Protocollo d'intesa Inail-Utilitalia con il coinvolgimento della Fondazione nazionale sicurezza Rubes Triva
Protocollo d'intesa Inail-Utilitalia per definire gli ambiti e le modalit‡ di
attuazione delle attivit‡ finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza, 13 marzo 2018
PROTOCOLLO D'INTESA
tra
Inail
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,
con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144
nella persona del Presidente Prof. Massimo De Felice
e
Utilitalia
Piazza Cola di Rienzo 80/A - 00192 Roma
nella persona del Presidente Prof. Giovanni Valotti
Di seguito dette anche "parti"
PREMESSO CHE
ï il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail, contribuendo
alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto
attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e
dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la
tutela anche ad interventi prevenzionali;
ï il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs.
81/2008 e s.m.i.) colloca l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di
informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura
della prevenzione, rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e le competenze;
ï il d.l. 78/2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di
integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro ed il coordinamento stabile delle attivit‡ previste dall'articolo 9
del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha conferito all'Inail le funzioni di unico ente
pubblico del sistema istituzionale con compiti in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro;
ï l'Inail persegue le finalit‡ prevenzionali privilegiando le sinergie con i
diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, in particolare con le
Associazioni rappresentative delle parti sociali, datoriali e sindacali;
ï per il miglior perseguimento delle finalit‡ istituzionali, l'Inail esercita le
proprie competenze in materia di prevenzione anche attraverso la stipula di
convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner di comprovata
competenza e qualificazione;
ï Utilitalia Ë la Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi
pubblici dellíAcqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, ed Ë
firmataria del CCNL Gas Acqua (36.000 i lavoratori dipendenti degli Associati),
del CCNL Ambiente (43.000 lavoratori), del CCNL Elettrico (11.500);
ï Utilitalia pone al centro della propria attivit‡ la sicurezza nei luoghi di
lavoro in un quadro di garanzie che rafforzi la formazione e l'informazione sui
rischi connessi all'attivit‡ svolta dai lavoratori delle imprese associate.
ï Utilitalia nasce dalla fusione, avvenuta in data 6 maggio 2014, di
Federutility (Federazione delle Imprese Energetiche ed Idriche) e di
Federambiente (Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale).
PRESO ATTO CHE
ï Sono obiettivi comuni delle parti lo sviluppo della cultura della sicurezza
sul lavoro e la realizzazione di attivit‡ e progetti volti alla riduzione
sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
ï » intenzione delle parti continuare la collaborazione gi‡ instaurata con i
precedenti Accordi quadro di collaborazione che hanno portato alla pubblicazione
delle Linee di indirizzo SGSL-R destinate alle aziende che operano nei servizi
ambientali e territoriali e delle Linee d'indirizzo SGSL-GATEF per le aziende di
servizi pubblici locali che operano nei settori Energia Elettrica, Gas, e Acqua.
CONSIDERATO CHE
ï le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Protocollo d'intesa;
ï le sinergie tra l'Inail e Utilitalia, con il coinvolgimento delle
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto di
riferimento, firmatarie dei CCNL, nonchÈ della Fondazione Rubes Triva,
costituiscono una modalit‡ funzionale per fornire risposte integrate e di
qualit‡ ai bisogni di salute e sicurezza ai lavoratori dei settori di
rifermento;
ï Ë obiettivo condiviso dalle parti la trasferibilit‡ dei prodotti / progetti
realizzati nell'ambito del presente protocollo al fine di renderli applicabili e
disponibili nei settori a cui gli stessi fanno riferimento. A tal fine, puÚ
rendersi necessario il coinvolgimento dei competenti soggetti istituzionali che
insieme ad Inail fanno parte del "sistema di promozione della salute e
sicurezza";
ï il miglioramento continuo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro non
puÚ prescindere dallo sviluppo e applicazione di buone pratiche e procedure
operative di carattere tecnico, organizzativo e formativo, attraverso approcci
metodologici innovativi che tengono conto delle evoluzioni tecniche, normative
dell'organizzazione del lavoro.
