo centro, un borgo da restaurare, ecc.).
Le aziende saranno reclutate dal CESF.
Individuazione del gruppo di lavoro aziendale
Il gruppo di lavoro, coordinato dal Tecnico dell'ente bilaterale
dell'edilizia esperto delle attività, è formato da: datore di lavoro
o RSPP aziendale, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,
medico competente dell'azienda ed eventualmente da un esperto della
sicurezza aziendale.
Condivisione degli strumenti per la realizzazione del progetto:
Gli strumenti devono essere condivisi all'interno del gruppo di
lavoro e sono:
a) check-list per la valutazione della documentazione aziendale
(All. 1 check-list)
b) Procedura per condurre le osservazioni e griglia per
l'osservazione comportamentale (si veda la fase 5)
c) Check-list e delle griglie di osservazione comportamentale per i
lavoratori (All. 2 - Scheda per la registrazione dei comportamenti)
d) Modello per segnalazione "near miss" (All. 3 - Scheda
segnalazione near miss)
Verifica degli adempimenti per la sicurezza
Il modello può essere applicato esclusivamente da aziende che
rispettano la normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Pertanto il tecnico dell'ente bilaterale deve verificare che
l'azienda abbia adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla
normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro e in particolare, in collaborazione con un esperto di
sicurezza dell'azienda, verificando la documentazione relativa alla
sicurezza attraverso il confronto con quanto indicato nella
check-list (allegato 1).
Il CESF in collaborazione con Regione, ASL e Ispettorato dovrà
realizzare una piattaforma digitale per la messa in trasparenza
della documentazione aziendale relativa alla sicurezza (POS e PIMUS)
inviata in formato elettronico da ciascuna impresa e della
documentazione prevista dalla check list, che possa essere
accessibile agli organi di vigilanza (Servizi PSAL e Ispettorato
Territoriale del lavoro);
Analisi documentali
Il Tecnico (in collaborazione con un esperto di sicurezza
dell'azienda):
- Analizza le fasi lavorative a maggior rischio presenti nel
cantiere nel quale si intende implementare la procedura;
- Analizza gli incidenti/infortuni negli ultimi tre anni (sulla base
di quanto indicato nel registro infortuni);
- Analizza i "near miss" (se già rilevati) e gli esiti dell'attività
di vigilanza.
Questa fase di valutazione/analisi ha l'obiettivo di verificare
preliminarmente se siano emerse criticità rispetto alla sicurezza
sul lavoro, in modo da orientare meglio le fasi lavorative da
osservare con maggiore dettaglio e nelle quali implementare la
procedura.
Incontri formativo-motivazionali
Il gruppo di lavoro provvederà a:
1. Realizzare un primo incontro formativo-motivazionale con i
lavoratori per spiegare il progetto e le procedure che si intendono
realizzare; a questo primo incontro parteciperà anche un tecnico del
Servizio PSAL. Obiettivo di tale incontro è favorire la
partecipazione convinta ed attiva dei lavoratori alle attività
pianificate e l'individuazione, su base volontaria, dei primi
lavoratori che ricopriranno il ruolo di osservatori (leader) e
preparare gli stessi all'osservazione.
2. Realizzare brevi incontri formativi motivazionali per preparare i
lavoratori a ricoprire il ruolo di osservatori, detti anche
"leader"; durante questa fase oltre a spiegare al leader le modalità
per registrare i comportamenti è necessario fornire indicazioni su
come realizzare il feed back con i lavoratori. In genere si utilizza
un processo di feed-back a tre fasi, che funziona sia in modo
positivo che correttivo:
- descrivere il comportamento osservato;
- discutere il potenziale impatto sul lavoratore ed i suoi
collaboratori;
- ascoltare quello che il lavoratore ha da dire e quindi registrarlo
fare una proposta precisa che puntualizzi cosa dovrebbe fare di
diverso.
La formazione avrà una attenzione particolare al lavoratore
straniero per permettere la partecipazione consapevole al progetto:
a tal fine tutti i lavoratori stranieri dovranno effettuare un test
di valutazione della conoscenza della lingua italiana e, se
necessario, verranno coinvolti in un corso di lingua italiana.
Osservazioni
Questa fase di "osservazione e registrazione comportamentale" è
svolta dal lavoratore - osservatore (leader) con il supporto del
tecnico; egli dovrà osservare e registrare i comportamenti tenuti
dai lavoratori dell'impresa in modo rigorosamente anonimo.
Il gruppo di lavoro preliminarmente dovrà:
- Identificare le aree da esaminare
- Fissare il numero minimo di osservazioni da raggiungere in un arco
di tempo prefissato (es. mensilmente)
Il lavoratore - osservatore dovrà monitorare per il periodo di tempo
prestabilito (es. 1 ora) il comportamento tenuto dai lavoratori
durante lo svolgimento della loro normale mansione lavorativa.
