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Gli oneri della sicurezza nel nuovo codice degli appalti

Con il nuovo codice degli appalti, D.Lgs. 50/2016, è diventato obbligatorio per l’operatore indicare immediatamente, in sede di predisposizione dell’offerta economica, i propri costi concernenti gli adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza aziendale, anche se la stazione appaltante non ha indicato l’obbligo nei documenti di gara.

Il Tar Molise, sul punto, con sentenza n. 267/2016, pubblicata il 9 dicembre u.s., riguardante il ricorso presentato da un’impresa esclusa da una gara per non avere indicato con l’offerta gli oneri della sicurezza, ricorda che tale obbligo è stato chiarito “inequivocabilmente” all’art. 95, comma 10, del nuovo codice degli appalti. Per i giudici si tratta di “un ineludibile obbligo legale da assolvere necessariamente già in sede di predisposizione dell’offerta economica proprio al fine di garantire la massima trasparenza dell’offerta economica nelle sue varie componenti” ... e … ”non può ritenersi integrabile ex post mediante l’istituto del soccorso istruttivo” in quanto elemento essenziale dell’offerta stessa.


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