TUTTO CI“ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
Con il presente Protocollo d'intesa sono definiti gli ambiti e le modalit‡ di
attuazione delle attivit‡ finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le parti
intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito
elencate:
ï monitoraggio dei risultati dell'adozione, da parte delle aziende dei SGSL-
GATEF e SGSL-R verso il miglioramento continuo e conseguente ampliamento delle
specifiche Linee d'indirizzo;
ï studio e analisi dei quasi incidenti;
ï analisi dell'evoluzione del fenomeno infortunistico nei settori rappresentati,
supportata dal raffronto dei dati rilevati in contesto europeo;
ï approfondimento delle conoscenze dei rischi derivanti da movimento manuale dei
carichi e da agenti biologici;
ï studio di forme di promozione dell'implementazione dei SGSL, partendo
dall'analisi del processo applicativo aziendale, funzionale alla calibrazione di
criteri per la progettazione di percorsi formativi
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di
specifici accordi attuativi, adottati sulla base del presente Protocollo
d'intesa, ai quali si applicano le previsioni contenute nei successivi articoli
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, salvo il caso in cui le attivit‡ da realizzare
comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle parti, che
troveranno apposita evidenza nell'ambito di specifici report, a cura del
Comitato paritetico di coordinamento di cui al successivo articolo 2.
ARTICOLO 2
COMITATO PARITETICO DI COORDINAMENTO
Il Comitato paritetico di coordinamento, composto da sei referenti, di cui tre
individuati dall'Inail e tre individuati da Utilitalia, svolge le funzioni di
indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei risultati in relazione alle attivit‡
oggetto della collaborazione, di cui all'articolo 1; altresÏ, tale Comitato
individua e propone specifiche attivit‡ progettuali che, ove ricorrano le
condizioni di cui al precedente articolo 1, saranno oggetto di successivi
accordi attuativi.
ARTICOLO 3
OBBLIGHI DELLE PARTI E MODALIT¿ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE
Le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilit‡, si impegnano
a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere
disponibile il proprio patrimonio di conoscenze in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei
piani operativi derivanti dal presente Protocollo d'intesa, in una logica di
compartecipazione paritaria, di replicabilit‡ delle iniziative sviluppate e di
ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari
raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.
Le attivit‡ indicate all'articolo 1 del presente Protocollo dovranno essere
ricondotte a due linee di collaborazione, afferenti ai settori di riferimento:
a) gas/acqua ed elettrico;
b) servizi ambientali.
Tali attivit‡ saranno svolte con il coinvolgimento delle Organizzazioni
sindacali che, per i settori gas/acqua ed elettrico saranno individuate tra i
soggetti firmatari del relativo Contratto collettivo nazionale di lavoro e per
il settore dei servizi ambientali saranno rappresentate dalla Fondazione
nazionale sicurezza Rubes Triva, Ente paritetico previsto dal CCNL servizi
ambientali, di cui Utilitalia Ë firmataria.
Detti ambiti di collaborazione saranno sanciti da distinti accordi attuativi,
come previsto dell'articolo 1, che formalizzeranno, traducendole in specifiche
attivit‡, le linee progettuali condivise con il presente protocollo e vedranno
il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
dei settori gas/acqua ed elettrico e della Fondazione nazionale sicurezza Rubes
Triva, nei rispettivi tavoli di coordinamento operativo.
ARTICOLO 4
ACCORDI ATTUATIVI
Ciascun Accordo attuativo di cui all'articolo 1 dovr‡ indicare:
ï gli obiettivi da conseguire, le specifiche attivit‡ da espletare, gli impegni
da assumere e la relativa tempificazione;
ï la composizione del tavolo di gestione con indicazione dei referenti per Inail
e Utilitalia;
ï i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo tavolo di
gestione;
ï gli oneri in termini di risorse economiche, finanziarie e strumentali
necessari per la realizzazione delle specifiche attivit‡ oggetto dell'Accordo
attuativo, ripartiti in logica di paritaria partecipazione, nonchÈ i tempi e
modalit‡ di rendicontazione;
ï i locali e le strutture destinate allo svolgimento delle iniziative, nel
rispetto dei regolamenti interni dei soggetti sottoscrittori;
ï la durata, che non puÚ superare la durata del presente Protocollo d'intesa.