L'esito di ogni singola osservazione (comportamento sicuro o
insicuro) verrà riportato nell'apposita scheda (in modo
rigorosamente anonimo). Nel rispetto delle indicazioni ricevute
durante la formazione di cui all'attività 2.5, il lavoratore -
osservatore provvederà a fornire i feed-back ai lavoratori
osservati, contribuendo in questo modo a rinforzare i comportamenti
sicuri e a scoraggiare quelli insicuri.
Incontri periodici con i lavoratori
Il gruppo di lavoro effettua brevi incontri con periodicità di
almeno uno ogni 30 giorni con ristretti gruppi di lavoratori in cui
verranno discussi i risultati delle osservazioni svolte. Tali
incontri hanno il duplice effetto di coinvolgere sempre di più i
lavoratori nella realizzazione del progetto e di evidenziare i
principali rischi e comportamenti corretti rispetto alle fasi prese
in considerazione. A ciÚ si aggiunga che tali incontri diventano
anche formativi in merito all'utilizzo delle schede per la
registrazione dei comportamenti e quindi delle osservazioni
diventando un importante strumento di rendicontazione.
I dati registrati nelle schede dagli osservatori vengono analizzati
dal gruppo di lavoro e resi fruibili mediante l'utilizzo di grafici
che verranno poi illustrati e discussi durante le riunioni con i
lavoratori e con la direzione aziendale.
E' quindi opportuno definire le linee guida per l'uso dei grafici.
I grafici dovrebbero essere due per ciascuna area di lavoro: uno che
riporta la percentuale di sicurezza ricavata dai dati di
osservazione e l'altro che mostra la percentuale di osservazioni
completata ogni settimana.
Riesame delle procedure codificate dall'impresa
Il gruppo di lavoro provvede ad analizzare le informazioni raccolte
e le confronta con le indicazioni contenute nei vari documenti per
la sicurezza (es. POS) per verificare eventuali non conformità nelle
procedure ed apportare eventuali azioni correttive.
Premi e celebrazioni
I programmi premio per la sicurezza sono un mezzo per celebrare i
successi dei lavoratori che lavorano in sicurezza e di coloro che
danno un apporto utile.
I premi devono essere dati sui comportamenti che promuovono la
sicurezza e quindi per tutte le attività che direttamente o
indirettamente contribuiscono alla sicurezza e al benessere di tutti
i colleghi. Non fanno riferimento al periodo senza incidenti.
In ogni caso si possono prevedere piccoli incentivi basati sui dati
delle osservazioni per garantire il mantenimento della sicurezza sul
posto di lavoro, nell'eventualità di non avere avuto neanche un
giorno lavorativo perso per infortunio.
Il più semplice processo premiante per la sicurezza consiste in un
massiccio uso dei riconoscimenti individuali sotto forma di
apprezzamento (rinforzo positivo) che può essere manifestato in
ambito aziendale sotto forma pubblica o privata. Tutti i premi
dovrebbero essere accompagnati da una chiara e precisa descrizione
di ciÚ che è stato fatto per ottenere il premio e da un'espressione
di apprezzamento. Si dovrebbero usare premi di valore commerciale
relativamente basso.
Il gruppo di lavoro crea un programma di incentivi rivolto a
gratificare i lavoratori che con impegno e professionalità hanno
attuato comportamenti che promuovono la sicurezza.
Tre i passaggi fondamentali:
1. Ideare un programma premi per la sicurezza
2. Sostenere il programma premi per la sicurezza già in atto
3. Erogare incentivi e compensi collegati al processo di sicurezza
Tre i criteri di cui poter tenere conto per stabilire la premialità:
- Identificare il personale
- Individuare il premio
- Decidere il momento di consegna
Obiettivo 2 Promuovere la salute fra i lavoratori che operano
nella ricostruzione
Azioni
Realizzazione di programmi di informazione dei lavoratori e dei
datori di lavoro rispetto a stili di dita e prevenzione delle MCNT
Il coinvolgimento dei lavoratori in un percorso formativo
strutturato è utile per garantire una informazione anche rispetto
agli stili di vita e alla prevenzione delle malattie croniche non
trasmissibili.
Dovranno essere inoltre messi a disposizione anche dei lavoratori
materiali informativi di supporto e di informazione in tema di
promozione della salute.
Counselling breve antifumo nel corso della sorveglianza sanitaria
Si intende coinvolgere i medici competenti delle imprese affinchÈ
promuovano la disassuefazione dal fumo dei lavoratori impiegati
nelle stesse nel corso delle visite di sorveglianza sanitaria; una
parte dei medici che operano nel territorio regionale sono già stati
coinvolti in un percorso formativo volto a migliorare le loro
competenze per effettuare nel corso delle visite di sorveglianza
sanitaria annuale il counselling breve antifumo.
