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Comunicazione al Sistema informatico nazionale per la prevenzione degli infortuni di breve durata

Come è noto, la disciplina dell’obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro è contenuta nell’art.53 del Dpr 1124/65, e nel’art.18, comma 1, lettera r) del Dgls 81/2008. Nel c.d. Testo unico sulla sicurezza, l’art.18 suddivide l’obbligo di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi e a fini assicurativi, i primi sono riferiti agli infortuni con assenza dal lavoro di almeno un giorno e secondi sono quelli relativi ad assenze dal lavoro superiore a tre giorni.

Con l’istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, Sinp, previsto all’art.8 del D.lgs 81/2008 e istituito con DM 183/2016, i datori di lavoro saranno obbligati a comunicare all’INAIL gli infortuni dei lavoratori anche quelli di durata di un solo giorno, oltre a quello dell’evento.

Il nuovo obbligo che inizialmente sarebbe dovuto entrare in vigore il 12 aprile u.s., è stato prorogato con legge 19/2017 al 12 ottobre p.v..

La segnalazione deve essere fatta al Sinp solo tramite i servizi telematici dell’INAIL. La procedura prevede che la certificazione medica contenente la diagnosi e i giorni di presunta inabilità debba essere inviata all’Istituto dal medico che ha prestato soccorso al lavoratore infortunato, a seguire i dati della certificazione saranno resi disponibili dallo stesso Istituto a tutti i soggetti obbligati ad effettuare la denuncia di infortunio, di cui al Dpr 1124/65, da effettuarsi nelle successive 48 ore dalla ricezione del certificato.

L’apparato sanzionatorio relativo agli obblighi di comunicazione degli infortuni riferito al datore di lavoro è di carattere amministrativo e si differenzia per tipologia di violazione. La sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro per l’omessa o ritardata comunicazione con riferimento agli infortuni a fini statistici e informativi, la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro con riferimento a quelli a fini assicurativi.

Infine, se il datore di lavoro non inoltra la comunicazione di infortunio, fermo restando le possibili sanzioni per l’inadempienza, questa potrà essere effettuata dal lavoratore stesso presso la sede INAIL competente.


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