ARTICOLO 5
TRATTAMENTO DEI DATI
Le partÏ provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei
dati personali relativi al presente Protocollo d'Intesa nell'ambito del
perseguimento dei propri fini, nonchÈ si Impegnano a trattare i dati personali
unicamente per le finalit‡ connesse all'esecuzione del presente Protocollo
d'intesa, in conformit‡ al disposto del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.l.
ARTICOLO 6
PROPRIET¿ INTELLETTUALE
Inail, in considerazione del taglio scientifico dei prodotti, elaborati
nell'ambito della collaborazione de quo del presente Protocollo d'Intesa e
dell'Interesse pubblico che I prodotti stessi rivestono, acquisisce ogni
diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, Inerente le opere realizzate e
sviluppate, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le
proprie professionalit‡, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potr‡ essere realizzata senza scopo di
lucro, neanche indiretto, dalle parti, per finalit‡ di studio, di ricerca e di
promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche
attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli
autori coinvolti nell'elaborazione.
ARTICOLO 7
COPERTURA ASSICURATIVA
Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per
responsabilit‡ civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori
impegnati nelle attivit‡ oggetto del presente Protocollo d'intesa.
ARTICOLO 8
DURATA
Il presente Protocollo d'intesa, salvo interruzioni delle attivit‡ dovute a
causa di forza maggiore, avr‡ durata triennale con decorrenza dalla data di
sottoscrizione e non Ë a titolo oneroso per le parti, fatte salve le attivit‡
realizzate nell'ambito degli Accordi attuativi i cui oneri - comunque rientranti
nella programmazione economica delle Strutture dei due Enti competenti per
materia - saranno ripartiti in logica di paritaria partecipazione.
ARTICOLO 9
RECESSO UNILATERALE
Ciascuna delle parti puÚ recedere anticipatamente dal presente Protocollo
d'intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso
di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata con
ricevuta di ritorno.
ARTICOLO 10
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Le parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza
riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o
indirettamente collegate alle attivit‡ oggetto del presente Protocollo
("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo
consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il
raggiungimento delle finalit‡ oggetto del presente atto, per tutta la sua
durata.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovr‡ essere evidenziata
mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con
simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate
Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla
parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha
ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende,
tuttavia, non precluder‡ la qualificazione dell'informazione come "riservata",
se il divulgante Ë in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il
ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale,
proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate
Informazioni Confidenziali quelle che siano gi‡ di pubblico dominio al momento
della loro divulgazione alla parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che puÚ
essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto puÚ
cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:
i) diventa pubblica per cause indipendenti dalla volont‡ e dal contegno della
parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
ii) viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla
riservatezza, semprechÈ tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita
e la parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali
informazioni per mezzo di terze parti;
iii) viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, semprechÈ la parte
ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta
informazione.
Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la
massima confidenzialit‡ e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali, nonchÈ
la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o
esterne indebite.
La parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di
diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a
propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad
un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni
interne o esterne indebite.
ARTICOLO 11
CONTROVERSIE
Per eventuali controversie, in ordine al presente Protocollo d'intesa, il Foro
competente Ë quello di Roma.
ARTICOLO 12
REGISTRAZIONE
Il presente atto Ë soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base
all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986,
n. 131 e successive modifiche ed integrazioni a cura e spese della parte
richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
Per Utilitalia
Il Presidente
Giovanni Valotti
Per l'Inail
Il Presidente
Massimo De Felice
Fonte: inail.it
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