PROPOSTA PER L'ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARIT¿
CONTRIBUTIVA COMPRENSIVO DELLA CONGRUITà
DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA NEI CONTRATTI INERENTI GLI
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016
E SS.
La definizione che solitamente viene data di "Documento unico di
regolarità contributiva" è quella di "certificato che, sulla base di
un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di
un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa
Edile (per i lavori) verificati sulla base della rispettiva
normativa di riferimento".
Tale certificato assume oggi particolare rilevanza per tutti gli
operatori del mercato in quanto rileva per la stessa sopravvivenza
dell'impresa che, in mancanza di DURC, non può operare nel settore
degli appalti pubblici, in quello degli appalti privati in edilizia
e non può usufruire di benefici e sovvenzioni comunitarie per la
realizzazione di investimenti e di benefici normativi e contributivi
previsti dalla vigente normativa in materia di lavoro e legislazione
sociale.
Proprio in riferimento al settore specifico degli appalti, sia
pubblici che privati, il concetto della regolarità contributiva ha
subìto una lunga evoluzione normativa che ha portato, perlomeno
sulla carta, ad un concetto di "regolarità allargata", nel senso che
il panorama della regolarità contributiva è stato sostanzialmente
ampliato, richiedendosi un DURC oltre che regolare, anche congruo:
trattasi di un DURC che certifica non solo la regolarità "formale"
degli adempimenti contributivi da parte dei datori di lavoro, ma
anche la regolarità "sostanziale" dell'impresa, dal momento che deve
risultare congruo il rapporto tra il lavoro da realizzare nello
specifico cantiere e la quantità delle ore di lavoro necessarie alla
sua realizzazione.
VANTAGGI derivanti dall'introduzione della congruità
dell'incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato
dai lavori:
1) utile strumento per l'osservazione, da parte dei soggetti
istituzionali, delle dinamiche del lavoro;
2) nuova forma di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, in
quanto strumento di contenimento dell'evasione contributiva e
fiscale;
3) strumento tendente a favorire la concorrenza tra le imprese, in
quanto evita che possano essere avvantaggiate le imprese che non
rispettano in tutto o in parte, anche sotto il profilo del non
tempestivo adempimento, gli obblighi previdenziali;
4) utile strumento per le stazioni appaltanti, in quanto crea di
fatto una banca dati utile per ostacolare la concorrenza sleale
nella partecipazione alle gare;
5) per gli interventi relativi ad opere complesse (ad es. ospedali),
strumento per evitare i casi aberranti di esecuzione con un numero
esiguo di lavoratori tutti regolarmente denunciati e per i quali
sono stati versati integralmente i contributi, evidenziandosi in tal
caso una palese incongruenza tra il costo dell'opera e il costo
della manodopera impiegata per l'esecuzione.
SITUAZIONE ATTUALE
Nel nostro ordinamento è stato già introdotto il concetto di "DURC
comprensivo della congruità dell'incidenza della manodopera" (cfr.
art. 105, comma 16, del Codice dei contratti pubblici, che così
recita: "Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed
irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è
comprensivo della verifica della congruità della incidenza della
mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale
congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base
all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali
firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è
verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo
applicato.").
Ad oggi l'accordo con il Ministero non è stato ancora assunto e
pertanto, con l'unica eccezione della Regione Umbria (vedi infra),
il principio rimane inattuabile.
Per quanto attiene al panorama normativo dettato in materia di
ricostruzione a seguito degli eventi sismici dell'agosto 2016 e ss.,
l'art. 35 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con
modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, recante " Tutela
dei lavoratori", ai commi 1 e 2 prevede che "la realizzazione degli
interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla
ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli
eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi
dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle
disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche
relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e
territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di
regolarità' contributiva (DURC). La richiesta del DURC, per le
imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve
essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui
all'articolo 3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di
esecuzione degli stessi". Inoltre, al comma 3, si prevede che le "Le
imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di
lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici
danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento
degli oneri contributivi ((presso le Casse edili/Edilcasse
provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di
Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e
Teramo)).".
Anche INPS e INAIL sono intervenuti al riguardo, rispettivamente,
con i messaggi n. 2174 del 25/05/2017 e n. 9 del 26/05/2017, con i
quali è stata imposta alle imprese affidatarie o esecutrici dei
lavori di ricostruzione l'apertura di una apposita posizione
contributiva con riferimento al singolo cantiere, in attuazione di
quanto previsto all'art. 35, comma 2, del sopra citato d.l. n.
189/2016.
