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La delega di funzioni

Negli incontri convegnistici, seminariali, formativi per RSPP, svoltisi nelle scorse settimane, ci sono state sottoposte diverse domande in merito alla complessità, sotto diversi profili, della disciplina della delega di funzione nel modello designato all’art. 16 del D.Lgs. 81/2008, anche alla luce della disciplina sulla responsabilità “amministrativa“ contenuta nel D.Lgs. 231/2001. Tra le numerose criticità applicative per quanto riguarda la delega di funzioni, in particolare, si segnalano quelle riferite ai requisiti formali e dei principi di trasparenza, di consapevolezza, quelle sui doveri di vigilanza del delegante e del principio di assenza di culpa in vigilando.

L’istituto della delega di funzioni prevista nel testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) consente al datore di lavoro, permanendo la sua primaria posizione di garanzia penalmente sanzionata, di delegare i propri obblighi in materia di sicurezza, ad eccezione della valutazione dei rischi, del relativo documento e della designazione dell’RSPP, ad altro soggetto dotato di professionalità e dell’esperienza necessaria in base alla specifica natura della funzione delegata. Al riguardo va segnalato l’orientamento giurisprudenziale che all’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 prevede la delega di funzioni (nonché la sub-delega da parte del delegato) con trasferimento delle responsabilità penali, purché: la delega abbia forma scritta e data certa; ne sia data pubblicità; il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza acquisita nello specifico settore, senza la necessità di possedere determinati titoli di studio; il delegato abbia i poteri di organizzazione, di gestione e di controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate, come...


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