Da evidenziare inoltre:
- la volontà comune, manifestata dal Commissario del Governo Vasco
Errani, dai Presidenti delle 4 regioni coinvolte dagli eventi
sismici, da ANCE e da FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, nel
verbale di incontro del 26 luglio 2017, di "creare un sistema di
monitoraggio dell'applicazione delle norme contrattuali e delle
tipologie di CCNL, nonché delle misure a tutela della sicurezza, per
coadiuvare le istituzioni sul terreno della legalità e regolarità,
nonché di realizzare un portale dedicato per il monitoraggio dei
cantieri pubblici e privati della ricostruzione (implementato dai
dati veicolati dalle Casse Edili, dagli enti locali interessati,
dalle notifiche preliminari inviate telematicamente, dalle denunce
di inizio attività) e per il monitoraggio delle imprese e dei
lavoratori impegnati nei cantieri della ricostruzione (alimentato
dai dati inseriti dalle imprese, necessari per la verifica di
congruità della manodopera denunciata alle Casse edili, relativi ai
propri dipendenti, ai subappaltatori edili ed a quelli di altri
settori)";
- l'accordo, stipulato in data 6 luglio 2017, delle parti sociali
edilizia industria del Cratere, per la richiesta di un'ordinanza
dedicata al tema della congruità dell'incidenza della manodopera
edile sul valore dei contratti di appalto pubblici e privati
inerenti la ricostruzione centro Italia post sisma 2016.
L'ESPERIENZA DELLA REGIONE UMBRIA IN MATERIA DI DOCUMENTO UNICO
DI REGOLARIT¿ CONTRIBUTIVA.
La Regione Umbria, valutata positivamente l'esperienza maturata in
Umbria con il Documento unico di regolarità contributiva comprensivo
della congruità per i lavori di ricostruzione a seguito degli eventi
sismici del 1997 e ss., con l. r. n. 1/2004, poi confluita nella
l.r. 21 gennaio 2015, n. 1. Testo unico governo del territorio e
materie correlate (per i lavori privati in edilizia) e con legge
regionale n. 3/2010 (per i lavori pubblici), ha fornito una organica
disciplina sul DURC, che consente, accanto alla verifica della
regolarità contributiva, anche la verifica della congruità
dell'incidenza della manodopera.
L'estensione della verifica di regolarità anche alla congruità
dell'incidenza della manodopera impiegata nello specifico cantiere è
stata resa possibile grazie al fatto che la Giunta regionale ha
provveduto all'individuazione degli indici di congruità, tramite
l'analisi approfondita del costo della manodopera necessaria alle
varie lavorazioni.
Da evidenziare che l'introduzione della congruità, effettuata dalle
Casse edili del territorio, non si è tradotta in appesantimento
burocratico, dal momento che la risposta in merito viene rilasciata
in 3/5 giorni.
PROPOSTA
Quanto sopra esposto consente di presentare la seguente proposta
che, a maggiore specificazione dei contenuti della normativa dettata
in materia di ricostruzione, possa dettagliare un concetto di DURC
comprensivo della congruità dell'incidenza della manodopera nello
specifico cantiere interessato dai lavori.
1) Il principio di DURC comprensivo della congruità dell'incidenza
della manodopera trova applicazione per tutti gli interventi di
ricostruzione, sia pubblici che privati;
2) Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto
con le seguenti modalità:
per gli interventi pubblici il RUP (Responsabile Unico del
Procedimento) e per gli interventi privati i committenti privati
avvalendosi dei propri tecnici, verificano:
a) al momento dell'aggiudicazione e alla stipula del contratto, che
l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico
attestante la sola regolarità formale contributiva (DURC ON LINE);
b) in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento lavori e
al termine degli stessi, che l'impresa esecutrice dei lavori sia in
regola con il documento unico attestante la regolarità formale
contributiva (DURC ON LINE) e con la congruità dell'incidenza della
manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai
lavori;
(Da rilevare che la richiesta del DURC per gli interventi pubblici e
privati è stata posta, rispettivamente, in capo al RUP e al
committente privato tramite i propri tecnici, anzichÈ in capo agli
Uffici speciali per la ricostruzione, come prevede l'art. 35 del
D.L. n. 189/2016, in quanto tale richiesta è uno degli elementi
fondanti la verifica della idoneità tecnica dell'impresa
affidataria/esecutrice, da eseguire ai sensi di quanto previsto
all'art. 90 del D.l.gs. n. 81/2008);
3) Il certificato di congruità di incidenza della manodopera nel
cantiere è rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente
competente ed è parte integrante e sostanziale del certificato di
regolarità contributiva. L'impresa è considerata in regola quando
soddisfa il requisito della regolarità contributiva e delle
congruità dell'incidenza della manodopera nello specifico cantiere
interessato dai lavori.
4) In caso di inadempienza contributiva relativamente alla congruità
dell'incidenza della manodopera
viene trattenuto dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento alla
Cassa edile/Edilcassa.
5) Individuazione indici di congruità: gli indici di congruità
scaturiranno da apposita analisi delle lavorazioni, raggruppate per
classi riferite alla classificazione del prezzario del cratere.
L'indice sarà individuato in fase di progettazione dal progettista
ed in fase di esecuzione e fine lavori dal Direttore dei lavori. La
Cassa edile/Edilcassa, nel rilasciare la congruità, utilizzerà un
margine di tolleranza stabilito. Verrà condotta apposita attività di
monitoraggio finalizzata a verificare l'adeguatezza degli indici,
anche in relazione alle specifiche esigenze/caratteristiche dei
territori del cratere.
6) Condivisione, tra gli Enti preposti al controllo dei territori
del cratere, di un sistema informatizzato
georeferenziato, già presente in Umbria, condiviso con Casse
edili/Edilcasse, ASL, Ispettorato del lavoro, CPT, Comuni, Guardia
di Finanza, che permetta il monitoraggio dei cantieri aperti, delle
imprese ivi presenti, dei controlli effettuati dagli organi preposti
sui cantieri e delle irregolarità riscontrate.
Il sistema è SINPOL (Sistema Invio Notifica Preliminare On Line) in
cui i dati della notifica preliminare comprendono, per tutte le
imprese presenti in cantiere, tutti i dati previsti come necessari
nell'incontro del 26 luglio 2017.
Testo articolato
Art. Ö
Documento unico di regolarità contributiva negli interventi di
ricostruzione pubblici e privati
3) Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto
con le seguenti modalità:
per gli interventi pubblici il RUP (Responsabile Unico del
Procedimento) e per gli interventi privati i committenti privati
avvalendosi dei propri tecnici, verificano:
a) al momento dell'aggiudicazione e alla stipula del contratto, che
l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico
attestante la sola regolarità formale contributiva (DURC ON LINE);
b) in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento lavori e
al termine degli stessi, che l'impresa esecutrice dei lavori sia in
regola con il documento unico attestante la regolarità formale
contributiva (DURC ON LINE) e con la congruità dell'incidenza della
manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai
lavori;
2. Il certificato di congruità di incidenza della manodopera nel
cantiere è rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente
competente ed è parte integrante e sostanziale del certificato di
regolarità contributiva. L'impresa è considerata in regola quando
soddisfa il requisito della regolarità contributiva e della
congruità dell'incidenza della manodopera nello specifico cantiere
interessato dai lavori.
3. In caso di inadempienza contributiva relativamente alla congruità
dell'incidenza della manodopera
viene trattenuto dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento alla
Cassa edile/Edilcassa.
4. Il calcolo dell'incidenza della manodopera nello specifico
cantiere interessato dai lavori è effettuato
sulla base degli indici di congruità, individuati a seguito di
apposita analisi delle lavorazioni, raggruppate per classi riferite
alla classificazione del prezzario del cratere. L'indice di
congruità per ogni intervento è calcolato, sulla base degli indici
individuati, in fase di progettazione dal progettista, in fase di
esecuzione e fine lavori dal Direttore dei lavori. La Cassa
edile/Edilcassa, nel rilasciare la congruità, utilizza un margine di
tolleranza stabilito. Verrà condotta apposita attività di
monitoraggio finalizzata a verificare l'adeguatezza degli indici,
anche in relazione alle specifiche esigenze/caratteristiche dei
territori del cratere.
5. Al fine di effettuare il monitoraggio dei cantieri aperti, delle
imprese ivi presenti, dei controlli da
parte degli organi preposti sui cantieri e delle irregolarità
riscontrate, è utilizzato il sistema informatizzato georeferenziato
SINPOL (Sistema Invio Notifica Preliminare On Line), condiviso con
Casse edili/Edilcasse, ASL, Ispettorato del lavoro, CPT, Comuni,
Guardia di Finanza.
ALLEGATO 4
LINEE GUIDA PER IL CALCOLO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA
Premessa
Le presenti linee guida sono predisposte al fine di supportare
l'attività di tutti i tecnici che devono indicare per gli interventi
di ricostruzione pubblica e privata l'incidenza della manodopera ai
fini della richiesta di rilascio del DURC di congruità.
La definizione che solitamente viene data di "Documento unico di
regolarità contributiva" è quella di "certificato che, sulla base di
un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di
un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa
Edile (per le imprese edili ed affini) verificati sulla base della
rispettiva normativa di riferimento". Tale certificato assume oggi
particolare rilevanza per tutti gli operatori del mercato in quanto
rileva per la stessa sopravvivenza dell'impresa che, in mancanza di
DURC, non può operare nel settore degli appalti pubblici, in quello
degli appalti privati in edilizia e non può usufruire di benefici e
sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti e di
benefici normativi e contributivi previsti dalla vigente normativa
in materia di lavoro e legislazione sociale.
Proprio in riferimento al settore specifico degli appalti, sia
pubblici che privati, il concetto della regolarità contributiva ha
subito una lunga evoluzione normativa che ha portato, perlomeno
sulla carta, ad un concetto di "regolarità allargata", nel senso che
il panorama della regolarità contributiva è stato sostanzialmente
ampliato, richiedendosi un DURC oltre che regolare, anche congruo:
trattasi di un DURC che certifica non solo la regolarità "formale"
degli adempimenti contributivi da parte dei datori di lavoro, ma
anche la regolarità "sostanziale" dell'impresa, dal momento che deve
risultare congruo il rapporto tra il lavoro da realizzare nello
specifico cantiere e la quantità delle ore di lavoro necessarie alla
sua realizzazione per cui sono stati pagati i contributi.
Il vantaggio derivante dall'introduzione della verifica di congruità
della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori
consiste nell'aver creato uno strumento che:
1. costituisce una forma di contrasto al lavoro sommerso e
irregolare, in quanto determina il contenimento dell'evasione
contributiva e fiscale;
2. favorisce la concorrenza tra le imprese, in quanto evita che
possano essere avvantaggiate le imprese che non rispettano gli
obblighi previdenziali in tutto o in parte, anche sotto il profilo
del non tempestivo adempimento;
3. utile all'osservazione, da parte dei soggetti istituzionali,
delle dinamiche del lavoro;
4. evita i casi aberranti in cui è dichiarato un numero di
lavoratori regolarmente denunciati decisamente esiguo rispetto
all'entità delle lavorazioni da effettuare ed al costo totale
dell'opera. per gli interventi relativi ad opere complesse (ad es.
ospedali).
1. Calcolo dell'indice di incidenza della manodopera riferito ad
un intervento
Sostanzialmente il concetto di congruità mette a confronto il numero
di operai e la quantità di ore di presenza in cantiere (costo della
manodopera necessaria) con l'entità economica dell'intervento.
Il calcolo individuato nelle presenti linee guida consente
l'implementazione informatica degli indici
Gli operai necessari alla realizzazione dell'intervento dovranno
essere regolari ovvero per loro dovranno essere stati versati i
relativi contributi previdenziali e assicurativi.
Il calcolo dell'incidenza della manodopera si basa quindi
sull'elaborato di progetto che riporta la valutazione economica
dell'intervento e cioè il Computo metrico estimativo.
Il computo metrico è costituito dalla sommatoria dei prodotti del
costo delle singole lavorazioni per la quantità prevista da progetto
delle lavorazioni stesse.
Il costo delle singole lavorazioni è rilevato dal Prezzario del
cratere approvato con l'ordinanza 7/2016 dal Commissario del governo
per la Ricostruzione nonché dalle analisi dei prezzi eventualmente
formulate dal progettista incaricato (per lavori non presenti nel
suddetto elenco prezzi).
Di fatto il costo di ogni singola lavorazione contiene al suo
interno la quantificazione del tempo impiegato da una squadra di
operai per eseguirla.
La squadra è comprensiva anche degli operatori adibiti all'uso dei
mezzi.
I tempi, così come la determinazione della squadra tipo, sono
calcolati con criteri di rilevazione mediati ma comunque nel settore
degli appalti di lavori la conoscenza dei tempi associati alla
maggior parte delle lavorazioni ormai è condivisa dai tecnici.
E' quindi possibile associare ad ogni singola lavorazione un'aliquota
percentuale che rappresenta la quota parte di costo di manodopera
contenuto nel costo della lavorazione.
Sono quindi determinati per lavorazioni omogenee così come
classificate dal prezzario del cratere gli indici che contengono la
percentuale di costo totale da associare ad ogni singola lavorazione
ed ottenere la somma della manodopera necessaria all'esecuzione
dell'intero intervento.
Gli indici percentuali sono quindi calcolati, omogenizzati e
raggruppati per classi e pubblicati sul Prezzario del Cratere.
Nella prossima edizione del Prezzario del cratere la percentuale di
manodopera da utilizzare per determinare l'incidenza della
manodopera e il costo della manodopera associato alla lavorazione è
riportato in colonne poste a destra del prezzo associato alla
lavorazione.
II costo della manodopera utilizzato è calcolato al netto di spese
generali 15% e utili d'impresa 10%.
L'incidenza della manodopera per ciascuna classe è pari al rapporto
medio tra il costo della manodopera contenuta nelle analisi prezzi
ed il costo della lavorazione.
Il costo della manodopera associata ai costi delle lavorazioni della
sicurezza (capitolo F del Prezzario del Cratere) deve essere
calcolato e deve essere sommato al costo della manodopera associato
al computo delle lavorazioni necessarie per eseguire l'opera perchÈ
anche questa è manodopera impiegata in cantiere.
Sui nuovi prezzi eventualmente formulati dal progettista incaricato,
l'aliquota percentuale di manodopera sarà estratta dall'analisi dei
prezzi elaborata.
Sulla valutazione della manodopera necessaria comunque il
progettista potrà applicare delle percentuali correttive che
aumentino il costo totale tenendo conto di particolari condizioni e
difficoltà in cui si trovi il cantiere.
1.1. Calcolo della manodopera in fase di progetto
Il progettista indica in fase progettuale la percentuale di
manodopera necessaria a realizzare l'intervento secondo il seguente
schema di calcolo:
a) individua per ciascuna lavorazione sulla base del computo la
quantità ed il costo della lavorazione e lo moltiplica per l'indice
di incidenza della manodopera riportata nel Prezzario del Cratere
per quel singolo articolo appartenente a quella classe ottenendo un
costo di manodopera stimato per ciascun articolo;
Il costo individuato è al netto di spese generali ed utile
d'impresa;
b) somma i costi delle manodopera ottenuti come al punto a)
ottenendo il "costo totale della manodopera dell'intervento";
c) L'incidenza percentuale della manodopera dell'intervento è il
rapporto tra il costo totale della manodopera dell'intervento ed il
costo totale dell'intervento come da computo.
L'incidenza percentuale della manodopera dell'intervento è dato
essenziale e obbligatorio da indicare nella notifica preliminare di
cui al d.lgs.81/2008 insieme ai costi della sicurezza
1.2 Calcolo della manodopera e dell'incidenza percentuale della
manodopera in fase di esecuzione
Nella richiesta di DURC, che deve essere presentato ad ogni SAL ed
allo Stato finale comprensivo del documento attestante la congruità
della manodopera, il direttore dei lavori dovrà calcolare il
rapporto percentuale tra il valore effettivo della manodopera
presente in cantiere che ha effettuato le lavorazioni del SAL e
l'importo del SAL al lordo del ribasso d'asta.
Il Direttore dei Lavori procede con le seguenti modalità:
a) esegue, in riferimento ad singolo stato di avanzamento dei
lavori, il calcolo del valore totale della manodopera necessaria per
le lavorazioni realizzate del SAL con le stesse modalità del
progetto utilizzando le tabelle suddivise per classi
b) individua per ciascuna lavorazione il costo e la quantità e lo
moltiplica per l'incidenza media della manodopera riportata nelle
tabelle per quella classe ottenendo un costo di manodopera stimato
per ciascuna lavorazione;
c) somma i costi delle manodopera di tutte le lavorazioni ottenendo
il costo totale della manodopera del SAL;
d) L'indice percentuale di incidenza della manodopera del SAL è il
rapporto tra il costo totale della manodopera del SAL ed il costo
del SAL al lordo del ribasso d'asta.
e) L'indice percentuale della manodopera risultante dovrà essere
compatibile con gli operai effettivamente presenti in cantiere come
risultano dal Giornale dei lavori, dai verbali del coordinatore
della sicurezza (ove nominato) e dalle liste delle presenze in
cantiere.
L'indice percentuale di incidenza della manodopera del SAL è
comunicato alla Cassa edile ai fini del rilascio del certificato di
congruità della manodopera per il SAL.
Considerando il fatto che il metodo riportato per l'individuazione
della incidenza percentuale di manodopera messo in relazione con
l'Elenco Prezzi del Cratere e le percentuali di manodopera associate
alle classi di lavorazioni sono state costruite con metodi empirici,
per due anni a partire dalla data di validità del presente atto si
attuerà una fase di sperimentazione in cui è consentito al direttore
lavori dichiarare un valore dell'incidenza della manodopera
inferiore fino al 15% rispetto a quella ottenuta dal rapporto tra:
1) l'intero costo della manodopera determinato con l'uso delle
tabelle (comprensivo delle lavorazioni inerenti la sicurezza) e
2) l'importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta.
Tale riduzione variabile tra lo 0 e il 15% sarà determinata dal
Direttore Lavori, sentita l'impresa, sulla base di un'accurata
relazione che terrà conto anche delle annotazioni sul giornale dei
lavori e dei verbali di visita del coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori, se presente. La relazione dovrà
essere inviata alla Cassa edile al fine della valutazione della
congruità dell'incidenza della manodopera dichiarata.
Negli stessi 2 anni le Casse edili potranno determinare indici di
tolleranza tecnicamente adeguati in relazione ai controlli
effettuati sui valori di incidenza dichiarati ed in base alle
caratteristiche dei cantieri.
2. Analisi delle procedure, progettazione del sistema di invio,
scambio e rilevazione dei dati e monitoraggio.
Alla base del sistema della congruità è necessario porre un sistema
informatizzato e georeferenziato che permetta il monitoraggio dei
cantieri aperti, delle imprese ivi presenti e della loro mobilità
sul territorio, dei controlli effettuati dagli organi preposti e
delle irregolarità riscontrate nonché dell'attuabilità delle
normative emanate.
La necessità di tale sistema è stata manifestata dal Commissario del
Governo, dai Presidenti delle 4 regioni coinvolte dagli eventi
sismici, da ANCE e da FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, INAIL
nel verbale di incontro del 26 luglio 2017, nel quale si riscontra
la necessità di "creare un sistema di monitoraggio dell'applicazione
delle norme contrattuali e delle tipologie di CCNL, nonché delle
misure a tutela della sicurezza, per il monitoraggio dei cantieri
pubblici e privati della ricostruzione (implementato dai dati
veicolati dalle Casse Edili, dagli enti locali interessati, dalle
notifiche preliminari inviate telematicamente, dalle coadiuvare le
istituzioni sul terreno della legalità e regolarità, nonché di
realizzare un portale dedicato denunce di inizio attività) e per il
monitoraggio delle imprese e dei lavoratori impegnati nei cantieri
della ricostruzione (alimentato dai dati inseriti dalle imprese,
necessari per la verifica di congruità della manodopera denunciata
alle Casse edili, relativi ai propri dipendenti, ai subappaltatori
edili ed a quelli di altri settori)".
Si ritiene inoltre che tale sistema:
1) non deve costituire aggravio nelle procedure per gli aventi
diritto al contributo
2) deve rispettare tra gli altri uno dei principi sanciti da ultimo
dal Codice degli appalti così come modificato dal correttivo (d.lgs.
19 aprile 2017, n. 56, recante: Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per i
sistemi di monitoraggio:
- il principio di unicità dell'invio .di cui all'art. 3 lettera
ggggg-bis) ´principio di unicità dell'invioª, il principio secondo
il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema
informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche
dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente..
Dal 2012 è attivo in Umbria il sistema SINPOL (Sistema per l'Invio
della Notifica Preliminare On Line) che costituisce un sistema di
semplificazione per il Committente del cantiere eliminando l'obbligo
oneroso di inviare notifiche preliminari cartacee o tramite PEC.
Il sistema ha determinato un sostanziale miglioramento della
consapevolezza dei committenti privati circa le responsabilità sui
propri cantieri, un innalzamento della qualità dei dati acquisti in
tempo reale sui cantieri e sulle imprese che vi lavorano,
l'organizzazione dei controlli da parte degli organi preposti come
USL Umbria, CPT, Casse Edili, Ispettorati del lavoro di Perugia e
Terni- Rieti e Guardia di Finanza.
Il sistema ha inoltre un web service contenente tutti i dati ed i
file delle notifiche che ogni notte viene scaricato sui sistemi
gestionali delle Cassa edili e delle ASL regionali-servizi
prevenzione.
Il sistema SINPOL è messo a disposizione dalla Regione Umbria al
Commissario di governo con la tempistica prevista dall'ordinanza per
permettere l'invio della notifica preliminare da parte dei
beneficiari dei contributi per gli interventi di ricostruzione a
tutti gli organi preposti al controllo dei cantieri della
ricostruzione.
E'allegato al presente documento (allegato A1) il facsimile della
notifica preliminare implementata già su SINPOL che riporta i dati
già previsti dall'allegato XII al d.lgs. 81/2008 'Contenuto della
notifica preliminare di cui all'art. 99" integrato dei dati
necessari alle Casse edili per verificare l'assolvimento degli
obblighi previdenziali e dei dati previsti dalla normativa sulla
ricostruzione.
Al fine di effettuare un monitoraggio completo di tutti cantieri
della ricostruzione è esteso l'obbligo alla notifica preliminare
anche i cantieri dove sia prevista una sola impresa o dove
intervengano solo lavoratori autonomi in modo da poter tenere sotto
controllo proprio quelle situazioni di cantieri che più risentono di
una mancata organizzazione e di avere inoltre un quadro completo
dello stato dei cantieri della ricostruzione.
I sistemi MUDE, SINPOL e Anagrafe degli esecutori lavorano in
cooperazione applicativa sulla base di un progetto predisposto entro
il 15 novembre 2017 dal gruppo di lavoro di cui all'art. 1, comma 4
dell'Ordinanza del Commissario del governo per la ricostruzione nei
territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. Ö del Ö.
Il gruppo di lavoro inoltre:
a. stabilisce le modalità per l'attuazione delle procedure da
applicare in caso di inadempienza delle imprese risultante dai
documenti di cui al comma 1 della sopracitata ordinanza;
b. condivide, fermo restando che ogni Regione ne darà attuazione in
modo autonomo, le modalità con cui sono effettuate la formazione e
l'informazione, in materia di:
- procedimenti di calcolo della manodopera;
- verifica della congruità;
- invio della notifica preliminare on line;
c. Effettua il monitoraggio dell'applicazione del calcolo di
incidenza della manodopera e dell'andamento delle verifiche di
congruità in base ai dati forniti dalle Casse edili proponendo se
necessarie alcuni interventi correttivi;
d. Effettua il monitoraggio dei controlli espletati nei cantieri
della ricostruzione proponendo se necessario misure volte alla
tutela della salute dei lavoratori che operano negli stessi
cantieri.
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